0.631.252.945.44Bilateral International Treaty25 mai 1906
0.631.252.945.44
CS 12 781
Traduzione
Conchiusa il 24 marzo 1906
Approvata dall’Assemblea federale il 29 marzo 19061
Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 maggio 1906
Entrata in vigore il 25 maggio 1906
(Stato 14 settembre 1927)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
desiderando regolare con una Convenzione il servizio delle dogane sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola, in esecuzione degli art. 2 e 15 della Convenzione del 2 dicembre 18992fra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con quella italiana attraverso il Sempione e per l’esercizio della sezione Iselle‑Domodossola, hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
La ferrovia del Sempione, dalla frontiera a Domodossola, sarà considerata come strada doganale.
I treni di viaggiatori e di merci potranno, osservando le regole convenute, circolare su questa strada così di notte come di giorno, tanto nei giorni festivi quanto nei giorni feriali.
Le attribuzioni e le competenze degli uffici doganali italiani di Domodossola, Preglia, Varzo3ed Iselle e dell’ufficio doganale svizzero in Domodossola sono quelle determinate dall’art. 2 della Convenzione del 2 dicembre 18994; le rispettive amministrazioni avranno però sempre il diritto di estenderle nell’interesse generale del traffico.
Le stazioni di Domodossola, Preglia, Varzo5ed Iselle, e il tronco di ferrovia dalla frontiera a Domodossola sono soggetti alla vigilanza delle autorità doganali italiane.
Le autorità doganali svizzere potranno incaricare i propri agenti d’accompagnare i treni sul detto tronco e di procedere alle operazioni doganali pei bagagli portati con sè dai viaggiatori in partenza dalle stazioni di Preglia, Varzo6ed Iselle e diretti in Svizzera.
Lo stesso diritto spetta alle autorità doganali italiane sul tronco Iselle–Briga.
Le amministrazioni delle ferrovie concederanno il passaggio gratuito agli agenti incaricati di questa scorta.
Oltre il diritto di sorvegliare nel recinto della stazione di Domodossola i magazzini e i luoghi di deposito delle merci destinate ad entrare nel proprio paese, gli agenti doganali dei due Stati avranno, durante il servizio, il diritto d’accesso a tutti gli altri magazzini e luoghi di deposito situati nel recinto della detta stazione, e potranno assistere alle operazioni di carico, scarico e pesatura fatte dal personale della ferrovia.
Gli uffici doganali dei due Stati in Domodossola faranno il loro servizio e procederanno alle relative operazioni conformemente alle leggi ed ai regolamenti del proprio paese, accordando tutte le agevolezze e semplificazioni doganali possibili per sollecitare le spedizioni.
Le spedizioni urgenti, quelle di transito e quelle di semplice esportazione dall’Italia nella Svizzera, formeranno oggetto della loro particolare sollecitudine.
Gli uffici della dogana svizzera in Domodossola potranno essere designati all’esterno mediante un’iscrizione e con lo stemma del loro paese.
Il personale di questi uffici potrà portare la divisa e l’armamento prescritto dai regolamenti, eccettuato il moschetto, del quale non potranno andare armati se non per la scorta dei treni o di nottetempo per la guardia delle merci e della cassa.
La dogana svizzera avrà diritto di procedere in via penale nei casi e nelle forme stabilite dalle leggi svizzere contro ogni violazione delle prescrizioni doganali svizzere che venisse commessa nella stazione di Domodossola o sul tronco di ferrovia compreso fra questa stazione e la frontiera.
Le autorità svizzere dalle quali dipende l’ufficio doganale di Domodossola, avranno pure diritto di procedere ad inchieste per accertare siffatte contravvenzioni, di mantenere i sequestri e di giudicare le contravvenzioni secondo le leggi svizzere.
A richiesta di queste autorità svizzere, l’autorità italiana si incaricherà:
L’ufficio doganale italiano e l’ufficio doganale svizzero in Domodossola si presteranno, a richiesta, vicendevole assistenza per mezzo della forza armata di cui ciascuno dispone, senza che nessuna spesa possa essere addebitata all’amministrazione dello Stato nel cui interesse l’assistenza venne richiesta.
La visita dei bagagli dei viaggiatori e le operazioni doganali relative, quando non siano eseguite, si faranno simultaneamente dagli uffici doganali dei due Stati nella sala comune della stazione di Domodossola destinata a questo uso e subito dopo l’arrivo dei treni, affinchè i viaggiatori ed i loro bagagli possano proseguire col medesimo treno.
A richiesta sia dell’amministrazione ferroviaria, sia dei viaggiatori, la visita dei bagagli registrati potrà essere riservata ad un ufficio doganale dell’interno dei due Stati a ciò autorizzato. In tal caso, i bagagli saranno accompagnati dalle dichiarazioni doganali necessarie, stabilite dal rispettivo ufficio doganale di Domodossola.
Pel compimento delle operazioni che sono di competenza degli uffici dei due Stati, a Domodossola, le merci dovranno passare dall’una all’altra delle amministrazioni doganali senza intervento di spedizionieri o altri mediatori, salva la cooperazione necessaria del personale delle ferrovie, al quale pure è riservato l’intervento esclusivo per tutte le altre operazioni doganali di competenza degli uffici doganali italiani, e salve le prescrizioni dell’art. 10 della Convenzione internazionale di Berna sul trasporto delle merci per ferrovia, del 14 ottobre 18907.
La visita doganale dei colli di messaggeria (merci a grande velocità in colli sciolti) sarà fatta in primo luogo dagli impiegati dello Stato da cui escono ed in seguito da quelli dello Stato in cui devono entrare.
I piombi, lucchetti, ecc., di cui saranno muniti i vagoni o i singoli colli per assicurare le merci che debbano essere sottoposte alle operazioni doganali in Domodossola per conto dei due Stati, non saranno tolti dagli impiegati dell’ufficio doganale d’uscita se non in presenza degli impiegati dell’altro Stato, i quali, se v’ha luogo, sostituiranno immediatamente i piombi, lucchetti, ecc., che vennero tolti.
I treni in arrivo dalla Svizzera e diretti in Italia dovranno esser accompagnati da distinte che indichino il numero dei bagagli registrati e le merci caricate in ciascun carro.
Alla prima fermata su territorio italiano, queste distinte dovranno esser rimesse, con gli altri documenti prescritti, agli agenti doganali italiani che devono accompagnare il treno sino a Domodossola.
I colli di merci diverse contenuti in uno stesso carro possono essere indicati sommariamente nelle distinte suddette; ma in questo caso l’amministrazione ferroviaria
resta obbligata di presentare all’ufficio doganale competente, per il compimento delle operazioni doganali, distinte supplementari che descrivano le merci per ciascun carro.
Le distinte di cui sopra saranno compilate nella forma e nel numero prescritti dall’amministrazione doganale alla quale devono servire.
Le ferrovie italiane procederanno alle formalità doganali per le merci che arrivano a Domodossola coi treni provenienti dalla Svizzera, dopo consegna da parte delle ferrovie svizzere.
Tutti i treni a destinazione della Svizzera saranno accompagnati da distinte indicanti tutte le merci trasportate.
Queste distinte saranno consegnate immediatamente all’ufficio doganale di Briga, con tutti i documenti di scorta.
Questi treni saranno inoltre accompagnati da una lista dei carri piombati dalla dogana italiana, e la dogana svizzera di Briga certificherà su questa lista, apponendovi il suo bollo colla data, l’entrata in Svizzera dei detti carri. La lista sarà poi restituita alla ferrovia, che la rimetterà alla dogana italiana.
Le merci spedite in colli scolti e dirette alla Svizzera, saranno accompagnate dai bollettini della dogana italiana per l’uscita dallo Stato.
La dogana svizzera, a richiesta della dogana italiana, apporrà sui detti bollettini il suo bollo con la data, come è previsto per le liste dei vagoni piombati.
Unto la dogana italiana che la dogana svizzera potranno sempre esigere che siano riservati carri o compartimenti separati di carri per le merci e i bagagli destinati ad essere scaricati alle stazioni intermedie di Preglia, Varzo8e Iselle o caricati alle stazioni medesime con destinazione alla Svizzera.
La provenienza italiana delle merci e dei bagagli caricati a Iselle, Varzo e Preglia9in treni provenienti dalla Svizzera, sarà certificata da speciali documenti della dogana italiana.
Le operazioni doganali per gli invii trasportati dai servizi postali saranno eseguite alla stazione di Domodossola, anche per gli invii concernenti gli uffici postali di Preglia, Varzo ed Iselle.
Dall’arrivo nella stazione internazionale di Domodossola sino alla partenza, i bagagli a destinazione della Svizzera e le merci per le quali la dogana svizzera compie in luogo le sue operazioni, saranno soggette, per il riscontro, lo scarico, il carico e la sorveglianza, alle disposizioni della dogana svizzera, con riguardo alle esigenze della dogana italiana.
La sorveglianza esercitata da ciascuno degli ufficiali doganali dei due Stati sui magazzini, luoghi di deposito o di sosta delle merci nella stazione di Domodossola ha per oggetto la tutela degli interessi finanziari degli Stati medesimi e non menoma in alcun modo la responsabilità delle amministrazioni ferroviarie rispetto alla custodia di esse verso i proprietari o destinatari.
L’amministrazione delle ferrovie italiane ha l’obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie affinchè le merci, i viaggiatori ed i loro bagagli, sottoposti alle formalità doganali, non possano entrare nelle stazioni di Domodossola, di Preglia, Varzo10ed Iselle, nè uscirne, che pei passaggi che saranno designati a tal uopo nell’interesse doganale dei due Stati.
Le amministrazioni ferroviarie sono tenute a prevenire in tempo utile gli uffici locali di dogana dei due Stati d’ogni ordinaria o straordinaria modificazione nell’orario dei treni di viaggiatori o di merci, come pure d’ogni eventuale corsa straordinaria di treni.
Le amministrazioni ferroviarie e per esse i loro uffici nelle stazioni dovranno impedire, sotto la loro responsabilità, che merci o bagagli qualsiansi escano dalla stazione senza che le formalità doganali, italiane e svizzere, siano state adempite.
In caso di inosservanza di tale prescrizione, le dette amministrazioni incorreranno nelle sanzioni delle leggi dei due Stati.
Le amministrazioni ferroviarie hanno pure l’obbligo di invigilare, sotto la loro responsabilità, che merci deposte in locali speciali, per determinate destinazioni, non vengano ritirate da questi locali, per altre destinazioni, senza il consenso espresso degli uffici doganali interessati.
Le autorità italiane presteranno agli impiegati ed agenti doganali svizzeri, nell’esercizio delle loro funzioni, la medesima protezione che accordano agli impiegati ed agenti doganali italiani.
Gli impiegati ed agenti doganali svizzeri di servizio a Domodossola dipenderanno esclusivamente dall’autorità svizzera per tutto ciò che riguarda il servizio e la disciplina.
I suddetti impiegati e agenti, come pure i membri delle loro famiglie, non saranno obbligati a nessun servizio militare, nè ad alcun’altra prestazione personale a pro dello Stato italiano.
Gli impiegati ed agenti di tutte le amministrazioni svizzere di servizio sul tronco Domodossola‑Iselle o nella stazione internazionale di Domodossola godranno, essi e le loro famiglie, nell’occasione del loro primo stabilimento, della franchigia dei diritti doganali o altri per i mobili, gli effetti e tutti gli oggetti casalinghi già usati.
Le uniformi di tutto il personale delle amministrazioni svizzere e le armi delle guardie di confine svizzere di stazione a Domodossola saranno pure, alla loro entrata in Italia, esenti da qualsiasi diritto doganale o altro, e così pure tutti i mobili, arnesi, utensili, formulari, ecc., necessari a tutti gli uffici svizzeri stabiliti sul tronco di strada ferrata Domodossola‑Iselle e nella stazione di Domodossola.
Il combustibile, le materie lubrificanti, i pezzi di ricambio del materiale mobile e delle locomotive necessarie alla trazione (compreso l’illuminazione, il riscaldamento e la pulitura) e alla condotta dei treni sul tronco da Domodossola alla frontiera italo‑svizzera, saranno pure esenti da qualsiasi diritto d’entrata, o altro, in Italia.
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma il più presto possibile.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni ed avrà effetto fino allo spirare di un anno dal giorno in cui fosse disdetta dall’una o l’altra delle alte Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Roma, il 24 marzo mille novecentosei.
| G. B. Pioda | Guicciardini |
|---|
Art. 1 lett. b del DF del 29 mar. 1906 (RU 22 181). ↩
RS 0.742.140.22 ↩
Gli uffici doganali italiani nelle stazioni intermedie di Preglia e di Varzo sono stati soppressi, in virtù dell’art. 1 dell’Ace. 14 set. 1927 (CS 12 788). ↩
RS 0.742.140.22 ↩
Gli uffici doganali italiani nelle stazioni intermedie di Preglia e di Varzo sono stati soppressi, in virtù dell’art. 1 dell’Acc. 14 set. 1927 (CS 12 788). ↩
Gli uffici doganali italiani nelle stazioni intermedie di Preglia e di Varzo sono stati soppressi, in virtù dell’art. 1 dell’Acc. 14 set. 1927 (CS 12 788). ↩
[RU 13 61, 15 367, 16 43, 18 693, 24 815. RU 44 457 ingr.]. Vedi ora l’art. 25 dell’all. B della Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (RS 0.742.403.1 ). ↩
Vedi la nota 5 all’art. 2. ↩
Vedi la nota 5 all’art. 2. ↩
Vedi la nota 5 all’art. 2. ↩
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