0.515.293.49Bilateral International Treaty16 mars 1928
0.515.293.49
CS 11 115; FF 1919 V 165 ediz. ted. 165 ediz. franc.
Traduzione
Data il 16 marzo 1928
Approvata dall’Assemblea federale il 24 giugno 19271
Entrata in vigore il 16 marzo 1928
(Stato 5 novembre 1999)
Questa dichiarazione è stata consegnata, il 21 marzo 1928, al Governo francese, in occasione dello scambio degli istrumenti di ratificazione del Compromesso d’arbitrato conchiuso, il 30 ottobre 19242fra la Svizzera e la Francia a proposito delle Zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.
Il Consiglio federale svizzero,
considerando che fra il Governo svizzero e il Governo francese è intervenuto, come è constatato da una nota diretta dalla Legazione della Svizzera a Parigi in data del 5 maggio 1919 al Ministero Francese degli Affari Esteri, un accordo per l’abrogazione, in conformità dell’articolo 435 del Trattato di Versaglia3, delle disposizioni dei trattati, convenzioni, dichiarazioni e atti completivi riferentesi alla zona neutralizzata della Savoia;
che, tuttavia, il valore definitivo di questo accordo era stato subordinato all’approvazione di esso da parte delle Camere Federali;
considerando che il detto accordo è stato approvato, il 24 giugno 1927, dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio degli Stati,
dichiara
in nome della Confederazione Svizzera:
È d’or innanzi pienamente e in ogni rispetto valido e definitivo il consenso dato dalla Svizzera all’abrogazione delle disposizioni contemplate nell’Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, nel Trattato di Parigi del 20 novembre 1815 e nell’Atto del 20 novembre 1815, disposizioni che sono redatte in questi termini:
Art. 92 Le provincie di Chablais e di Faucigny e tutto il territorio della Savoia a Nord di Ugine appartenente a Sua Maestà il re della Sardegna faranno parte della neutralità svizzera così come essa è riconosciuta e garantita dalle Potenze. In conseguenza, ogni volta che le Potenze vicine della Svizzera si troveranno in istato d’ostilità aperta o imminente, le truppe di S. M. il Re di Sardegna che potessero trovarsi in queste provincie si ritireranno e potranno, a tale effetto, passare per il Vallese se ciò si rendesse necessario; nessune altre truppe armate di alcuna altra potenza potranno nè passare nè stazionare nelle provincie e nei territori suddetti, salvo quelle che la Confederazione svizzera giudicasse opportuno di collocarvi; è ben inteso che questo stato di cose non intralcia in nulla l’amministrazione di questi paesi, nei quali gli agenti civili di Sua Maestà il re di Sardegna potranno valersi della guardia municipale per il mantenimento del buon ordine.
Art. 3, cpv. 2 La neutralità della Svizzera sarà estesa al territorio che si trova a settentrione d’una linea da tirare da Ugine, compresa questa città, al Mezzodì del lago d’Annecy, passando per Faverge, fino a Lecheraine, e di là al lago del Bourget fino al Rodano, nello stesso modo ch’essa è stata estesa alle provincie di Chablais e di Faucigny, dall’art. 92 dell’Atto finale del Congresso di Vienna.
Cpv. 3 Le Potenze riconoscono e garantiscono parimente la neutralità delle parti della Savoia designate dall’Atto del Congresso di Vienna del 29 marzo mille ottocentoquindici e dal Trattato di Parigi di questo giorno, come ammesse a fruire della neutralità della Svizzera nella stessa guisa come se appartenessero a quest’ultima.
In fede di che , la presente Dichiarazione è stata firmata dal Presidente e dal Cancelliere della Confederazione Svizzera e munita del sigillo federale.Così fatto a Berna, il 16 marzo 1928.
| In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schulthess Il Vicecancelliere: Leimgruber |
|---|
Art. 1 del DF del 24 giu. 1927 (CS 11 118). ↩
RS 0.631.256.934.95 ↩
– L’art. 435 del Trattato di Versaglia ha il seguente tenore: «Le alte Parti contraenti, pur riconoscendo le garanzie stipulate in favore della Svizzera dai Trattati del 1815 e – in particolare – dall’Atto del 20 novembre 1815, garanzie che costituiscono degli impegni internazionali per il mantenimento della pace, constatano tuttavia che le stipulazioni di questi trattati e di queste convenzioni e dichiarazioni e altri atti complementari relativi alla zona franca della Savoia, così come è determinata dall’art. 92, cpv. 1, dell’Atto finale del Congresso di Vienna e dall’art. 3, cpv. 2, del Trattato di Parigi del 20 novembre 1815, non corrispondono più alle circostanze attuali. Di conseguenza, le Alte Parti contraenti prendono atto dell’accordo intervenuto fra il Governo francese e il Governo svizzero per l’abrogazione delle stipulazioni relative a questa zona, che sono e che restano abrogate.» «Le Alte Parti contraenti riconoscono altresì che le stipulazioni dei Trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativi alle zone franche dell’Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle circostanze attuali e che spetta alla Francia e alla Svizzera regolare fra di loro, di comune accordo, il regime di questi territori, nelle condizioni ritenute opportune dai due paesi». (Traduzione dai testi originali francese e inglese) ↩
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