0.741.619.349.1Bilateral International Treaty1 avr. 1952
(Stato 1° febbraio 2007)0.741.619.349.1Nicht löschen bitte "1" !!
0.741.619.349.1
Traduzione*2*
Conchiuso il 20 novembre 1951
Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 19523
(Stato 1° febbraio 2007)
Il Ministro di Svizzera a Parigi
ed
il Ministero francese degli Affari esteri
hanno proceduto, in data del 15 febbraio 1952, a uno scambio di note circa l’entrata in vigore dell’accordo tra la Svizzera e la Francia concernente gli autostrasporti di persone e di merci, del seguente tenore:
Le imprese di trasporto residenti in uno dei due Stati contraenti possono eseguire liberamente trasporti con torpedoni sul territorio dell’altro Stato, a condizione di trasportare le medesime persone, con lo stesso veicolo, su un percorso circolare che ha inizio e termine nel Paese d’immatricolazione del veicolo. A scopo di controllo, le imprese di trasporto dei due Stati contraenti devono presentare, ad ogni passaggio della frontiera, ai servizi doganali e di polizia dell’altro Stato contraente, un foglio di controllo che esse stesse compileranno servendosi di moduli ufficiali. Inoltre, le Parti contraenti si riservano di domandare la tenuta di un libro di bordo, se le circostanze lo esigono.
Per i servizi regolari di linea, sono espressamente riservate le disposizioni speciali dei due Paesi all’uopo previste. Le domande concernenti l’istituzione di un servizio internazionale di linea devono essere presentate all’autorità competente del Paese di immatricolazione del veicolo, la quale le trasmette in seguito con il suo preavviso, all’altra Parte contraente. L’autorizzazione o la concessione è rilasciata soltanto se le Parti contraenti sono d’accordo sull’opportunità di istituire un servizio di linea e con riserva di reciprocità; si terrà conto in particolare, dell’importanza del traffico. Lo stesso dicasi per la soppressione di linee esistenti.
I trasporti di merci eseguiti in transito attraverso uno dei due Stati contraenti, mediante autoveicoli immatricolati nell’altro Stato contraente, sono liberi. I veicoli dei due Stati contraenti devono tuttavia essere muniti di un foglio di controllo compilato dalle imprese di trasporto stesse su modulo ufficiale, che deve essere presentato, ad ogni passaggio della frontiera, ai servizi doganali dell’altro Stato.
I trasporti di merci destinati o provenienti da uno dei due Stati contraenti, eseguiti con veicoli immatricolati nell’altro Stato, sono soggetti ad autorizzazione. Questa può essere rilasciata per un determinato periodo di tempo o per un solo viaggio. Le autorizzazioni per un determinato periodo di tempo, chiamate «licenze» e limitate ai traffici nelle zone e con zone prestabilite, sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato estero, su proposta delle autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo, nei limiti del contingente fissato di comune accordo. 1 titolari d’autorizzazioni di durata limitata devono inoltre presentare ai servizi doganali dell’altro Stato contraente un foglio di controllo che essi compileranno su moduli ufficiali. Le autorizzazioni valevoli per un solo viaggio sono rilasciate dalle autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo, nel limite dei contingente fissato di comune accordo; sarà reso conto di queste autorizzazioni.
Il traffico di confine resta libero in una zona di 10 chilometri dall’una e dall’altra parte della frontiera. Esso non è sottoposto a formalità alcuna.
È vietato eseguire qualsiasi trasporto interno, fatta eccezione per i trasporti transfrontalieri regolari di viaggiatori con torpedoni e autobus nella zona di frontiera, disciplinati dal presente accordo:
Il presente accordo sostituisce la convenzione provvisoria franco-svizzera del 10 luglio 19487ed entra in vigore il 1° aprile 1952 per la durata di un anno8. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno, purché non sia disdetto da una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza. Fatto a Parigi, il 20 novembre 1951.
RU 1952 627 ↩
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Le disposizioni concernenti i trasporti di persone (cap. I e II) sono applicabili a contare dal 31 mag. 1952. Quelle concernenti i trasporti di merci (cap. III e IV) non sono invece ancora applicabili. La data della loro entrata in vigore sarà comunicata ulteriormente. ↩
Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 29 gen./1°feb. 2007 (RU 2007 6081). ↩
Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 29 gen./1°feb. 2007 (RU 2007 6081). ↩
Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 29 gen./1°feb. 2007 (RU 2007 6081). ↩
[RU 1952 627] ↩
Vedi la nota a pag. 1. ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.741.619.349.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627",
"documentDate": "1951-11-20",
"inForceSince": "1952-04-01"
},
"content": {
"number": "0.741.619.349.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.741.619.349.1",
"hash": "f337d1bfeee99657f84cf5591112a6fbae7b60b8c91de94361c8278ee81ded88",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.741.619.349.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:39.718Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627/20070201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1952-607_623_627-20070201-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627",
"documentDate": "1951-11-20",
"inForceSince": "1952-04-01",
"manifestations": [
{
"title": "Vereinbarung vom 20. November 1951 betreffend Strassentransporte von Personen und Waren zwischen der Schweiz und Frankreich",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627/20070201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1952-607_623_627-20070201-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627/20070201/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 20 novembre 1951 relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la Suisse et la France",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627/20070201/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1952-607_623_627-20070201-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627/20070201/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 20 novembre 1951 tra la Svizzera e la Francia concernente gli autotrasporti di persone e di merci",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627/20070201/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1952-607_623_627-20070201-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627/20070201/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1952/607_623_627/20070201/it/xml"
}
}