0.631.252.945.43Bilateral International Treaty9 juil. 1883
0.631.252.945.43
CS 12 772
Testo originale
Conchiusa il 15 dicembre 1882
Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 luglio 1883
Entrata in vigore il 9 luglio 1883
(Stato 18 marzo 1925)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
nell’intento di regolare con una speciale Convenzione, a tenore dell’art. 10 della Convenzione 23 dicembre 18731, il servizio degli Uffici doganali o daziari dei rispettivi Stati, riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino, sulla strada ferrata del Gottardo,
hanno nominato per loro plenipotenziari a questo fine:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:
La strada ferrata internazionale del Gottardo tra l’Italia e la Svizzera, nei punti in cui attraversa il confine, sarà considerata come strada doganale.
Tutti i convogli di viaggiatori e di merci potranno, sotto l’osservanza delle discipline prescritte nei due Stati, liberamente circolare sulla detta strada, tanto di notte quanto di giorno, e tanto nei giorni festivi quanto nei feriali, salvo i divieti in vigore in ciascuno dei due Stati rispetto alla importazione, all’esportazione od al transito di determinate categorie di merci.
Le stazioni internazionali di Chiasso e di Luino e quelle intermedie di Maccagno e Pino, come pure i tronchi di strada ferrata fra le stesse ed il confine, sono soggetti alla sorveglianza delle autorità doganali dello Stato sul cui territorio sono situati.2
Gli Uffici doganali o daziari dei due Stati, riuniti nelle predette stazioni internazionali principali ed in quelle intermedie fra esse stazioni e il confine, si comunicheranno vicendevolmente, nel modo più breve, i rilievi sopra i fatti che avessero pregiudicato o potessero pregiudicare gli interessi reciproci, o che portassero violazione ai divieti di importazione, di esportazione o di transito, congiungendo i loro sforzi allo scopo di impedire il contrabbando.
Gli impiegati superiori di ciascuno degli Uffici riuniti, e quelli che saranno a ciò delegati appositamente dalle rispettive autorità, potranno prendere cognizione dei registri, bollettari e analoghi documenti dell’altro Ufficio, concernenti il movimento delle merci, e levarne copie ed estratti.
Per l’effetto dell’applicazione dei regolamenti doganali e della competenza e procedura per le contravvenzioni, le stazioni ove si trovano gli Uffici doganali riuniti, come pure il tronco di strada ferrata fra esse stazioni e il confine, si considerano come esistenti nello Stato dal quale dipendono gli Uffici doganali o daziari.
Gli Uffici doganali riuniti saranno fregiati esternamente degli stemmi dei rispettivi Stati e delle corrispondenti iscrizioni.
Il personale dei medesimi potrà portare la divisa e l’armamento prescritti dai rispettivi regolamenti, eccettuato il moschetto del quale non potranno andare armati se non per la scorta dei convogli, ovvero, in tempo di notte, per la sorveglianza delle merci e della cassa.
Il personale stesso, oltre a sorvegliare i magazzini e luoghi di deposito per le merci destinate ad entrare nel proprio Stato, avrà il diritto di accesso in tutti gli altri magazzini e luoghi di deposito di merci nel circuito della stazione durante il servizio giornaliero, e potrà assistere alle operazioni di scarico, carico e pesatura che si eseguiscono dagli agenti della strada ferrata.
Gli Uffici doganali riuniti sono autorizzati a disimpegnare il rispettivo servizio ed a procedere alle operazioni doganali per le merci, gli invii postali e gli effetti dei viaggiatori, a norma delle leggi e dei regolamenti del proprio Stato, accordando, specialmente pel transito, tutte le facilitazioni conciliabili con l’osservanza delle dette leggi e dei detti regolamenti.
Gli Uffici doganali riuniti hanno il diritto di procedere in via penale, nei casi e modi stabiliti nel rispettivo Stato, contro ogni violazione delle prescrizioni doganali che venga commessa nelle stazioni, o sul tronco di strada ferrata fra queste e il confine.
Le competenti autorità dello Stato cui l’Ufficio appartiene hanno il diritto di procedere ad inchieste per l’accertamento di tali contravvenzioni, di confermare i sequestri operati dal detto ufficio e di giudicare le contravvenzioni stesse, giusta le rispettive leggi penali.
Sopra istanza delle predette autorità, le autorità dello Stato in cui è situata la stazione internazionale dovranno, nei casi di contravvenzione alle prescrizioni doganali dell’altro Stato:
Nello scopo di agevolare agli impiegati ed agli agenti dell’Ufficio doganale dello Stato vicino l’adempimento del loro mandato, l’Ufficio doganale dello Stato in cui è situata la stazione dovrà, ogni qualvolta ne sia richiesto, ordinare immediatamente alle sue guardie di prestare aiuto ai detti impiegati ed agenti, senza che possano addebitarsi spese di sorta all’amministrazione dell’altro Stato.
Le competenze e facoltà degli Uffici doganali riuniti saranno, rispettivamente, quelle di cui godono in Italia gli Uffici doganali di prima classe del secondo ordine, ed in Svizzera gli Uffici doganali principali, salvo a ciascuna amministrazione il diritto di conferir loro più estese facoltà, qualora lo creda conveniente.
Gli Uffici doganali o daziari intermedi di Maccagno e Pino riuniti nelle stazioni esistenti fra le stazioni internazionali ed il confine, avranno le attribuzioni che in Italia spettano agli Uffici doganali di ultimo ordine ed ultima classe, ed in Svizzera agli Uffici daziari secondari.3
Il trasporto delle merci fra le stazioni intermedie e quelle principali internazionali sarà legittimato con bolletta di circolazione o di accompagnamento, per assicurare loro l’esenzione dal dazio.4
La visita dei bagagli, compresovi il piccolo bagaglio a mano dei viaggiatori, e le relative operazioni doganali, saranno eseguite simultaneamente dai due Uffici nella sala comune a ciò destinata e subito dopo l’arrivo dei convogli, affinchè sia possibile il pronto proseguimento dei suddetti oggetti e viaggiatori colla medesima corsa.
Le merci dovranno passare, dall’una all’altra amministrazione doganale, direttamente e senza intermediari, salvo l’opera necessaria degli agenti della strada ferrata.
La visita e verificazione delle merci sarà fatta, prima dagli impiegati dello stato da cui esse escono, e poscia da quelli dello Stato in cui devono entrare. Semprechè sia possibile, le dette visite e verificazioni saranno fatte simultaneamente dagli impiegati dei due Stati.
Agli impiegati di ciascuno degli Uffici riuniti è data facoltà di assistere, vicendevolmente, alle operazioni eseguite dagli agenti dell’altro Stato.
Gli Uffici riuniti potranno rilasciarsi, reciprocamente, dei certificati di entrata e di uscita delle merci.
Nessuno dei due Uffici potrà accordare lo svincolo delle garanzie che siano state fornite per l’uscita dal proprio Stato delle merci in transito, o per la riesportazione dai depositi doganali (entrepôts), nè le restituzioni di dazio od altre agevolezze concesse dalle rispettive leggi all’esportazione, prima che siagli provato dall’Ufficio dell’altro Stato che la merce è stata presentata a quest’ultimo Ufficio.
I detti certificati saranno rilasciati in forma sommaria, cioè per mezzo di semplici annotazioni sui documenti di scorta dell’altro Ufficio.
I piombi, i suggelli ed i lucchetti a chiave doganali, apposti ai vagoni od ai singoli colli, non saranno levati dagli impiegati dell’Ufficio doganale d’uscita se non in presenza degli impiegati dell’altro Stato, i quali vi apporranno immediatamente i loro, se ne sarà il caso.
In conformità dell’art. 11 della Convenzione di Berna del 23 dicembre 18735, le due amministrazioni doganali potranno fare accompagnare dal loro personale i convogli dalla stazione internazionale alla prima stazione al di là del confine e viceversa.
Tutti i convogli che arrivano nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino con merci destinate per l’altro Stato devono essere accompagnati da liste di carico indicanti tutte le merci ed oggetti portati dai convogli medesimi, ad eccezione dei bagagli dei viaggiatori.
Le dette liste dovranno consegnarsi, subito dopo l’arrivo del convoglio, all’Ufficio doganale o daziario, rispettivamente, con tutti i documenti di scorta prescritti, e saranno stese nel modo e nel numero stabilito dalle rispettive amministrazioni, che sarà possibilmente uniforme per ambidue gli Uffici.
Dall’arrivo nella rispettiva stazione sino alla partenza le merci sono soggette, per il riscontro, scarico, carico e sorveglianza, alle disposizioni dell’Ufficio doganale dello Stato nel cui territorio le merci devono entrare, tenuto conto delle legittime esigenze dell’Ufficio dell’altro Stato.
La sorveglianza di ciascuno degli Uffici riuniti sui magazzini, luoghi di deposito, ecc., per le merci destinate ad entrare nel rispettivo Stato, ha per oggetto la tutela dell’interesse finanziario e non menoma la responsabilità dell’amministrazione della strada ferrata rispetto alla custodia di esse merci verso i proprietari e destinatari.
L’amministrazione della strada ferrata ha l’obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie affinchè le merci, i viaggiatori ed i loro effetti, sottoposti alle discipline doganali, non entrino nelle stazioni e non escano, senonchè pei passaggi che verranno all’uopo stabiliti nell’interesse del servizio dei rispettivi Uffici doganali.
L’amministrazione della strada ferrata dovrà prevenire, in tempo utile, gli Uffici doganali riunti, delle ordinarie o straordinarie variazioni negli orari dei treni di viaggiatori e di merci, nonchè della eventuale straordinaria spedizione di convogli.
Le amministrazioni della ferrovia del Gottardo e dell’Alta Italia6, e per esse i loro Uffici nelle stazioni internazionali, devono impedire, sotto la loro responsabilità, che qualsiasi mercanzia abbandoni la stazione senza che le relative formalità doganali, italiane o svizzere, sieno state adempiute.
Le due Compagnie sono responsabili dell’inosservanza di questa prescrizione, in base alle disposizioni penali della legislazione doganale o daziaria, dei due Stati contraenti.
Le due Compagnie dovranno parimenti invigilare, sotto la loro responsabilità, a che i colli che saranno stati deposti nei locali destinati a ricevere le mercanzie arrivate in transito dall’uno degli Stati a destinazione dell’altro, non possano essere ritirati dai detti locali per ricevere un’altra destinazione, senza il consenso espresso degli Uffici doganali o daziari, dei due Stati.
Le autorità dello Stato nel territorio del quale si trova la stazione internazionale, presteranno agli impiegati doganali o daziari dell’altro Stato, nelle operazioni del loro servizio, la stessa protezione ed assistenza che accordano agli impiegati del proprio Stato.
Gli impiegati degli Uffici doganali o daziari, ferroviari, postali, telegrafici e di polizia dello Stato vicino, situati sul territorio ove si trova la stazione internazionale, come pure le loro famiglie dimoranti con essi, godranno, da parte dello Stato sul cui territorio dimorano, della medesima protezione da esso accordata ai propri cittadini.
I detti impiegati dipenderanno, in materia di servizio e di disciplina, esclusivamente dalle autorità dello Stato a cui appartengono.
Essi dovranno, però, osservare le leggi penali ed i regolamenti di polizia dello Stato sul cui territorio dimorano, e saranno, per tale riguardo, sottomessi alla giurisdizione di questo Stato.
Nel caso di arresto di un impiegato od agente per contravvenzione a dette leggi, se ne darà immediato avviso all’autorità da cui dipende.
Gli impiegati predetti ed i membri delle loro famiglie saranno esenti da ogni specie di servizio militare e da qualsiasi altra prestazione personale per conto dello Stato sul cui territorio dimorano.
Gli impiegati e le loro famiglie, nell’occasione del primo stabilimento, godranno, per parte dello Stato in cui è situata la stazione internazionale, della franchigia da qualsiasi diritto di dogana o daziario per i mobili ed effetti d’uso ed usati e per le uniformi ed armi, destinati ad esclusivo loro uso.
Saranno pure esenti da ogni diritto d’entrata o d’uscita i mobili, attrezzi, utensili, registri, formulari, ecc., occorrenti agli Uffici suddetti.
La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e durerà fino al 31 dicembre 1884, ma continuerà ad essere in vigore di anno in anno, salvo disdetta o domanda di revisione dell’una o dell’altra delle Parti contraenti, da notificarsi almeno sei mesi prima della fine dell’anno.
In forza della medesima restano abrogate le norme provvisorie di servizio adottate con Protocollo dell’8 settembre 18767, riguardo alla dogana internazionale di Chiasso.
I Governi contraenti si riservano la ratificazione della presente Convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno qui apposto le loro firme ed i loro sigilli.Fatta a Berna, il 15 (quindici) dicembre 1882.
| Hammer | Fè |
|---|
RS 0.742.140.12 ↩
Gli uffici doganali svizzeri nelle stazioni intermedie di Maccagno e di Pino sono stati soppressi, in virtù dell’Acc. del 5/26 nov. 1924, in vigore dal 18 mar. 1925 (CS 12 778 art. 1 e 2). ↩
Vedi la nota all’art. 2. ↩
Ora il trasporto delle merci fra le stazioni di Maccagno e di Pino e la stazione internazionale di Luino è esonerato da parte svizzera da qualsiasi formalità o vincolo doganale, in virtù dell’Acc. del 5/26 nov. 1924, in vigore dal 18 mar. 1925 (CS 12 779 art. 2 cpv. 1). ↩
RS 0.742.140.12 ↩
Ora: le amministrazioni delle Ferrovie federali svizzere e delle Ferrovie italiane dello Stato, in virtù della Conv. internazionale del 13 ott. 1909 fra la Svizzera, la Germania e l’Italia conc. la ferrovia del San Gottardo (Protocollo finale I ad art. 1 –RS 0.742.140.11 – e conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle ferrovie federali svizzere –RS 742.31 ). ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
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