0.672.963.62Bilateral International Treaty9 janv. 1952
0.672.963.62
RU 1952 200; FF 1951 III 804 ediz. ted. 812 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conclusa il 12 novembre 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19512
Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 gennaio 1952
Entrata in vigore il 9 gennaio 1952
(Stato 9 gennaio 1952)
Il Consiglio federale svizzero, da una parte,
e
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, dall’altra,
animati dal desiderio di evitare nella misura del possibile i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni,
hanno convenuto di conchiudere a questo scopo una convenzione, e hanno designato in qualità di Loro plenipotenziari,
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
(1). La presente convenzione ha per scopo di proteggere contro i casi di doppia imposizione che potrebbero derivare, alla morte di un cittadino di uno dei due Stati che abbia avuto il suo domicilio nella Svizzera o nei Paesi Bassi, dalla riscossione simultanea di imposte svizzere e olandesi sulle successioni.
(2). Per imposte sulle successioni nel senso della presente convenzione si intendono le imposte riscosse per causa di morte, in virtù della legislazione svizzera od olandese, sull’insieme della successione o sulle quote ereditarie.
(3). La convenzione concerne in particolare:
(4). La convenzione si applica parimente alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungono alle imposte specificate nel capoverso precedente o che le sostituiscono. Essa si applica anche alle imposte riscosse in forma di supplementi (centesimi addizionali).
(5). Per quanto si riferisce ai Paesi Bassi, la presente convenzione è applicabile soltanto al territorio in Europa; è riservata la disposizione dell’articolo 6.
(1). I beni immobili (compreso l’inventario vivo o morto che serve all’esercizio di un’azienda agricola o forestale) sono soggetti alle imposte sulle successioni solo nello Stato in cui questi beni sono situati. È applicabile per analogia l’articolo 3, capoversi secondo e quarto, come pure il secondo capoverso del Protocollo finale ad articolo 3, della convenzione1) conchiusa in data d’oggi tra le due Alte Parti Contraenti, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposta sul reddito e sulla sostanza. (2). I beni mobili di una successione, che fanno parte di aziende commerciali, industriali o artigiane di qualsiasi natura, sono soggetti all’imposta sulle successioni soltanto nello Stato in cui l’azienda ha una sede stabile. È applicabile per analogia l’articolo 4 della convenzione conchiusa in data d’oggi tra le due Alte Parti Contraenti, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, come pure le relative disposizioni contenute nel Protocollo finale di detta convenzione. (3). I beni mobili che fanno parte di impianti permanenti e che servono all’esercizio di una professione liberale in uno dei due Stati sono soggetti all’imposta sulle successioni soltanto nello Stato in cui si trovano detti impianti.
(1). I beni della successione ai quali non è applicabile l’articolo 2, compresi i crediti di qualsiasi natura garantiti da pegno immobiliare, sono soggetti alle imposte sulle successioni soltanto nello Stato in cui il defunto ha avuto il suo ultimo domicilio. (2). Per la definizione del domicilio sono determinanti le disposizioni dell’articolo 2, capoversi secondo e terzo, della convenzione3conchiusa in data d’oggi tra le due Alte Parti Contraenti, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.
(1). La presente convenzione non lede il diritto di fruire di più ampie esenzioni che possono essere concesse ai funzionari diplomatici e consolari conformemente alle norme generali dei diritto delle genti. Nella misura in cui, sulla base di più ampie esenzioni di tale natura, la sostanza devoluta al funzionario o ad un membro della sua famiglia o la sostanza che egli stesso o un membro della sua famiglia lascia alla sua morte, non è imposta dallo Stato in cui è accreditato, l’imposizione è riservata allo Stato che il funzionario rappresenta, come se queste persone vi fossero state domiciliate. (2). Gli attinenti di uno dei due Stati (persone fisiche o giuridiche) non devono essere obbligati dall’altro Stato a pagare imposte o contribuzioni diverse o più elevate di quelle previste per i suoi propri attinenti in situazione analoga. (3). Le disposizioni della presente convenzione non limitano i vantaggi che la legislazione di ciascuno dei due Stati concede ai contribuenti.
(1). Le autorità amministrative superiori dei due Stati possono intendersi per evitare la doppia imposizione quanto alle imposte indicate nell’articolo 1 nei casi non regolati dalla presente convenzione, come pure nei casi in cui l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione dia luogo a difficoltà o a dubbi. (2). Per il rimanente, sono applicabili per analogia l’articolo 11, primo capoverso, e il Protocollo finale ad articolo 11 della convenzione4conchiusa in data d’oggi tra le due Alte Parti Contraenti, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.
Per quanto concerne l’estensione territoriale della presente convenzione, è applicabile per analogia l’articolo 12 della convenzione D conchiusa in data d’oggi tra le due Alte Parti Contraenti, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.
(1). La presente convenzione è applicabile a tutti i casi in cui la morte dell’ereditando ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore della convenzione. (2). La presente convenzione non è applicabile ai casi in cui la morte dell’ereditando ha avuto luogo dopo lo spirare dell’anno civile per la fine del quale la convenzione è stata validamente disdetta.
(1). La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. (2). La convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione; essa può essere disdetta da ciascuna delle due Alte Parti Contraenti, osservando un termine di almeno sei mesi, per la fine di un anno civile.
In fede di che, i plenipotenziari sopra indicati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto all’Aja, il 12 novembre 1951, in due esemplari, nelle lingue francese e olandese. I due testi sono parimente autentici.
| D. Secrétan | Stikker |
|---|
All’atto della firma della convenzione conchiusa in data d’oggi tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi, intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le seguenti dichiarazioni, che sono parte integrante della convenzione.Ad articolo 1Le supreme autorità amministrative dei due Stati si comunicano, alla fine di ogni anno, le modificazioni introdotte nella legislazione fiscale. Esse s’intendono per chiarire i dubbi che dovessero sorgere quanto alle imposte alle quali è applicabile la presente convenzione.Ad articoli 2 e 3(1) La presente convenzione non limita il diritto della Svizzera di calcolare le imposte sulle successioni relative ai beni di una successione riservati alla sua imposizione esclusiva, secondo le aliquote che sarebbero applicabili se l’intera successione o l’intera quota ereditaria fosse imponibile in questo Stato.(2) Se il defunto aveva il suo ultimo domicilio nei Paesi Bassi, questo Stato conserverà il diritto di calcolare l’imposta sull’intera successione siano i beni situati nel suo territorio o in territorio della Svizzera, ma dedurrà dall’imposta in tal modo calcolata il meno elevato dei due importi seguenti:
| D. Secrétan | Stikker |
|---|
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