0.411.934.91Bilateral International Treaty13 juin 1888
0.411.934.91
CS 12 396; FF 1888 I 413 ediz. ted. 356 ediz. franc.
Traduzione 1
Conchiusa il 14 dicembre 1887
Approvata dall’Assemblea federale il 23 marzo 18882
Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 giugno 1888
Entrata in vigore il 13 giugno 1888
(Stato 13 giugno 1888)
Il consiglio federale svizzero
e
il presidente della Repubblica francese,
mossi egualmente dal desiderio di assicurare ai fanciulli delle due nazioni, particolarmente nei cantoni svizzeri e nei dipartimenti francesi confinari, i benefici dell’istruzione primaria obbligatoria e gratuita, hanno risolto di conchiudere a questo fine una convenzione speciale ed hanno nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, sonosi accordati negli articoli seguenti:
In tutto quanto riguarda l’obbligo dell’insegnamento primario e la gratuità dell’istruzione primaria pubblica, i fanciulli di nazionalità svizzera sono trattati in Francia egualmente come i Francesi.
E così, i fanciulli di nazionalità francese sono trattati in Svizzera, in tutto quanto riguarda l’obbligo dell’insegnamento primario e la gratuità dell’istruzione primaria egualmente come gli Svizzeri.
Il padre, il tutore, la persona che ha la cura d’un figliuolo sottoposto alla istruzione primaria obbligatoria, il padrone cui il figliuolo è affidato, e in generale le persone risponsabili di esso figliuolo, sono obbligati in Francia, se il figliuolo è di nazionalità svizzera, all’osservanza delle leggi francesi e, in caso di contravvenzione, sono passibili delle medesime pene, come se il figliuolo fosse di nazionalità francese.
E viceversa in Svizzera, le persone risponsabili d’un figliuolo di nazionalità francese sono sottoposte alle medesime leggi e, in caso di contravvenzione, sono passibili delle medesime pene, come se il figliuolo fosse di nazionalità svizzera.
Ove la persona risponsabile del figliuolo abiti sul territorio dell’altro Stato, le autorità scolastiche sono reciprocamente tenute di denunciarsi i figliuoli che non osservano le leggi sull’obbligo di frequentare la scuola primaria, e le autorità del luogo dove ha stanza la persona risponsabile, sono competenti a procedere contro quest’ultima nel modo medesimo e applicando le medesime penalità, come se l’infrazione fosse stata commessa sul territorio nazionale.
I rapporti delle autorità scolastiche dell’uno dei due paesi faranno fede, sino a prova in contrario, davanti le autorità dell’altro paese.
I giovinetti svizzeri maggiori di tredici anni, che secondo le leggi del loro cantone d’attinenza, fossero ancora obbligati a frequentare una scuola, sono ammessi a seguire in Francia, alle medesime condizioni dei Francesi abitanti il comune, le scuole o i corsi d’insegnamento complementare, professionale o elementare maggiore.
Le autorità scolastiche di ciascuno de due Stati sono tenute a prestare il loro concorso a quelle dell’altro Stato per le informazioni sulla reale frequentazione delle scuole primarie da parte dei fanciulli di cui esse avessero a comunicarsi l’elenco, come pure a dare gratuitamente e speditamente gli attestati scolastici che lor fossero chiesti dalle autorità dell’altro Stato. Queste domande d’informazioni possono pure aver luogo rispetto a giovinetti di cui è detto nell’articolo 4.
Per l’esecuzione degli articoli precedenti, le autorità scolastiche de due paesi sono autorizzate a corrispondere tra loro direttamente. A questo uopo sarà in ciascuno de due Stati compilata ogni anno una lista dei funzionari svizzeri e francesi autorizzati a stare fra loro in corrispondenza diretta; la qual lista sarà rispettivamente comunicata per via diplomatica all’altro governo entro il mese di luglio.
La presente convenzione starà in vigore sino allo spirare di un termine di sei mesi dopo la denunzia che ne venisse fatta per via diplomatica, in qualsiasi tempo, dall’una delle parti contraenti.
La presente convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà a Parigi nel termine di sei mesi. La medesima sarà esecutoria seguìto che sia questo scambio.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Parigi in doppio esemplare il 14 dicembre 1887.
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