0.631.256.934.953Bilateral International Treaty1 janv. 1934
0.631.256.934.953
CS II 142
Traduzione
Del 1° dicembre 19331
Entrato in vigore il 1° gennaio 19342
(Stato 1° maggio 2008)
Le importazioni in Svizzera dalle zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia si faranno nelle condizioni previste dal presente Regolamento.
Entreranno in Svizzera in franchigia di qualsiasi dazio, senza limitazione di quantità, i prodotti originari delle zone franche e provenienti da esse, che non siano quelli considerati all’articolo 3 e precisamente:
i prodotti dell’agricoltura e dei rami affini,
i prodotti minerali greggi,
la selvaggina cacciata e i pesci pescati nelle zone.
Ad articolo 2. Gli animali delle specie bovina e suina saranno considerati come compresi nei prodotti originari delle zone, purchè si verifichino le condizioni seguenti:
itori e buoi dovranno essere nati ed essere stati allevati nelle zone o esservi stati introdotti da più di due anni;3
le vacche dovranno essere nate ed essere state allevate nelle zone o esservi state introdotte prima dell’età di due anni;4
ivitelli dovranno essere nati ed essere stati allevati nelle zone e
imaiali dovranno essere nati ed essere stati allevati nelle zone o esservi stati introdotti da più di tre mesi.
I prodotti fabbricati o manifatturati, originari5e provenienti da stabilimenti industriali situati nelle zone franche entreranno in Svizzera in franchigia di qualsiasi dazio, nei limiti di contingenti («crédits») d’importazione6da fissarsi periodicamente tenendo conto, da una parte, della capacità di produzione delle zone al momento dell’attuazione del presente Regolamento e del loro sviluppo industriale normale e, d’altra parte, degli sbocchi in altri paesi che la Svizzera, sia nelle zone, sia nel resto della Francia, sia in un terzo paese.
Per ciò che concerne le industrie nuove, l’ammissione dei loro prodotti al beneficio d’un contingente si farà nella misura in cui la creazione di queste industrie potrà essere considerata come rispondente allo sviluppo economico normale delle zone.
In derogazione alle disposizioni dell’articolo 2, potranno essere fissati, a titolo temporaneo7, dei contingentamenti o altre restrizioni, per ciò che concerne l’importazione in Svizzera di certi prodotti specialmente designati, nei casi in cui la loro importazione:
I due Governi s’intenderanno allo scopo di agevolare il traffico reciproco di riparazioni e di perfezionamento tra il territorio svizzero e le zone franche.
I due Governi prenderanno le misure di controllo e di sanzione penale atte ad impedire le frodi. Il sistema di controllo deve funzionare in modo da non intralciare il buon funzionamento del regime previsto dal presente Regolamento.
Fin dall’entrata in vigore del presente Regolamento sarà costituita una commissione permanente franco‑svizzera, composta di tre membri francesi e di tre membri svizzeri. Il presidente, che sarà alternativamente scelto tra i membri francesi e i membri svizzeri, sarà designato dalla commissione stessa. Egli non avrà voto preponderante.
Questa commissione avrà il compito:
Qualora non intervenisse un accordo in seno alla commissione, la questione sarà sottoposta senza indugio ai due Governi perchè sia regolata in via diplomatica o, occorrendo, mediante la procedura prevista all’articolo 8.
Tutte le contestazioni che potessero sorgere tra i due Governi circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Regolamento o del suo Annesso e che non si fossero potute risolvere entro un termine ragionevole, sia dalla commissione mista, sia per via diplomatica saranno deferite, a richiesta d’una delle Parti, a un arbitro unico designato di comune accordo dai due Governi e, in mancanza d’accordo, secondo le regole enunciate qui sotto per la designazione dei membri del tribunale arbitrale.
Ciascuna delle Parti potrà esigere, tuttavia, che la divergenza sia portata davanti a un tribunale arbitrale composto di 5 membri di cui uno sarà designato dalla Francia, un secondo dalla Svizzera e gli altri tre di comune accordo dalle Parti. In mancanza d’accordo fra le Parti per questa designazione, o se l’una delle Parti non designa il suo arbitro entro il termine di tre mesi dopo la domanda diretta a questo scopo da una Parte all’altra, la o le designazioni necessarie saranno fatte, a domanda d’una sola delle Parti, dal Presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale o, se quest’ultimo è cittadino francese o svizzero, dal vicepresidente oppure, occorrendo, dal membro più anziano della Corte.
In caso di morte, di dimissioni o d’impedimento di uno degli arbitri, si provvederà alla sua sostituzione secondo il modo fissato per la nomina.
Il tribunale regolerà esso stesso la sua procedura, che dovrà essere contraddittoria. Esso statuirà, in caso di contestazione, sulla sua propria competenza. Sarà adìto con richiesta unilaterale.
Il tribunale decideràex aequo et bono i punti controversi che non fossero d’ordine giuridico.
La decisione del tribunale arbitrale sarà definitiva.
Il presente Regolamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1934, implica l’abrogazione di tutte le disposizioni anteriori incompatibili con esso.
Esso non potrà essere modificato se non mediante l’accordo delle Parti.
In applicazione immediata dell’articolo 4, sono previste nell’Annesso al presente Regolamento delle limitazioni alle franchigie doganali.
| O. U. | J. B. | L. O. |
|---|
ILe importazioni dalle zone in Svizzera dei prodotti indicati qui sotto saranno, durante la validità del presente Annesso8, soggette alle restrizioni seguenti.A
| Latte | 25 300 litri9il giorno, | in franchigia | ||
|---|---|---|---|---|
| Formaggio | 2 500 quintali l’anno, | in franchigia | ||
| Burro | 650 quintali10l’anno, | in franchigia | ||
| Vino | 8 000 hl l’anno, | in franchigia | ||
| Tori | ⎫ | |||
| Buoi | ⎬ | 1 000 capi l’anno, | al dazio di 15 franchi svizzeri per capo | |
| Vacche | ⎭ | |||
| Vitelli | 3 000 capi l’anno, | al dazio di 7 franchi svizzeri per capo | ||
| Maiali | 1 000 capi l’anno, | al dazio di 5 franchi svizzeri per capo | ||
| Nota: Saranno imputate sul contingente per il latte le importazioni di panna, in ragione di 10 kg di latte per ogni litro di panna.BIl pane, il pollame, le uova fresche e il miele11non saranno ammessi in franchigia se non in quanto avranno il carattere di approvvigionamento di mercato. Essi dovranno quindi essere portati o condotti in Svizzera dai venditori stessi, essendo escluse dall’importazione in franchigia le spedizioni accompagnate da lettere di vettura.Il peso di ciascuna importazione dei detti prodotti non dovrà superare 500 chilogrammi.III contingenti («crédits») d’importazione per i prodotti fabbricati o manifatturati sono fissati, nelle quantità che figurano nella tabella allegata, per la prima volta per una durata di cinque anni12.Nota: Sono esclusi dal sistema dei contingenti d’importazione i cuoi e le pelli allo stato greggio, salati o essiccati; il legname in tronchi, anche scortecciati o grossolanamente squadrati; il macadam, le pietre squadrate, segate, frantumate o polverizzate. Questi prodotti saranno ammessi in franchigia a’ termini dell’art. 2 del Regolamento.IIIIl presente Annesso entrerà in vigore il 1° gennaio 1934 e resterà applicabile sino al 31 dicembre 1943.L’articolo 4 del Regolamento non potrà essere invocato, durante questo periodo, in favore di restrizioni relative alle importazioni dalle zone in Svizzera, che non siano quelle indicate sotto I. |
| O. U. | J. B. | L. O. |
|---|
Con note scambiate il 31 dicembre 1938 i Governi svizzero e francese hanno convenuto di fissare per una durata di tre anni, a contare dal 1° gennaio 1939, nei limiti dei quantitativi che figurano nella tavola qui allegata13, i crediti d’importazione per i prodotti fabbricati o manufatti, di cui all’art. 3 del Regolamento14allegato alla sentenza arbitrale del 1° dicembre 193315concernente le importazioni nella Svizzera dei prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.
È stato convenuto che per profittare dei vantaggi previsti all’art. 3 del Regolamento, i prodotti delle zone devono rispondere ai requisiti seguenti: «Saranno considerati come originari delle zone: 1. i prodotti industriali che nella zona franca hanno subìto una trasformazione completa che abbia loro fatto perdere la loro identità originaria; 2. i prodotti che hanno subìto nella zona un lavoro notevole e nei quali la materia prima originaria della zona, la mano d’opera della zona e la parte di spese generali inerenti rappresentanoin principio il 50 per cento almeno delle spese di costo. Si prenderanno pure in considerazione l’origine degli elementi essenziali del prodotto, l’importanza del procedimento di fabbricazione, l’origine della proprietà intellettuale e le condizioni particolari a ciascun ramo di fabbricazione».
All. al lodo del 1° dic. 1933 concernente l’importazione in Svizzera dei prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex (RS 0.631.256.934.952 ). ↩
DCF del 22 dic. 1933 (RU 50 194). ↩
Con scambio di note del 4 giu. 1937 (CS 11 146) il secondo capoverso (tori e buoi) ha assunto il seguente tenore: «I tori, buoi e vacche dovranno essere nati ed essere stati allevati nelle zone o esservi stati introdotti da più di due anni». Il terzo capoverso (vacche) è stato abrogato. ↩
Con scambio di note del 4 giu. 1937 (CS 11 146) il secondo capoverso (tori e buoi) ha assunto il seguente tenore: «I tori, buoi e vacche dovranno essere nati ed essere stati allevati nelle zone o esservi stati introdotti da più di due anni». Il terzo capoverso (vacche) è stato abrogato. ↩
I requisiti cui devono rispondere i prodotti originari sono precisati nello Scambio di note del 31 dic. 1938 (CS 11 147). ↩
I contingenti d’importazione per il periodo dal 1° gen. 1934 al 31 dic. 1943 furono fissati dagli arbitri nell’Annesso (n. II). Successivamente essi furono fissati con Scambio di note. VediRS 0.631.256.934.953.1 /.2. ↩
Per il periodo dal 1° gen. 1934 al 31 dic. 1943 le restrizioni cui soggiacciono le importazioni dei prodotti delle zone, di cui all’art. 2, furono fissate dagli arbitri nell’Annesso (n. I). Per i periodi successivi vediRS 0.631.256.934.953.1 /.2 . ↩
Le restrizioni fissate nel n. I sono state mantenute in vigore con note scambiate fra la Svizzera e la Francia (vediRS 0.631.256.934.953.1 ./.2 ). ↩
Ora: 62 128 litri (vediRS 0.631.256.934.953.3 ). ↩
Ora: 800 000 kg (vediRS 0.631.256.934.953.3 ). ↩
Per il miele, la Svizzera e la Francia hanno stabilito di derogare a questa lett. B con note scambiate il 22/31 mar. 1950 (RS 0.631.256.934.953.1 ). ↩
La tabella dei contingenti industriali, che era allegata, non è qui riprodotta. Questi contingenti furono mantenuti in vigore e poi modificati con successivi Scambi di note fra la Svizzera e la Francia (vediRS 0.631.256.934.953.2 ). ↩
Questa tavola non è pubblicata perchè non è più in vigore. I crediti d’importazione sono stati stabiliti per gli anni 1981–1985 con Scambi di note del 7 ott./8 dic. 1982 e 12 gen. 1983 (RS 0.631.256.934.953.2 ). ↩
Vedi qui avanti. ↩
RS 0.631.256.934.952 ↩
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