0.631.256.945.41Bilateral International Treaty17 févr. 1956
0.631.256.945.41
RU 1956 581; FF 1955 II 738 ediz. ted. 762 ediz. franc.
Testo originale
Conchiusa il 2 luglio 1953
Approvato dall’Assemblea federale il 22 dicembre 19551
Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 febbraio 1956
Entrata in vigore il 17 febbraio 1956
(Stato 13 maggio 2022)
Il Presidente della Repubblica Italiana
ed
il Consiglio federale della Confederazione Svizzera,
desiderosi di concludere una Convenzione per meglio regolare il traffico di frontiera ed il pascolo tra i due Paesi, hanno nominato, a tale scopo, quali loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Sono considerate «Zone di frontiera», ai sensi della presente Convenzione, le due strisce di territorio situato ai due lati del confine comune.
L’estensione di ciascuna di dette «Zone» sarà approssimativamente di dieci chilometri, salvo casi eccezionali, giustificati da esigenze locali, in cui le due Parti Contraenti potranno fissare l’estensione della zona anche oltre i dieci chilometri.
Gli elenchi dei Comuni o frazioni di Comuni che sono compresi nelle predette zone figurano all’Annesso I.
Sono considerati come «frontalieri», ai sensi della presente Convenzione, le persone che abitano nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che si rechino frequentemente, per la loro attività abituale, per i loro interessi particolari o per motivi familiari permanenti, nella zona frontiera limitrofa.
Salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, è considerato «traffico di frontiera» il traffico di importazione e di esportazione (definitiva o temporanea) svolgentesi tra le suddette due zone, limitrofe e contigue, in quanto si tratti di scambi esclusivamente effettuati dai relativi abitanti per i bisogni normali delle proprie singole economie domestiche, o per la coltivazione e conduzione dei loro terreni.
La circolazione delle persone nel predetto traffico di frontiera è, ai fini delle norme di polizia, regolata dagli accordi speciali su tale materia, conclusi fra i due Paesi.
In linea generale, la frontiera non può essere attraversata che dalle persone munite di «documento ufficiale d’identità» previsto negli accordi predetti (passaporto, tessera di frontiera e lasciapassare) e a condizione che il passaggio avvenga per le vie doganali permesse e nelle ore di servizio.
Tuttavia, il solo possesso del «documento ufficiale di identità», rilasciato dalle Autorità di polizia ai sensi degli accordi speciali sulla circolazione delle persone nel traffico di frontiera, non dà diritto alle facilitazioni doganali previste dalla presente Convenzione, rimanendo queste tassativamente subordinate alla specifica condizione che il titolare del documento sia «frontaliere» come sopra indicato.
Le Autorità doganali dei due Paesi fisseranno di comune accordo il sistema e le modalità da adottare per garantire l’osservanza delle suesposte condizioni e si adopreranno per far concordare, fin dove possibile, i punti di passaggio, le attribuzioni e gli orari dei rispettivi uffici corrispondenti, favorendo, inoltre, l’istituzione di questi ultimi in prossimità della frontiera.
Al termine del pascolo o dei lavori, gli animali, gli attrezzi, le macchine ed i veicoli, come pure i foraggi, i carburanti contenuti nel serbatoio normale come sopra specificato, i lubrificanti, i concimi, le sementi e tutti gli altri materiali sopravanzati, dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera. Non sarà però richiesto il deposito di una cauzione, salvo dovessero esistere fondati sospetti di abusi. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero, gli uffici adotteranno le sole misure di vigilanza atte ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite nell’articolo 6.
II. Godranno parimenti della franchigia da ogni diritto di entrata o di uscita e da ogni altra tassa o imposta:
III. Per i beni stabili intersecati dalla linea doganale è concessa la franchigia da ogni diritto doganale e da ogni altra tassa od imposta ai «prodotti dell’economia agricola e forestale», compresi i prodotti dell’allevamento del bestiame e della viticultura (non escluso il vino), derivanti dalla lavorazione dei prodotti greggi ottenuti dai terreni costituenti i beni suddetti e che, estratti da uno stabile della casa di abitazione o di conduzione, sito in una zona, vengano trasportati ad altro stabile, sito nell’altra zona, ma formante parte del medesimo complesso di fabbricati rurali di esercizio. Saranno presi accordi tra le due Dogane per regolare l’attuazione pratica di questa concessione.
IV. Quando ne sia riconosciuta la necessità, le operazioni previste dal presente articolo potranno, eccezionalmente, effettuarsi anche per vie non doganali, a condizione che ne sia fatta tempestiva richiesta agli uffici doganali competenti e questi ne abbiano data speciale autorizzazione. In questi casi, il ritorno degli animali, attrezzi, veicoli e macchine deve avvenire nel termine fissato dagli uffici doganali.
V. Le facilitazioni previste da questo articolo saranno concesse soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti nonchè al trasporto dei medesimi.
I frontalieri che intendono usufruirne dovranno presentare ogni anno alla dogana del proprio Stato un certificato dell’Autorità comunale competente dell’altra zona, dal quale risulti l’ubicazione dei fondi, la loro estensione ed il genere delle culture. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente.
I frontalieri dovranno ugualmente indicare il raccolto presunto.
Nel caso di variazione alla situazione indicata nel certificato o alla indicazione nel raccolto, i dati dovranno essere aggiornati.
Il certificato dell’Autorità comunale competente e la indicazione del raccolto presunto, in doppio esemplare per le due dogane interessate, dovranno essere redatti sul documento ufficiale (recto e verso) di cui all’Annesso II.
Le due Dogane, riscontrate esatte le indicazioni fornite, convalideranno detto documento come giustificativo per usufruire le facilitazioni previste nel presente articolo e ne tratterranno ciascuna un esemplare.
Se del caso, potranno essere istituite commissioni per la stima dei raccolti, la cui composizione e funzionamento saranno determinati dalla Commissione mista permanente per il traffico di frontiera, di cui al successivo articolo 12.
VI. Le disposizioni di questo articolo si applicano, sotto le stesse condizioni, anche agli Enti morali che non esercitano a titolo principale una attività commerciale o industriale, ai Comuni, alle Provincie od ai Cantoni delle due zone di frontiera.
In quanto ne sia riconosciuta la necessità, in relazione alle condizioni locali, potrà essere concessa la esenzione doganale per le seguenti merci, provenienti da una delle due zone di frontiera, quando siano importate nell’altra zona per essere esclusivamente destinate ai bisogni domestici della persona che le importa:
La Commissione mista permanente prevista all’articolo 12 stabilirà per quali delle merci suindicate e per quali quantitativi dovrà essere concessa l’esenzione, nonchè, per quali varchi di confine esse dovranno essere trasportate.
Le Dogane avranno sempre facoltà di adottare le misure che si rendessero necessarie per evitare abusi.
Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione e alla esportazione in esenzione doganale:
Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente ammessi alla importazione e alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti di una delle zone di frontiera e siano condotti o trasportati nell’altra zona per gli scopi rispettivamente indicati e nell’esclusivo loro interesse:
I prodotti portati ai mercati o alle fiere, invenduti, devono essere ritornati alla zona di provenienza e i diritti di entrata e di uscita afferenti agli oggetti venduti, devono essere liquidati subito dopo la chiusura dell’ultimo mercato o dell’ultima fiera visitata.
Le Dogane avranno la facoltà di prescrivere prelevamenti di campioni, applicazione di contrassegni, presentazione di disegni e fotografie ed esigere che la riesportazione o la reimportazione degli oggetti sopra indicati sia garantita dal deposito dell’ammontare dei diritti doganali o da fideiussione di persona di fiducia.
Il termine per il ritorno in franchigia nella zona di provenienza deve essere quello strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e, di regola, non dovrà superare i sei mesi.
Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che ripetutamente passano il confine, potranno essere rilasciati documenti con validità fino a un anno.
Di regola, non sarà richiesta cauzione, nè altra formalità doganale, nei casi contemplati dalla lettera e.
Alle condizioni sottoindicate, gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio e svernamento) nel territorio dell’altra Parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione e alla esportazione temporanea – in esenzione da ogni tassa od imposta – purchè siano fatti ritornare entro il termine preventivamente stabilito.
Sarà concessa l’esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l’alpeggio e lo svernamento, e, cioè:
Questa esenzione sarà accordata tanto nel caso che questi prodotti siano esportati o importati durante il soggiorno degli animali oltre frontiera, quanto nel caso che siano esportati o importati dopo il ritorno del bestiame, purchè in questo secondo caso, non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.
Le Dogane avranno facoltà di esigere che la riesportazione o la reimportazione del bestiame siano garantite dal deposito dell’ammontare dei diritti doganali o da fideiussioni. La fideiussione data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sarà ritenuta sufficiente.
Al bestiame, limitatamente ai bovini e ai cavalli, verrà, all’atto della visita sanitaria di cui alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione degli animali, applicato un contrassegno individuale, indelebile o inamovibile, da riportare sul certificato sanitario, in modo da rendere agevole la identificazione dei capi al rientro nei rispettivi Paesi di provenienza.
Le Dogane prenderanno altresì tutte le misure necessarie per assicurare il regolare movimento del bestiame.
Esigendolo le circostanze locali, le Autorità doganali dei due Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera e in determinati punti del confine sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali e durante le ore stabilite.
Quando questa necessità sia riconosciuta sì potrà prescindere, in via normale, dall’esigere speciali indennità per le operazioni doganali compiute fuori dogana e fuori dell’orario normale degli uffici.
I medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle zone di frontiera e autorizzati a esercitare la loro professione a’ termini della Convenzione del 28 giugno 18882, possono attraversare la frontiera con un veicolo (bicicletta, motocicletta o automobile) senza fornire – per detti mezzi di trasporto – delle garanzie. Le norme per l’attuazione della suddetta facilitazione saranno fissate di comune accordo dalle Dogane dei due Paesi.
In caso di necessità, dette persone potranno attraversare – senza pagamento di speciali indennità – la frontiera in ogni ora, anche per vie non doganali, a condizione che non portino o trasportino merci passibili di dogana.
Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, le persone del luogo e i Corpi di salvataggio (pompieri, ecc.) potranno passare il confine, anche per vie non doganali e in qualsiasi ora del giorno e della notte e senza pagamento di alcuna indennità, per prestare soccorso, con gli attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei motori, rimanendo le formalità doganali limitate alla sommaria annotazione dei relativi passaggi.
Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonchè i foraggi e i materiali per il funzionamento dei motori, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l’opera di soccorso.
La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione comprende la esenzione dai dazi di importazione o di esportazione e da ogni altra tassa o imposta applicabile, in aggiunta ai dazi di confine, alle merci importate o esportate.
Non comprende, invece, salvo le eccezioni previste agli articoli 7 e 9, le indennità per servizi straordinari compiuti, su domanda degli interessati, fuori del circuito doganale o fuori dell’orario normale degli uffici.
Insieme con la esenzione doganale s’intende accordata anche la deroga ai divieti e alle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni o alle esportazioni in generale. Sono escluse da questa agevolezza le merci importate o esportate temporaneamente per vendita incerta, conformemente all’articolo 5, lettera i.
Restano invece ferme, anche nel traffico di frontiera, sia le norme autonome e convenzionali vigenti nei due Paesi in materia di valute e pagamenti, opere d’arte, monopoli, polizia, caccia e pesca, sia le disposizioni di carattere sanitario e fitosanitario e le restrizioni circa la produzione, il trasporto e il commercio di determinati prodotti.
Le disposizioni della presente Convenzione non modificano le norme vigenti nei due Paesi per regolare gli sdoganamenti e la vigilanza doganale. Le misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame saranno stabilite con successivo scambio di Note fra i due Governi.
Le competenti Autorità doganali delle due Parti contraenti prenderanno, ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso in rapporto alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
In caso di frode, esse avranno il diritto di escludere o di sospendere dalle facilitazioni stesse le persone che le abbiano commesse o che vi abbiano partecipato, se riconosciute colpevoli. Occorrendo, le Autorità doganali dei due Paesi si metteranno d’accordo sulle misure da adottare.
Le due Dogane, se ufficialmente richieste, si forniranno vicendevolmente notizie sui movimenti delle merci, prodotti, veicoli, animali, ecc., contemplati dalla presente Convenzione.
Per la esecuzione della presente Convenzione e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con essa si è inteso facilitare, è istituita una «Commissione mista permanente per il traffico di frontiera».
La Commissione sarà composta, per ciascuna delle due Parti contraenti, da tre membri, assistiti, occorrendo, in qualità di esperti, dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi di confine.
La Commissione potrà proporre ai Governi tutte le misure che si ritengono atte al buon funzionamento della Convenzione.
La Commissione, sarà costituita al più presto possibile dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ed entrerà in funzione, al più tardi entro il mese successivo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Svizzera.
Dopo la prima riunione la Commissione sarà convocata su domanda di una delle due Parti.
Le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Trattato di commercio tra l’Italia e la Svizzera del 27 gennaio 19233sono abrogate.
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.
La presente Convenzione entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.
La presente Convenzione resterà in vigore durante un anno e sarà considerata rinnovata per tacita riconduzione di anno in anno per gli anni seguenti, salvo denuncia da una delle due Parti Contraenti, da notificarsi almeno tre mesi prima della fine di ciascun periodo annuale.
Fatto a Roma, il 2 luglio 1953.
| Widmer | Ettore Spallazzi |
|---|
Valle d’AostaCourmayeur – Saint Rhémy – Saint Oyen – Etroubles – Allain – Gignod – Doues – Ollomont – Valpelline – Oyace – Bionaz – Valtournanche –Ayas – Gressoney la Trinité – Gressoney St. Jean (limitatamente al capoluogo e al territorio a Nord di esso).Provincia di VercelliAlagna Valsesia.Provincia di NovaraMacugnaga – Ceppo Morelli – Vanzone con San Carlo – Antrona–Schieranco – Trasquera – Varzo – Crodo – Baceno – Premia – Formazza – Santa Maria Maggiore – Craveggia – Toceno – Re – Malesco – Cùrsolo Orasso – Gurro – Cavaglio Spoccia – Falmenta – Cannobio –Tràrego Viggiona – Cànnero.Provincia di VaresePino sulla sponda del Lago Maggiore – Tronzano Lago Maggiore – Veddasca – Maccagno Superiore – Curiglia con Monteviasco –Agra – Dumenza – Luino – Germignaga – Cremenaga – Montegrino Valtravaglia – Castelveccana – Brissago Valtravaglia – Casalzuigno – Cuvio – Castello Cabiaglio – Cassano Valcuvia – Rancio Valcuvia – Cadegliano Viconago – Val Marchirolo – Cunardo – Ferrera di Varese –Masciago Primo – Bédero Valcuvia – Brinzio – Lavena Ponte Tresa – Marzio – Valganna – Brusimpiano – Cuasso al Monte – Porto Ceresio – Bisuschio – Viggiù – rcisate – Induno Olona – Cantello – Varese – Casciago – Malnate – Azzate – Gazzada Schianno – Morazzone – Lozza –Vedano Olona – Castiglione Olona – Venegono.Provincia di ComoRòdero – Bizzarone – Valmorea – Cagno – Albiolo – Solbiate Comasco – Binago – Castelnuovo Bozzente – Uggiate Trévano –Faloppio – Olgiate – Comasco – Beregazzo con Figliaro – Oltrona S. Mamette – Appiano Gentile – Guanzate – Ronago – Lieto Colle – Girònico – Lurate Caccivio – Bulgarograsso – S. Fermo della Battaglia – Como – Montano Lucino – Villa Guardia – Grandate – Luisago – Cassina Rizzardi – Cadorago – Casnate con Bernate – Fino Mornasco – Vertemate con Minoprio – Cucciago – Senna Comasco – Cantù – Capiago Intimiano –Lipòmo – Montòrfano – Albese con Cassano – Albavilla – Masliànico – Cernobbio – Brunate – Tavernerio – Blevio – Moltrasio – Torno – Carate Urio – Faggeto Lario – Pognana Lario – Laglio – Brienno – Zelbio – Véleso – Schignano – Nesso – Lezzeno – Casasco d’Intelvi – Cerano d’Intelvi – Dizzasco – Argegno – Castiglione d’Intelvi – Blessagno – Pigra – Colonno – S. Fedele d’Intelvi – Lanzo d’Intelvi – Pellio d’Intelvi –Laino – Ramponio Verna – Ponna – Sala Comacina – Ossuccio – Lenno – Clàino con Osteno – Bene Lario – Valsoda – Porlezza Còrrido – Carlazzo – Gràndola e Uniti – Mezzegra – Tremezzo – Griante – Menaggio Val Rezzo – Cusino – Plesio – Santa Maria Rezzònico – Cavargna –Sannazzaro Val Cavargna – S. Bartolomeo Val Cavargna – Cremia – Pianello – Lario – Musso – Dongo Garzeno – Stazzona Germàsino –Consiglio di Rumo – Dosso del Liro – Gravedona Peglio – Domaso – Livio – Vercana – Trezzone – Montemezzo – Gera Lario – Sòrico.Provincia di SondrioSamolaco – Gordona – Menarola – Mese – Prata Camportaccio – Chiavenna – Piuro – Villa di Chiavenna – S. Giacomo Filippo – Campodolcino – Isolato – Lòvero Valtellino – Vervio – Tovo di Sant’Agata – Mazzo di Valtellina – Grosotto (per il territorio dal confine all’Adda) – Novate Mezzola (per la sola frazione di Codera) – Val Masino – Chiesa Valmalenco – Lanzada – Chiuro – Teglio (per il territorio dal confine all’Adda) – Bianzone – Villa di Tirano – Tirano – Sernio – Grosio (per il territorio dal confine all’Adda) – Valle di Dentro – Livigno – Bormio – Ponte in Valtellina (per la parte del suo territorio delimitata a Nord e ad Est dal confine con il Comune di Chiuro, ad Ovest da quello con il Comune di Tresivio e a Sud dalla statale n. 38).Provincia di BolzanoPrato allo Stelvio – Glorenza – Sluderno – Tubre – Malles Venosta (limitatamente alle frazioni di Slingia, Burgusio, Clusio, Landes, Malles, Piavenna e Tarces) – Curon Venosta (limitatamente alle frazioni di Curon, Resia e S. Valentino alla Muta).
Cantone del Vallese
Praz-de-Fort – Bourg-St. Pierre – Zermatt – Saas-Fee – Almagell – Saas-Grund – Glis – Brig – Gondo-Zwischbergen – Simplon–Village – Ried-Brig – Thermen – Bitsch – Mörel – Bister – Mühlebach – Grengiols – Ausserbinn – Ernen – Bin – Steinhaus – Niederwald – Selkingen – Biel – Blitzingen – Ritzingen – Glurlingen – Reckingen – Münster – Gerschinen – Ulrichen – Obergesteln – Oberwald.
Cantone Ticino
Distretto di Leventina:
Bedretto – Airolo.
Distretto di Vallemaggia:
Avegno – Campo V. M. – Cerentino – Bosco-Gürin – Linescio – Cavergno – Bignasco.
Distretto di Locarno:
Indemini – Caviano – Sant’Abbondio – Gerra Gambarogno – Piazzogna – San Nazzaro – Vira Gambarogno – Magadino – Contone – Gordola – Tenero-Contra – Orselina – Minusio – Brione sopra Minusio – Muralto – Locarno – Ascona – Losone – Ronco sopra Ascona – Brissago – Tegna – Verscio – Cavigliano – Intragna – Palagnedra – Rasa – Borgnone – Auressio – Loco – Berzona – Mosogno – Russo – Crana – Gresso – Vergeletto – Comologno.
Distretto di Mendrisio:
Capolago – Mendrisio – Salorino – Castel San Pietro – Muggio – Casima – Monte – Cabbio – Bruzella – Caneggio – Sagno – Morbio Superiore – Morbio Inferiore – Vacallo – Chiasso – Pedrinate – Novazzano – Genestrerio – Balerna – Coldrerio – Rancate – Ligornetto – Stabio – Arzo – Besazio – Tremona – Meride – Riva San Vitale.
Distretto di Lugano:
Bogno – Colla – Certara – Piandera – Cimadera – Signora – Scareglia – Insone – Sonvico – Villa Luganese – Bidogno – Corticiasca – Campestro – Lopagno – Tesserete – Roveredo – Sala Capriasca – Ponte Capriasca – Lugaggia – Cagiallo – Origlio – Vaglio – Rivera – Bironico – Camignolo – Mezzovico-Vira – Sigirino – Torricella-Taverne – Bedano – Gravesano – Manno – Cadro – Davesco-Soragno – Pregassona – Cureggia – Brè-Aldesago – Castagnola – Gandria – Viganello – Lugano – Paradiso – Pambio-Noranco – Pazzallo – Carabbia – Carona – Barbengo – Melide – Morcote – Vico Morcote – Grancia – Carabbietta – Bissone – Maroggia – Rovio – Arogno – Melano – Brusino Arsizio – Caslano – Ponte Tresa – Pura – Neggio – Magliaso – Agno – Bioggio – Bosco Luganese – Cimo – Agra – Montagnola – Gentilino – Muzzano – Cademario – Iseo – Vernate – Aranno – Arosio – Mugena – Vezio – Fescoggia – Breno – Miglieglia – Novaggio – Curio – Bedigliora – Astano – Sessa – Biogno-Beride – Croglio-Castelrotto – Monteggio – Vezia – Cureglia – Comano – Canobbio – Porza – Savosa – Massagno – Sorengo – Breganzona – Lamone – Cadempino.
Distretto di Bellinzona:
Lumino – Arbedo – Bellinzona – Sant’Antonio – Pianezzo – Giubiasco – Sementina – Monte Carasso – Camorino – Sant’Antonino – Robasacco – Cadenazzo – Isone – Medeglia.
Cantone dei Grigioni
Valle della Moesa:
Mesocco – Soazza – Lostallo – Cama – Leggia – Verdabbio – Santa Maria in Calanca – Castaneda – Buseno – Grono – Roveredo –San Vittore.
Valle d’Avers:
Ausser- ed Innerferrera – Avers.
Rheinwald:
Splügen – Medels i. Rh. – Nufenen – Hinterrhein – Sufers.
Val Bregaglia:
Castasegna – Bondo – Soglio – Stampa (con Maloja) – Vicosoprano – Casaccia.
Valle di Poschiavo:
Brusio – Poschiavo.
Bassa Engadina:
Zernez (con Brail e Ofenberg) – Susch – Lavin – Guarda – Ardez – Ftan – Scuol/ Schuls – Tarasp – Sent – Ramosch – Tschlin (con Martina).
Alta Engadina:
Sils – Pontresina – La Punt-Chamues-ch – Madulain – Zuoz – S-chanf (con Capella e Cinuskel).
Val di Münster:
Müstair – Sta. Maria – Valchava – Fuldera – Tschierv – Lü-Lüsai.
| Amministrazione delle dogane svizzere | Ufficio doganale | Amministrazione delle dogane italiane | |
|---|---|---|---|
| di |
per l’importazione di prodotti agricoli e forestali ai sensi dell’art. 2
della Convenzione italo-svizzera relativa al traffico di frontiera ed al pascolo
Valevole per l’anno
| Titolare: | ||
|---|---|---|
| Cognome | Nome | |
| Anno di nascita | ||
| Professione | Domicilio |
| Mappa catastale (sezione e numero) | Indicazione dei luoghi | Superficie | Genere delle culture 1 | Alberi 2 | Proprietario, usufruttuario, affittuario 3 |
|---|
Il sottoscritto certifica che la persona suddetta è proprietario3, usufruttuario3, affittuario3dei fondi sopra indicati e che questi ultimi sono situati nella zona di frontiera limitrofa e contigua.
| Data | L’autorità comunale | |
|---|---|---|
| (firma) | ||
| (timbro dell’Autorità comunale) |
| 1 | Indicare se si tratti di campi coltivati, giardini, prati, frutteti, boschi, vigne, ecc. |
|---|---|
| 2 | Per gli alberi da frutta, indicare il genere ed il numero. |
| 3 | Cancellare ciò che non fa al caso. |
| N. B. | Il presente documento deve essere presentato alle dogane competenti entro il 30 aprile di ciascun anno. |
| Indicazioni dei prodotti del suolo | Superficie coltivata | Numero degli alberi | Quantità chilogrammi o litri | Osservazioni eventuali e rettifica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frumento | ||||||
| Segala | ||||||
| Avena | ||||||
| Orzo | ||||||
| Granoturco | ||||||
| Frutta fresca | ||||||
| Castagne | ||||||
| Noci | ||||||
| Legumi freschi | ||||||
| Patate | ||||||
| Fieno ed erba | ||||||
| Legna d’ardere: | ||||||
| – di alberi resinosi | ||||||
| – di altri alberi | ||||||
| legname da costruzione grezzo: | ||||||
| – di alberi resinosi | ||||||
| – di altri alberi | ||||||
| Lino e canapa | ||||||
| Sidro | ||||||
| Uva | ||||||
| Vino nuovo | ||||||
| Vinacce |
Il sottoscritto dichiara che i fondi summenzionati sono da lui stesso coltivati e certifica l’esattezza delle indicazioni sopra esposte.
| Data | Firma | ||
|---|---|---|---|
| La dogana italiana autorizza l’importazione1 | La dogana svizzera autorizza l’importazione1 |
| 1 | Cancellare ciò che non fa al caso. |
|---|
| Il Presidente | Roma, 2 luglio 1953 |
|---|---|
| della delegazione svizzera | |
| Al Presidente | |
| della Delegazione italiana | |
| Ettore Spallazzi | |
| Signor Presidente,ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: | |
| «nel corso delle trattative che si sono terminate in data odierna, abbiamo avuto occasione di rilevare che, ai sensi dell’articolo 6 del protocollo di firma dell’Accordo Commerciale tra l’Italia e la Svizzera del 21.10.19504, i prodotti, ivi compresi quelli dei vigneti (uva e vino), provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana e appartenenti a persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera e da esse coltivati, non sono sottoposti a restrizioni quantitative all’esportazione dall’Italia. | |
| Per quanto concerne i diritti di uscita e ogni altro tributo doganale all’esportazione, ho l’onore di assicurarLe che i suaccennati prodotti, e in particolare quelli dei vigneti (uva e vino), non sono assoggettati ad alcuno di tali diritti in quanto la legislazione doganale in vigore non prevede dazi e altri diritti all’esportazione. | |
| Qualora, per diverso orientamento della politica doganale italiana, tale regime di esenzione dovesse essere modificato in avvenire, la situazione sarà riesaminata di comune accordo. | |
| Voglia gradire, Signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione».Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione. |
| Widmer |
|---|
| Il presidente | Roma, 2 luglio 1953 |
|---|---|
| della Delegazione italiana | |
| Al Presidente | |
| della delegazione svizzera | |
| Widmer | |
| Signor Presidente,ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: | |
| «nel corso delle trattative che si sono concluse in data odierna, abbiamo avuto occasione di esaminare la questione relativa alla situazione dei produttori italiani di vino nella Valtellina. | |
| In merito, la Delegazione italiana ha presentato alla Delegazione svizzera un promemoria illustrativo che precisa la specifica richiesta italiana. | |
| È stato, peraltro, constatato che si tratta di un problema speciale. | |
| Al riguardo, preso atto della rilevante importanza, da Lei caldamente sottolineata, che da parte italiana si annette alla richiesta in parola, ho l’onore di assicurarLe che non mancherò di attirare su di essa l’attenzione delle competenti Autorità svizzere, alle quali sarà fatto sollecitamente pervenire, affinchè si possa ottenere una soluzione soddisfacente. | |
| Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.»Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione. |
| Ettore Spallazzi |
|---|
Nel corso delle trattative conclusesi in data odierna per la stipulazione della Convenzione italo-svizzera relativa al traffico di frontiera ed al pascolo, le due Delegazioni hanno altresì esaminato la questione del transito dei trasporti stradali partenti da una località situata nel territorio di uno dei due Paesi per raggiungere un’altra località dello stesso Paese, attraversando il territorio dell’altro Paese (trasporti svizzeri attraverso il territorio italiano fra i Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni; trasporti italiani attraverso il territorio svizzero dei predetti Cantoni).
Da tale esame è risultato utile e opportuno di semplificare le formalità doganali relative a detti trasporti.
A tale scopo, si è convenuto quanto appresso:
Roma, 2 luglio 1953.
| Il Direttore generale delle dogane svizzere: Widmer | Il Direttore generale delle dogane ed I. I. italiane: Ettore Spallazzi |
|---|
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"title": "Convenzione tra la Svizzera e l'Italia del 2 luglio 1953 per il traffico di frontiera ed il pascolo (con All., Scambio di lettere e Processo verbale)",
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