0.741.583.913.6Bilateral International Treaty15 juil. 1928
0.741.583.913.6
CS 13 562
Traduzione
Conchiuso il 20 giugno 1928
Entrato in vigore il 15 luglio 1928
(Stato 15 luglio 1928)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo germanico,
nell’intento di sopprimere le difficoltà derivanti dall’imposizione e dalla circolazione degli autoveicoli e di parificare reciprocamente l’imposizione nei due Stati,
hanno convenuto in materia di circolazione degli autoveicoli le disposizioni seguenti:
I
Gli autoveicoli ammessi alla circolazione dalle autorità svizzere, che passano la frontiera svizzero-germanica un numero illimitato di volte per un soggiorno su territorio germanico di cinque giorni consecutivi, sono esenti dall’imposta germanica sugli autoveicoli. Nel computo del termine suddetto il giorno dell’entrata e quello dell’uscita contano un giorno ciascuno. Se l’autoveicolo rimane su territorio germanico più di cinque giorni consecutivi, dovrà essere ritirata una tessera d’imposta per tutta la durata del soggiorno.
Questa agevolezza non concerne gli autoveicoli di imprese che fanno un servizio regolare di viaggiatori su un percorso circolare oppure diretto.
Le somme riscosse per tessere d’imposta su autoveicoli, rilasciate prima dell’entrata in vigore di queste disposizioni, non possono essere rimborsate in conseguenza del presente Accordo.
II
Non appena saranno soppresse tutte le tasse di transito (tasse di montagna) esistenti in Svizzera, il termine previsto nel N. I sarà prolungato a 15 giorni1.
III
In nessuno dei due Stati potranno essere riscosse tasse speciali per il trattamento di un autoveicolo in franchigia d’imposta.
I due Governi hanno il diritto di emanare i provvedimenti necessari per impedire l’abuso di queste facilitazioni. Se occorre, le autorità doganali si intenderanno a questo proposito. 1 provvedimenti di sorveglianza devono essere contenuti nei limiti consentiti dal loro scopo.
IV
Per le imprese che risiedono in Germania e fanno un servizio regolare di persone per la Svizzera su un percorso circolare oppure diretto, le tasse base di concessione non saranno più elevate di quelle che si applicano alle imprese svizzere.
Le tasse suppletive di circolazione per quanto siano previste per imprese di viaggi circolari, non saranno superiori, per le imprese germaniche, a 15 centesimi il chilometro-vettura. Per le imprese germaniche di viaggi circolari oppure diretti, esse non saranno più elevate di quanto lo siano per le imprese svizzere.
V
Non si esigerà che le imprese germaniche designate nel N. IV prendano sede in Svizzera.
Parimente, non si esigerà dai titolari germanici di un certificato internazionale di via, nemmeno per i veicoli di siffatte imprese, una speciale ammissione degli autoveicoli o un esame speciale del conducente. È riservato il diritto dell’autorità competente di esigere, allorché rilascia la concessione, un attestato dell’autorità di polizia del paese d’origine comprovante la capacità di condurre dei conducenti e di subordinare la loro ammissione al raggiungimento di un’età minima.
Si procederà nello stesso modo in Germania per le imprese svizzere e per i titolari svizzeri di un certificato internazionale di via.
VI
Il presente Accordo entra in vigore il 15 luglio 1928 e potrà essere disdetto in ogni tempo da ciascuna delle Parti nel termine di un mese.
Le trattative fra le sottoscritte Delegazioni del Consiglio federale svizzero e del Governo germanico per conchiudere un Accordo sulla circolazione degli autoveicoli inteso a sopprimere le difficoltà derivanti dalla riscossione di tasse e dalla polizia della circolazione si sono svolte il 18, 19 e 20 giugno 1928. Fondandosi sul loro risultato, le due Delegazioni hanno convenuto di raccomandare ai loro Governi la conclusione dell’Accordo qui allegato come disegno. L’adesione al disegno di ciascuno dei due Governi sarà notificata all’altro Governo il 1° luglio 1928 al più tardi. Le Delegazioni hanno inoltre segnatamente stabilito quanto segue:
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