0.518.12Multilateral International Treaty21 oct. 1950
0.518.12
RU 1951 180; FF 1949 II 1181 ediz. ted. 1121 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa a Ginevra il 12 agosto 1949
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19502
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 1950
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 ottobre 1950
(Stato 18 luglio 2014)
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 19293, hanno convenuto quanto segue:
Le Alte Parti contraenti s’impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza.
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.
Se una delle Potenze belligeranti non partecipa alla presente Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, semprechè questa ne accetti e ne applichi le disposizioni.
Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti.
Le Parti belligeranti si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.
Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure al personale sanitario e religioso, appartenente alle forze armate delle Parti belligeranti, che saranno accolti o internati nel loro territorio, nonché ai morti raccolti.
Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presente Convenzione è applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo.
Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15, 23, 28, 31, 36 e 37, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun’intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti e dei malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro.
I feriti e i malati, come pure i membri del personale sanitario e religioso, rimarranno al beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall’una o dall’altra delle Parti belligeranti.
I feriti e i malati, come pure i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell’articolo precedente.
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti belligeranti. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, all’infuori del loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.
Le Parti belligeranti faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.
I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle impellenti necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo impellenti esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività.
Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.
Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.
Se dei feriti e malati o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell’attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo capoverso, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti belligeranti.
Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, riservate le disposizioni del presente articolo, l’offerta di servigi di tale ente.
Ogni Potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte belligerante dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.
Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all’altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell’intero suo territorio o di una parte importante di esso.
Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimente gli enti che la sostituiscono nel senso del presente articolo.
In tutti i casi in cui lo ritenessero utile nell’interesse delle persone protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti belligeranti su l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni uffici per comporre la divergenza.
A questo scopo, ognuna delle Potenze protettrici potrà, su invito di una Parte o spontaneamente, proporre alle Parti belligeranti una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della sorte dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, eventualmente su territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti belligeranti saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo senso. Le Potenze protettrici potranno, se necessario, proporre al gradimento delle Parti belligeranti una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.
I membri delle forze armate e le altre persone indicate nel seguente articolo, che fossero feriti o malati, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza.
Essi saranno trattati con umanità e curati dalla Parte belligerante che li avrà in suo potere, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca al sesso, alla razza, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. È rigorosamente proibita qualunque violenza contro la loro vita o la loro persona; in particolare, è rigorosamente proibito di ucciderli o di sterminarli, di sottoporli alla tortura, di compiere su di essi esperimenti biologici, di lasciarli premeditatamente senza assistenza medica o senza cure, o di esporli a rischi di contagio o d’infezione creati a questo scopo.
Soltanto ragioni d’urgenza medica autorizzeranno una priorità nell’ordine delle cure.
Le donne saranno trattate con tutti i riguardi particolari dovuti al loro sesso.
La Parte belligerante obbligata ad abbandonare dei feriti o dei malati al suo avversario, lascerà con essi, per quanto le circostanze militari lo consentiranno, una parte del suo personale e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli.
La presente Convenzione si applica ai feriti e ai malati appartenenti alle seguenti categorie:
Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 12, i feriti o i malati di un belligerante, caduti in potere dell’avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra.
In ogni tempo e specialmente dopo un combattimento, le Parti belligeranti prenderanno senz’indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurar loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati.
Ogni qualvolta le circostanze lo permetteranno saranno stipulati un armistizio, una sospensione del fuoco o degli accordi locali per permettere la raccolta, lo scambio e il trasporto dei feriti rimasti sul campo di battaglia.
Potranno parimente essere conchiusi accordi locali tra le Parti belligeranti per lo sgombero o lo scambio dei feriti e dei malati di una zona assediata o accerchiata e per il passaggio di personale sanitario e religioso nonché di materiale sanitario a destinazione di tale zona.
Le Parti belligeranti dovranno registrare, nel più breve tempo possibile, tutte le indicazioni atte ad identificare i feriti, i malati e i morti della parte avversaria caduti in loro potere. Queste informazioni dovranno, se possibile, comprendere:
Le indicazioni suddette dovranno essere comunicate, nel più breve tempo possibile, all’ufficio di informazioni contemplato dall’articolo 122 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, che le trasmetterà alla Potenza dalla quale dipendono le persone di cui si tratta, per il tramite della Potenza protettrice e dell’Agenzia centrale dei prigionieri di guerra.
Le Parti belligeranti allestiranno e si comunicheranno, per la via indicata nel precedente capoverso, gli atti di morte o gli elenchi dei morti, debitamente autenticati. Raccoglieranno e si trasmetteranno parimente, per il tramite dello stesso ufficio, la metà della doppia targhetta d’identità, i testamenti o altri documenti che rivestino importanza per la famiglia dei morti, le somme di denaro e, in generale, tutti gli oggetti di valore intrinseco o sentimentale trovati sui morti. Questi oggetti, come pure gli oggetti non identificati, saranno inviati in pacchi sigillati, corredati di una dichiarazione che fornisca tutti i particolari necessari per l’identificazione del possessore morto, nonché di un inventario completo del pacco.
Le Parti belligeranti vigileranno perché l’inumazione o la cremazione dei morti, compiuta individualmente in tutta la misura in cui le circostanze lo permetteranno, sia preceduta da un diligente esame dei corpi, fatto possibilmente da un medico, per constatare la morte, stabilire l’identità e poter darne conto. La metà della doppia targhetta d’identità o la targhetta stessa, se si tratta di una targhetta semplice, resterà sul cadavere.
I corpi potranno essere cremati soltanto per impellenti ragioni di igiene o per motivi inerenti alla religione dei caduti. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione particolareggiata, con indicazione dei motivi, nell’atto di morte o nell’elenco autenticato dei morti.
Le Parti belligeranti vigileranno inoltre perché i morti siano onorevolmente inumati, possibilmente secondo i riti della religione alla quale appartenevano, perché le loro tombe siano rispettate, raggruppate possibilmente secondo la nazionalità dei morti, tenute convenientemente e segnate in modo che possano sempre essere ritrovate. A questo scopo e al principio delle ostilità, organizzeranno ufficialmente un servizio delle tombe tale da rendere possibili eventuali esumazioni e da assicurare l’identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento delle tombe, e il loro eventuale ritorno nel loro paese d’origine. Queste disposizioni si applicano anche alle ceneri che saranno conservate dal Servizio delle tombe fino a che il paese d’origine comunichi le ultime disposizioni che esso desidera prendere in proposito.
Non appena le circostanze lo permetteranno e al più tardi alla fine delle ostilità, questi servizi scambieranno, per il tramite dell’ufficio d’informazioni indicato nel secondo capoverso dell’articolo 16, gli elenchi indicanti il collocamento esatto e la designazione delle tombe, nonché le indicazioni relative ai morti che vi sono sepolti.
L’autorità militare potrà ricorrere allo zelo pietoso degli abitanti per raccogliere e curare benevolmente, sotto la sua vigilanza, feriti o malati, accordando alle persone che abbiano riposto all’appello la protezione e le facilitazioni necessarie. Qualora la Parte avversaria prendesse o riprendesse il controllo della regione, essa accorderà a queste persone la stessa protezione e le stesse facilitazioni.
L’autorità militare deve autorizzare gli abitanti e le società di soccorso, anche nelle regioni invase od occupate, a raccogliere ed a curare spontaneamente i feriti o i malati, a qualunque nazionalità appartengano. La popolazione civile deve rispettare questi feriti e malati e, specialmente, non deve compiere contro di essi atto di violenza alcuno.
Nessuno dovrà mai essere molestato o condannato per il fatto di aver prestato cure a feriti o a malati.
Le disposizioni del presente articolo non esonerano la Potenza occupante dagli obblighi che le incombono, nel campo sanitario e morale, nei confronti dei feriti e dei malati.
Gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccati, ma saranno in ogni tempo rispettati e protetti dalle Parti belligeranti. Qualora cadessero nelle mani della parte avversaria, potranno continuare a compiere le loro funzioni fino a tanto che la Potenza detentrice non avrà provveduto essa stessa alle cure necessarie ai feriti e malati che si trovano in questi stabilimenti e in queste formazioni.
Le autorità competenti vigileranno che gli stabilimenti e le formazioni sanitarie sopra indicate siano, per quanto possibile, situati in modo che eventuali attacchi contro obiettivi militari non possano mettere in pericolo detti stabilimenti e dette formazioni sanitarie.
Le navi ospedale che hanno diritto alla protezione in virtù della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19495per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, non dovranno essere attaccate da terra.
La protezione dovuta agli stabilimenti fissi e alle formazioni sanitarie mobili del Servizio sanitario potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all’infuori dei loro doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che un’intimazione con la quale è fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senz’effetto.
Non saranno considerate come condizioni atte a privare una formazione od uno stabilimento sanitario della protezione stabilita all’articolo 19:
Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti belligeranti, dopo l’apertura delle ostilità, potranno istituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti ed i malati, come pure il personale incaricato dell’organizzazione e dell’amministrazione di queste zone e località e delle cure da darsi alle persone che vi si troveranno concentrate.
Sin dall’inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro accordi relativi al riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, introducendovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.
Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare l’istituzione ed il riconoscimento di queste zone e località sanitarie.
Il personale adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a curare i feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente adibito all’amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari e i cappellani aggregati alle forze armate, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza.
I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o porta-barella ausiliari per ricercare, raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno anch’essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel momento in cui vengono a contatto col nemico o cadono nelle sue mani.
Sono parificati al personale indicato nell’articolo 24, il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste società sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari.
Ogni Alta Parte contraente notificherà all’altra, sia in tempo di pace, sia all’inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti.
Una società riconosciuta di un paese neutrale non potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie a una Parte belligerante, se non col previo consenso del proprio Governo della stessa Parte belligerante. Questo personale e queste formazioni saranno sottoposte al controllo di detta Parte belligerante.
Il governo neutrale notificherà questo consenso alla parte avversaria dello Stato che accetta il concorso di cui si tratta. La Parte belligerante che abbia accettato questo concorso sarà obbligata, prima di farne uso, di darne comunicazione alla parte avversaria.
Questo concorso non dovrà, in nessuna circostanza, essere considerato come un’ingerenza nel conflitto.
I membri del personale indicato nel primo capoverso dovranno essere debitamente muniti dei documenti d’identità previsti dall’articolo 40 prima di lasciare il paese neutrale al quale appartengono.
Il personale designato negli articoli 24 e 26 non sarà trattenuto, se cade in potere della parte avversaria, se non nella misura in cui l’esigano le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra.
I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19496relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno ad esercitare, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l’autorità dei suoi servizi competenti e in concordanza con la loro coscienza professionale, le loro funzioni mediche o spirituali a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle forze armate dalle quali dipendono. Essi fruiranno inoltre, per l’esercizio della loro missione sanitaria o spirituale, delle seguenti facilitazioni:
Durante le ostilità, le Parti belligeranti si metteranno d’accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fisseranno le modalità.
Nessuna delle disposizioni che precedono esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra in materia sanitaria e spirituale.
Il personale indicato nell’articolo 25, caduto in potere del nemico, sarà considerato come prigioniero di guerra, ma sarà adibito, per quanto ve ne sia bisogno, a missioni sanitarie.
I membri del personale, che non sia indispensabile di trattenere in virtù delle disposizioni dell’articolo 28, saranno rinviati alla Parte belligerante cui appartengono, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.
Nell’attesa del rinvio, essi non saranno considerati come prigionieri di guerra. Tuttavia, essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19497relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Essi continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria e saranno preferibilmente adibiti alla cura dei feriti e dei malati della Parte belligerante cui appartengono.
Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali, i valori e gli strumenti di loro proprietà.
La scelta del personale il cui rinvio alla Parte belligerante è previsto in conformità dell’articolo 30 sarà fatta escludendo qualsiasi considerazione di razza, di religione o di opinione politica, preferibilmente secondo l’ordine cronologico della cattura e dello stato di salute.
Fin dall’inizio delle ostilità, le Parti belligeranti potranno stabilire mediante accordi speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri e alla sua ripartizione nei campi.
Le persone designate nell’articolo 27 non potranno essere trattenute se cadono in potere della Parte avversaria.
Salvo accordo contrario, esse saranno autorizzate a ritornare nel loro paese o, qualora ciò non fosse possibile, nel territorio della Parte belligerante al cui servizio si trovavano, non appena una via sarà aperta al loro ritorno e non appena le esigenze militari lo permetteranno.
Nell’attesa del rinvio, esse continueranno a compiere le loro funzioni sotto la direzione della parte avversaria, e saranno. preferibilmente destinate alla cura dei feriti e dei malati della Parte belligerante al cui servizio si trovavano.
Partendo, porteranno seco gli effetti, gli oggetti personali e i valori, gli istrumenti, le armi e, se possibile, i mezzi di trasporto di loro proprietà.
Le Parti belligeranti assicureranno a questo personale, mentre sarà in loro potere, vitto, alloggio, assegni e paghe eguali a quelli che esse corrispondono al personale degli stessi gradi nel proprio esercito. Il vitto sarà in ogni modo di quantità, qualità e varietà sufficienti per assicurare agli interessati un equilibrio normale di salute.
Il materiale delle formazioni sanitarie mobili delle forze armate, cadute in potere della parte avversaria, rimarrà destinato ai feriti e ai malati.
Gli edifici, il materiale e i depositi degli stabilimenti sanitari fissi delle forze armate resteranno sottoposti alle leggi della guerra, ma non potranno essere distolti dal loro uso finché siano necessari ai feriti e ai malati. Tuttavia, i comandanti degli eserciti in campagna potranno disporne, in caso di urgenti necessità militari, semprechè abbiano preventivamente preso le misure necessarie per il benessere dei malati e dei feriti che vi sono curati.
Il materiale e i depositi indicati nel presente articolo non dovranno essere distrutti intenzionalmente.
I beni mobili e immobili delle società di soccorso ammesse al beneficio della Convenzione saranno considerati come proprietà privata.
Il diritto di requisizione riconosciuto ai belligeranti secondo le leggi e gli usi di guerra non sarà esercitato se non in caso di necessità urgente, e dopo che sia stata assicurata la sorte dei feriti e dei malati.
I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e protetti come le formazioni sanitarie mobili.
Nel caso in cui tali trasporti o veicoli cadessero in potere della parte avversaria, saranno sottoposti alle leggi della guerra, a condizione che la Parte belligerante che li ha catturati provveda, in ogni caso, ai feriti o ai malati ch’essi contengono.
Il personale civile e tutti i mezzi di trasporto provenienti dalla requisizione saranno sottoposti alle norme generali del diritto delle genti.
Gli aeromobili sanitari, vale a dire gli aeromobili utilizzati esclusivamente per lo sgombero dei feriti e dei malati, come pure per il trasporto del personale e del materiale sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati dai belligeranti durante i voli che eseguiranno a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra tutti i belligeranti interessati.
Essi porteranno ostensibilmente il segno distintivo contemplato dall’articolo 38, a lato dei colori nazionali, sulle loro facce inferiore, superiore e laterali. Saranno provvisti d’ogni altra segnalazione o mezzo di riconoscimento fissati d’intesa fra i belligeranti sia all’inizio, sia durante le ostilità.
Salvo accordo contrario, il sorvolo del territorio nemico od occupato dal nemico sarà proibito.
Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualunque intimazione di atterrare. Nel caso di un atterraggio così imposto, l’aeromobile, con i suoi occupanti, potrà riprendere il volo dopo eventuale controllo.
Nel caso di atterraggio accidentale su territorio nemico od occupato dal nemico, i feriti e i malati, come pure l’equipaggio dell’aeromobile, saranno prigionieri di guerra. li personale sanitario sarà trattato conformemente agli articoli 24 e seguenti.
Gli aeromobili sanitari delle Parti belligeranti potranno, con riserva del secondo capoverso, sorvolare il territorio delle Potenze neutrali e atterrarvi o ammararvi in caso di necessità o per farvi scalo. Essi dovranno prima notificare alle Potenze neutrali il loro passaggio sul loro territorio e obbedire a qualunque intimazione di atterrare o di ammarare. Saranno al sicuro dagli attacchi soltanto durante il loro volo a quote, a ore e su rotte specialmente convenute tra le Parti belligeranti e le Potenze neutrali interessate.
Tuttavia, le Potenze neutrali potranno stabilire condizioni o restrizioni per il sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari o per il loro atterraggio. Queste condizioni o restrizioni eventuali saranno applicate in modo uniforme a tutte le Parti belligeranti.
I feriti e i malati sbarcati da un aeromobile sanitario, con il consenso dell’autorità locale, in un territorio neutrale, dovranno, salvo accordo contrario tra lo Stato neutrale e le Parti belligeranti, essere trattenuti dallo Stato neutrale, se il diritto internazionale lo esige, in modo che non possano partecipare nuovamente alle operazioni di guerra. Le spese di ospitalizzazione e d’internamento saranno sostenute dalla Potenza dalla quale i feriti e i malati dipendono.
In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l’inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti.
Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e il sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimente ammessi nel senso della presente Convenzione.
Sotto il controllo dell’autorità militare competente, l’emblema figurerà sulle bandiere, sui bracciali e su tutto il materiale adoperato pel servizio sanitario.
Il personale indicato nell’articolo 24, come pure negli articoli 26 e 27, porterà, fissato al braccio sinistro, un bracciale resistente all’umidità e recante il segno distintivo, fornito e bollato dall’autorità militare.
Questo personale avrà, oltre alla targhetta d’identità prevista dall’articolo 16, una speciale tessera d’identità con il segno distintivo. Questa tessera dovrà resistere all’umidità ed essere di formato tascabile. Essa sarà stesa nella lingua nazionale, indicherà almeno il cognome e i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola dell’interessato. Preciserà in quale qualità questi abbia diritto alla protezione della presente Convenzione. La tessera sarà provvista della fotografia del titolare e, inoltre, sia della sua firma, sia delle sue impronte digitali, sia di ambedue. Porterà il bollo a secco dell’autorità militare.
La tessera d’identità dovrà essere uniforme presso ogni esercito e, per quanto possibile, dello stesso modello negli eserciti delle Alte Parti contraenti. Le Parti belligeranti potranno ispirarsi al modulo allegato, a titolo d’esempio, alla presente Convenzione. Esse si comunicheranno, all’inizio delle ostilità, il modello che utilizzano. Ogni tessera d’identità sarà rilasciata, se possibile, almeno in due esemplari, di cui uno sarà conservato dalla Potenza d’origine.
Il personale sopra indicato non potrà, in nessun caso, essere privato dei suoi segni distintivi, né della sua tessera d’identità, né del diritto di portare il suo bracciale. In caso di perdita avrà il diritto di ottenere i duplicati della tessera e la sostituzione dei segni distintivi.
Il personale indicato dall’articolo 25 porterà, solo mentre esercita funzioni sanitarie, un bracciale bianco recante nel mezzo il segno distintivo, ma di dimensioni ridotte, fornito e bollato dall’autorità militare.
I certificati d’identità militari in possesso di questo personale preciseranno l’istruzione sanitaria ricevuta dal titolare, il carattere temporaneo delle sue funzioni e il suo diritto a portare il bracciale.
La bandiera distintiva della Convenzione non potrà essere inalberata che sulle formazioni e sugli stabilimenti sanitari ch’essa ordina di rispettare, e soltanto con il consenso dell’autorità militare.
Nelle formazioni mobili come negli stabilimenti fissi, essa potrà essere accompagnata dalla bandiera nazionale della Parte belligerante a cui appartiene la formazione o lo stabilimento.
Tuttavia, le formazioni sanitarie cadute in potere del nemico inalbereranno soltanto la bandiera della Convenzione.
Le Parti belligeranti prenderanno, in quanto le esigenze militari lo permetteranno, le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano le formazioni e gli stabilimenti sanitari, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.
Le formazioni sanitarie dei paesi neutrali che, conformemente a quanto prescrive l’articolo 27, fossero state autorizzate a prestare i loro servigi a un belligerante, dovranno inalberare, con la bandiera della Convenzione, la bandiera nazionale di questo belligerante, se questi fa uso della facoltà conferitagli dall’articolo 42.
Salvo ordine contrario dell’autorità militare competente, esse potranno, in ogni circostanza, inalberare la loro bandiera nazionale, anche se cadono in potere della parte avversaria.
L’emblema della croce rossa su fondo bianco e le parole «croce rossa» o «croce di Ginevra» non potranno, eccettuati i casi indicati nei successivi capoversi del presente articolo, essere adoperati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per designare e proteggere le formazioni e gli stabilimenti sanitari, il personale e il materiale protetti dalla presente Convenzione e dalle altre Convenzioni internazionali che regolano materia analoga. Lo stesso vale per ciò che concerne gli emblemi indicati dall’articolo 38, capoverso secondo, per i paesi che li impiegano. Le Società nazionali della Croce Rossa e le altre società indicate dall’articolo 26 avranno diritto all’uso del segno distintivo che conferisce la protezione della Convenzione soltanto nei limiti delle disposizioni del presente capoverso.
Inoltre, le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno, in tempo di pace, conformemente alla legislazione nazionale, far uso del nome e dell’emblema della Croce Rossa per le altre loro attività conformi ai princìpi enunciati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. Nel caso in cui queste attività proseguissero in tempo di guerra, le condizioni per l’uso dell’emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l’emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto.
Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa e il loro personale debitamente legittimato saranno autorizzati a servirsi in ogni tempo del segno della croce rossa su fondo bianco.
In via eccezionale, conformemente alla legislazione nazionale e con l’autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potrà essere fatto uso dell’emblema della Convenzione, in tempo di pace, per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l’ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti ed a malati.
Ogni Parte belligerante dovrà provvedere, per il tramite dei suoi comandanti in capo, ai particolari dell’esecuzione degli articoli precedenti, come pure ai casi non previsti, conformemente ai principî generali della presente Convenzione.
Le misure di rappresaglia nei confronti dei feriti, dei malati, del personale, degli edifici o del materiale protetti dalla Convenzione sono proibite.
Le Alte Parti contraenti s’impegnano a diffondere, nel più largo modo possibile in tempo di pace come in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi e, in particolare, a prevederne lo studio nei programmi d’istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i principî ne siano conosciuti da tutta la popolazione, segnatamente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e, durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi ed i regolamenti ch’esse potranno essere indotte ad adottare per assicurarne l’applicazione.
Le Alte Parti contraenti s’impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso, o dato ordine di commettere, l’una o l’altra delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell’articolo seguente.
Ogni Parte contraente avrà l’obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso, o di aver dato l’ordine di commettere, l’una o l’altra di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un’altra Parte contraente interessata al procedimento, per quanto questa Parte contraente possa far valere contro dette persone prove sufficienti.
Ogni Parte contraente prenderà i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni gravi precisate nell’articolo seguente.
Gli imputati fruiranno, in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19498relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
Le infrazioni gravi indicate nell’articolo precedente sono quelle che implicano l’uno o l’altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura o trattamenti inumani, compresi esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l’integrità corporale o la salute, la distruzione o l’appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
Nessuna Parte contraente potrà esonerare se stessa, né esonerare un’altra Parte contraente, dalle responsabilità in cui essa o un’altra Parte contraente fosse incorsa per le infrazioni previste dall’articolo precedente.
A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un’inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.
Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d’inchiesta, le Parti s’intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.
Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.
L’uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche sia private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell’emblema o della denominazione di «croce rossa» o di «croce di Ginevra», nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscano un’imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, quale che sia lo scopo di quest’uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d’adozione.
In ragione dell’omaggio reso alla Svizzera con l’adozione dei colori federali invertiti e della confusione che può sorgere tra gli stemmi della Svizzera e il segno distintivo della Convenzione, l’uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Confederazione Svizzera, come pure di qualunque segno che ne costituisca un’imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.
Tuttavia, le Alte Parti contraenti che non partecipavano alla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 potranno accordare a coloro che hanno finora fatto uso degli emblemi, delle denominazioni o dei marchi indicati nel primo capoverso, un termine massimo di tre anni, a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, per rinunciare a detto uso, rimanendo inteso che durante detto termine l’uso non potrà apparire, in tempo di guerra, come destinato a conferire la protezione della Convenzione.
Il divieto previsto dal primo capoverso di quest’articolo si applica parimente, senz’effetto per i diritti acquisiti degli utenti anteriori, agli emblemi e alle denominazioni indicate nel secondo capoverso dell’articolo 38.
Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non fosse già attualmente sufficiente, prenderanno le misure necessarie per impedire e reprimere in ogni tempo gli abusi previsti dall’articolo 53.
La precedente Convenzione è stesa in francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimente autentici.
Il Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.
La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il 21 aprile 1949, nonché delle Potenze non rappresentate a questa Conferenza che partecipano alle Convenzioni di Ginevra del 18649, del 190610o del 1929 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati negli eserciti in campagna.
La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile e le ratifiche saranno depositate a Berna.
Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata per il tramite del Consiglio federale svizzero a tutte le Potenze nel cui nome la Convenzione sarà stata firmata o l’adesione sarà stata notificata.
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno stati depositati.
Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica.
La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni del 22 agosto 186411, del 6 luglio 190612e del 27 luglio 1929 nei rapporti tra le Alte Parti contraenti.
A contare dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.
Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi sei mesi dalla data alla quale gli saranno giunte.
Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata l’adesione.
Le situazioni previste dagli articoli 2 e 3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle adesioni notificate dalle Parti belligeranti prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. La comunicazione delle ratifiche od adesioni ricevute dalle Parti belligeranti sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione.
La denuncia sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.
La denuncia produrrà i suoi effetti un anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia, la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è implicata in una guerra non produrrà effetto alcuno fino a tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso, fino a tanto che le operazioni di liberazione e di rimpatrio delle persone protette dalla presente Convenzione non saranno finite.
La denuncia varrà soltanto nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto alcuno sugli obblighi che le Parti belligeranti rimarranno tenute ad adempiere in virtù dei principî del diritto delle genti, come risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.
Il Consiglio federale svizzero farà registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerà parimente il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L’originale sarà depositato nell’archivio della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.(Seguono le firme)
Le zone sanitarie saranno rigorosamente riservate alle persone indicate nell’articolo 23 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, nonché al personale incaricato dell’organizzazione e dell’amministrazione di queste zone e località e delle cure da dare alle persone che vi si troveranno concentrate.
Tuttavia, le persone che hanno la loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di soggiornarvi.
Le persone che, per un motivo qualsiasi, si trovano in una zona sanitaria, non dovranno dedicarsi, né all’interno né all’esterno di questa zona, a lavoro alcuno che abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione di materiale da guerra.
La Potenza che istituisce una zona sanitaria prenderà tutte le misure adeguate per impedirne l’accesso a tutte le persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di trovarvisi.
Le zone sanitarie risponderanno alle condizioni seguenti:
L’istituzione delle zone sanitarie implica l’osservanza degli obblighi seguenti:
Le zone sanitarie saranno segnalate da croci rosse (mezzelune rosse, leoni e soli rossi) su fondo bianco collocate alla periferia e sugli edifici.
Di notte potranno esserlo anche mediante un’illuminazione adeguata.
Fin dal tempo di pace o all’apertura delle ostilità, ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti l’elenco delle zone sanitarie istituite sul territorio che essa controlla. Essa le informerà d’ogni nuova zona istituita durante un conflitto.
Non appena la Parte avversaria avrà ricevuto la notifica suddetta, la zona sarà regolarmente costituita.
Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene, che una condizione stabilita dal presente accordo non sia manifestamente adempiuta, essa potrà rifiutare di riconoscere la zona comunicando d’urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale dipende la zona, o subordinare il suo riconoscimento all’istituzione del controllo previsto dall’articolo 8.
Ogni Potenza che avrà riconosciuto una o più zone sanitarie istituite dalla Parte avversaria, avrà. il diritto di chiedere che una o più commissioni speciali controllino se per le zone sono adempiuti gli obblighi e le condizioni indicate nel presente accordo.
I membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, in ogni tempo libero accesso alle varie zone e potranno financo risiedervi in permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolezze perché possano spiegarvi la loro missione di controllo.
Qualora le commissioni speciali accertassero dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del presente accordo, ne avvertirebbero immediatamente la Potenza dalla quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha riconosciuto la zona.
Se alla scadenza di questo termine, la Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito all’avvertimento rivoltole, la parte avversaria potrà dichiarare che essa non è più legata, per quanto concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.
La Potenza che avrà istituito una o più zone e località sanitarie, come pure le Parti avversarie alle quali ne sarà stata notificata l’esistenza, nomineranno, o faranno designare da Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9.
Le zone sanitarie non potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti belligeranti.
In caso di occupazione di un territorio, le zone sanitarie che vi si trovano dovranno continuare ad essere rispettate ed utilizzate come tali.
La Potenza occupante potrà non di meno modificarne la destinazione dopo aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.
Il presente accordo è applicabile parimente alle località che le Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 26 settembre | 1956 | 26 marzo | 1957 | |
| Albania* | 27 maggio | 1957 | 27 novembre | 1957 | |
| Algeria | 20 giugno | 1960 A | 20 dicembre | 1960 | |
| Andorra | 17 settembre | 1993 A | 17 marzo | 1994 | |
| Angola* | 20 settembre | 1984 A | 20 marzo | 1985 | |
| Antigua e Barbuda | 6 ottobre | 1986 S | 1° novembre | 1981 | |
| Arabia Saudita | 18 maggio | 1963 A | 18 novembre | 1963 | |
| Argentina | 18 settembre | 1956 | 18 marzo | 1957 | |
| Armenia | 7 giugno | 1993 A | 7 dicembre | 1993 | |
| Australia** | 14 ottobre | 1958 | 14 aprile | 1959 | |
| Austria | 27 agosto | 1953 | 27 febbraio | 1954 | |
| Azerbaigian | 1° giugno | 1993 A | 1° dicembre | 1993 | |
| Bahamas | 11 luglio | 1975 S | 10 luglio | 1973 | |
| Bahrein | 30 novembre | 1971 A | 30 maggio | 1972 | |
| Bangladesh | 4 aprile | 1972 S | 26 marzo | 1971 | |
| Barbados | 10 settembre | 1968 S | 30 novembre | 1966 | |
| Belarus | 3 agosto | 1954 | 3 febbraio | 1955 | |
| Belgio | 3 settembre | 1952 | 3 marzo | 1953 | |
| Belize | 29 giugno | 1984 A | 29 dicembre | 1984 | |
| Benin | 14 dicembre | 1961 S | 1° agosto | 1960 | |
| Bhutan | 10 gennaio | 1991 A | 10 luglio | 1991 | |
| Bolivia | 10 dicembre | 1976 | 10 giugno | 1977 | |
| Bosnia e Erzegovina | 31 dicembre | 1992 S | 6 marzo | 1992 | |
| Botswana | 29 marzo | 1968 A | 29 settembre | 1968 | |
| Brasile | 29 giugno | 1957 | 29 dicembre | 1957 | |
| Brunei | 14 ottobre | 1991 A | 14 aprile | 1992 | |
| Bulgaria | 22 luglio | 1954 | 22 gennaio | 1955 | |
| Burkina Faso | 7 novembre | 1961 S | 5 agosto | 1960 | |
| Burundi | 27 dicembre | 1971 S | 1° luglio | 1962 | |
| Cambogia | 8 dicembre | 1958 A | 8 giugno | 1959 | |
| Camerun | 16 settembre | 1963 S | 1° gennaio | 1960 | |
| Canada* | 14 maggio | 1965 | 14 novembre | 1965 | |
| Capo Verde | 11 maggio | 1984 A | 11 novembre | 1984 | |
| Ceca, Repubblica | 5 febbraio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Ciad | 5 agosto | 1970 A | 5 febbraio | 1971 | |
| Cile | 12 ottobre | 1950 | 12 aprile | 1951 | |
| Cina* | 28 dicembre | 1956 | 28 giugno | 1957 | |
| Hong Konga | 14 aprile | 1999 | 1° luglio | 1997 | |
| Macaob | 31 maggio | 2000 | 20 dicembre | 1999 | |
| Cipro | 23 maggio | 1962 A | 23 novembre | 1962 | |
| Colombia | 8 novembre | 1961 | 8 maggio | 1962 | |
| Comore | 21 novembre | 1985 A | 21 maggio | 1986 | |
| Congo (Brazzaville) | 30 gennaio | 1967 S | 15 agosto | 1960 | |
| Congo (Kinshasa) | 20 febbraio | 1961 S | 30 giugno | 1960 | |
| Corea (Nord)* | 27 agosto | 1957 A | 27 febbraio | 1958 | |
| Corea (Sud)* | 16 agosto | 1966 A | 23 settembre | 1966 | |
| Costa Rica | 15 ottobre | 1969 A | 15 aprile | 1970 | |
| Côte d’Ivoire | 28 dicembre | 1961 S | 7 agosto | 1960 | |
| Croazia | 11 maggio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 | |
| Cuba | 15 aprile | 1954 | 15 ottobre | 1954 | |
| Danimarca | 27 giugno | 1951 | 27 dicembre | 1951 | |
| Dominica | 28 settembre | 1981 S | 3 novembre | 1978 | |
| Dominicana, Repubblica | 22 gennaio | 1958 A | 22 luglio | 1958 | |
| Ecuador | 11 agosto | 1954 | 11 febbraio | 1955 | |
| Egitto | 10 novembre | 1952 | 10 maggio | 1953 | |
| El Salvador | 17 giugno | 1953 | 17 dicembre | 1953 | |
| Emirati Arabi Uniti | 10 maggio | 1972 A | 10 novembre | 1972 | |
| Eritrea | 14 agosto | 2000 A | 14 agosto | 2000 | |
| Estonia | 18 gennaio | 1993 A | 18 luglio | 1993 | |
| Etiopia | 2 ottobre | 1969 | 2 aprile | 1970 | |
| Figi | 9 agosto | 1971 S | 10 ottobre | 1970 | |
| Filippine | |||||
| Convenzione I | 7 febbraio | 1951 | 7 settembre | 1951 | |
| Convenzioni II, III, IV | 6 ottobre | 1952 | 6 aprile | 1953 | |
| Finlandia | 22 febbraio | 1955 | 22 agosto | 1955 | |
| Francia | 28 giugno | 1951 | 28 dicembre | 1951 | |
| Gabon | 20 febbraio | 1965 S | 17 agosto | 1960 | |
| Gambia | 11 ottobre | 1966 S | 18 febbraio | 1965 | |
| Georgia | 14 settembre | 1993 A | 14 marzo | 1994 | |
| Germania | 3 settembre | 1954 A | 3 marzo | 1955 | |
| Ghana | 2 agosto | 1958 A | 2 febbraio | 1959 | |
| Giamaica | 17 luglio | 1964 S | 6 agosto | 1962 | |
| Giappone | 21 aprile | 1953 A | 21 ottobre | 1953 | |
| Gibuti | 26 gennaio | 1978 S | 27 giugno | 1977 | |
| Giordania | 29 maggio | 1951 A | 29 novembre | 1951 | |
| Grecia | 5 giugno | 1956 | 5 dicembre | 1956 | |
| Grenada | 13 aprile | 1981 S | 7 febbraio | 1974 | |
| Guatemala | 14 maggio | 1952 | 14 novembre | 1952 | |
| Guinea | 11 luglio | 1984 A | 11 gennaio | 1985 | |
| Guinea equatoriale | 24 luglio | 1986 A | 24 gennaio | 1987 | |
| Guinea-Bissau* | 21 febbraio | 1974 A | 21 agosto | 1974 | |
| Guyana | 22 luglio | 1968 S | 26 maggio | 1966 | |
| Haiti | 11 aprile | 1957 A | 11 ottobre | 1957 | |
| Honduras | 31 dicembre | 1965 A | 30 giugno | 1966 | |
| India | 9 novembre | 1950 | 9 maggio | 1951 | |
| Indonesia | 30 settembre | 1958 A | 30 marzo | 1959 | |
| Iran* | 20 febbraio | 1957 | 20 agosto | 1957 | |
| Iraq | 14 febbraio | 1956 A | 14 agosto | 1956 | |
| Irlanda | 27 settembre | 1962 | 27 marzo | 1963 | |
| Islanda | 10 agosto | 1965 A | 10 febbraio | 1966 | |
| Isole Cook | 7 maggio | 2002 S | 11 giugno | 2001 | |
| Isole Marshall | 1° giugno | 2004 A | 1° dicembre | 2004 | |
| Israele* | 6 luglio | 1951 | 6 gennaio | 1952 | |
| Italia | 17 dicembre | 1951 | 17 giugno | 1952 | |
| Kazakstan | 5 maggio | 1992 S | 21 dicembre | 1991 | |
| Kenya | 20 settembre | 1966 A | 20 marzo | 1967 | |
| Kirghizistan | 18 settembre | 1992 S | 21 dicembre | 1991 | |
| Kiribati | 5 gennaio | 1989 S | 12 luglio | 1979 | |
| Kuwait | 2 settembre | 1967 A | 2 marzo | 1968 | |
| Laos | 29 ottobre | 1956 A | 29 aprile | 1957 | |
| Lesotho | 20 maggio | 1968 S | 4 ottobre | 1966 | |
| Lettonia | 24 dicembre | 1991 A | 24 giugno | 1992 | |
| Libano | 10 aprile | 1951 | 10 ottobre | 1951 | |
| Liberia | 29 marzo | 1954 A | 29 settembre | 1954 | |
| Libia | 22 maggio | 1956 A | 22 novembre | 1956 | |
| Liechtenstein | 21 settembre | 1950 | 21 marzo | 1951 | |
| Lituania | 3 ottobre | 1996 A | 3 aprile | 1997 | |
| Lussemburgo | 1° luglio | 1953 | 1° gennaio | 1954 | |
| Macedonia* | 1° settembre | 1993 S | 8 settembre | 1991 | |
| Madagascar | 13 luglio | 1963 S | 26 giugno | 1960 | |
| Malawi | 5 gennaio | 1968 A | 5 luglio | 1968 | |
| Malaysia | 24 agosto | 1962 A | 24 febbraio | 1963 | |
| Maldive | 18 giugno | 1991 A | 18 dicembre | 1991 | |
| Mali | 24 maggio | 1965 A | 24 novembre | 1965 | |
| Malta | 22 agosto | 1968 S | 21 settembre | 1964 | |
| Marocco | 26 luglio | 1956 A | 26 gennaio | 1957 | |
| Mauritania | 27 ottobre | 1962 S | 28 novembre | 1960 | |
| Maurizio | 18 agosto | 1970 S | 12 marzo | 1968 | |
| Messico | 29 ottobre | 1952 | 29 aprile | 1953 | |
| Micronesia | 19 settembre | 1995 A | 19 marzo | 1996 | |
| Moldova | 24 maggio | 1993 A | 24 novembre | 1993 | |
| Monaco | 5 luglio | 1950 | 5 gennaio | 1951 | |
| Mongolia | 20 dicembre | 1958 A | 20 giugno | 1959 | |
| Montenegro | 2 agosto | 2006 A | 2 febbraio | 2007 | |
| Mozambico | 14 marzo | 1983 A | 14 settembre | 1983 | |
| Myanmar | 25 agosto | 1992 A | 25 febbraio | 1993 | |
| Namibia | 22 agosto | 1991 S | 21 marzo | 1990 | |
| Nauru | 27 giugno | 2006 A | 27 dicembre | 2006 | |
| Nepal | 7 febbraio | 1964 A | 7 agosto | 1964 | |
| Nicaragua | 17 dicembre | 1953 | 17 giugno | 1954 | |
| Niger | 16 aprile | 1964 S | 3 agosto | 1960 | |
| Nigeria | 9 giugno | 1961 S | 1° ottobre | 1960 | |
| Norvegia | 3 agosto | 1951 | 3 febbraio | 1952 | |
| Nuova Zelanda** | 2 maggio | 1959 | 2 novembre | 1959 | |
| Oman | 31 gennaio | 1974 A | 31 luglio | 1974 | |
| Paesi Bassi | 3 agosto | 1954 | 3 febbraio | 1955 | |
| Aruba | 3 agosto | 1954 | 3 febbraio | 1955 | |
| Curaçao | 3 agosto | 1954 | 3 febbraio | 1955 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 3 agosto | 1954 | 3 febbraio | 1955 | |
| Sint Maarten | 3 agosto | 1954 | 3 febbraio | 1955 | |
| Pakistan* | 12 giugno | 1951 | 12 dicembre | 1951 | |
| Palau | 25 giugno | 1996 A | 25 dicembre | 1996 | |
| Palestina | 2 aprile | 2014 A | 2 aprile | 2014 | |
| Panama | 10 febbraio | 1956 A | 10 agosto | 1956 | |
| Papua Nuova Guinea | 26 maggio | 1976 S | 16 settembre | 1975 | |
| Paraguay | 23 ottobre | 1961 | 23 aprile | 1962 | |
| Perù | 15 febbraio | 1956 | 15 agosto | 1956 | |
| Polonia | 26 novembre | 1954 | 26 maggio | 1955 | |
| Portogallo* | 12 agosto | 1949 | 14 settembre | 1961 | |
| Qatar | 15 ottobre | 1975 A | 15 aprile | 1976 | |
| Regno Unito* ** | 23 settembre | 1957 | 23 marzo | 1958 | |
| Rep. Centrafricana | 1° agosto | 1966 S | 13 agosto | 1960 | |
| Romania | 1° giugno | 1954 | 1° dicembre | 1954 | |
| Ruanda | 21 marzo | 1964 S | 1° luglio | 1962 | |
| Russia* | 10 maggio | 1954 | 10 novembre | 1954 | |
| Saint Kitts e Nevis | 14 febbraio | 1986 S | 19 settembre | 1983 | |
| Saint Lucia | 18 settembre | 1981 S | 22 febbraio | 1979 | |
| Saint Vincent e Grenadine | 1° aprile | 1981 A | 1° ottobre | 1981 | |
| Salomone, Isole | 6 luglio | 1981 S | 7 luglio | 1978 | |
| Samoa | 23 agosto | 1984 S | 1° gennaio | 1962 | |
| San Marino | 29 agosto | 1953 A | 28 febbraio | 1954 | |
| Santa Sede | 22 febbraio | 1951 | 22 agosto | 1951 | |
| Seicelle | 8 novembre | 1984 A | 8 maggio | 1985 | |
| Senegal | 23 aprile | 1963 S | 20 giugno | 1960 | |
| Serbia | 16 ottobre | 2001 S | 27 aprile | 1992 | |
| Sierra Leone | 31 maggio | 1965 S | 27 aprile | 1961 | |
| Singapore | 27 aprile | 1973 A | 27 ottobre | 1973 | |
| Siria | 2 novembre | 1953 | 2 maggio | 1954 | |
| Slovacchia* | 2 aprile | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Slovenia | 26 marzo | 1992 S | 25 giugno | 1991 | |
| Somalia | 12 luglio | 1962 A | 12 gennaio | 1963 | |
| Spagna | 4 agosto | 1952 | 4 febbraio | 1953 | |
| Sri Lanka | |||||
| Convenzioni I, II, III | 28 febbraio | 1959 | 28 agosto | 1959 | |
| Convenzione IV | 23 febbraio | 1959 A | 23 agosto | 1959 | |
| Stati Uniti* ** | 2 agosto | 1955 | 2 febbraio | 1956 | |
| Sudafrica | 31 marzo | 1952 A | 30 settembre | 1952 | |
| Sudan | 23 settembre | 1957 A | 23 marzo | 1958 | |
| Sudan del Sud | 25 gennaio | 2013 A | 25 gennaio | 2013 | |
| Suriname* | 13 ottobre | 1976 S | 25 novembre | 1975 | |
| Svezia | 28 dicembre | 1953 | 28 giugno | 1954 | |
| Svizzera | 31 marzo | 1950 | 21 ottobre | 1950 | |
| Swaziland | 28 giugno | 1973 A | 28 dicembre | 1973 | |
| São Tomé e Príncipe | 21 maggio | 1976 A | 21 novembre | 1976 | |
| Tagikistan | 13 gennaio | 1993 S | 21 dicembre | 1991 | |
| Tanzania | 12 dicembre | 1962 S | 9 dicembre | 1961 | |
| Thailandia | 29 dicembre | 1954 A | 29 giugno | 1955 | |
| Timor-Leste | 8 maggio | 2003 | 8 novembre | 2003 | |
| Togo | 6 gennaio | 1962 | 27 aprile | 1960 | |
| Tonga | 13 aprile | 1978 S | 4 giugno | 1970 | |
| Trinidad e Tobago | |||||
| Convenzione I | 17 maggio | 1963 A | 17 novembre | 1963 | |
| Convenzioni II, III, IV | 24 settembre | 1963 A | 24 marzo | 1964 | |
| Tunisia | 4 maggio | 1957 A | 4 novembre | 1957 | |
| Turchia | 10 febbraio | 1954 | 10 agosto | 1954 | |
| Turkmenistan | 10 aprile | 1992 S | 26 dicembre | 1991 | |
| Tuvalu | 19 febbraio | 1981 S | 1° ottobre | 1978 | |
| Ucraina | 3 agosto | 1954 | 3 febbraio | 1955 | |
| Uganda | 18 maggio | 1964 A | 18 novembre | 1964 | |
| Ungheria* | 3 agosto | 1954 | 3 febbraio | 1955 | |
| Uruguay* | 5 marzo | 1969 | 5 settembre | 1969 | |
| Uzbekistan | 8 ottobre | 1993 A | 8 aprile | 1994 | |
| Vanuatu | 27 ottobre | 1982 A | 27 aprile | 1983 | |
| Venezuela | 13 febbraio | 1956 | 13 agosto | 1956 | |
| Vietnam* | 28 giugno | 1957 A | 28 dicembre | 1957 | |
| Yemen | 16 luglio | 1970 A | 16 gennaio | 1971 | |
| Zambia | 19 ottobre | 1966 A | 19 aprile | 1967 | |
| Zimbabwe | 7 marzo | 1983 A | 7 settembre | 1983 | |
* | Riserve e dichiarazioni. Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del DFAE: www.dfae.admin.ch/depositaire oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa: www.icrc.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a | Fino al 30 giu. 1997 le Conv. erano applicabili a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, le Convenzioni sono applicabili anche alla RAS Hong Kong dal 1° lu. 1997. | ||||
| b | Fino al 19 dic. 1999 le Conv. erano applicabili a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 22 nov. 1999, le Conv. sono applicabili anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. |
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