0.353.934.9Bilateral International Treaty1 févr. 1870
0.353.934.9
CS 12 96; FF 1869 II 462 ediz. ted. 468 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 9 luglio 1869
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 18692
Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 gennaio 1870
Entrato in vigore il 1ofebbraio 1870
(Stato 10 agosto 1989)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Sua Maestà l’Imperatore de’ Francesi,
al fine di conchiudere un Trattato per la reciproca estradizione dei delinquenti, hanno nominato a Loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno di comune accordo adottato le disposizioni seguenti:
Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi s’impegnano vicendevolmente a consegnarsi, sulla domanda dell’uno indirizzata all’altro Governo, gli individui (tranne solo i loro nazionali) rifugiatisi dalla Francia o dalle Colonie francesi nella Svizzera, o dalla Svizzera nella Francia o nelle Colonie francesi, e contro i quali è proceduto o che sono condannati dai competenti tribunali come autori o complici di uno dei crimini e delitti qui in seguito noverati:
Nelle precedenti qualificazioni è compreso il tentativo di tutti gli atti che nello Stato domandante l’estradizione sono comminati di pena come crimini, del pari che il tentativo dei delitti di furto, di truffa e d’estorsione.
In materia correzionale o di delitti, l’estradizione avrà luogo nei casi previsti qui sopra:
In tutti i casi, trattisi di crimini o di delitti, l’estradizione non potrà aver luogo se non se un consimile fatto sia parimenti punibile nel paese al quale è diretta la domanda di estradizione.
I crimini e delitti politici sono esclusi dal presente Trattato.
Resta espressamente stipulato che l’individuo di cui sarà stata accordata la estradizione non potrà in caso veruno essere perseguito nè punito per un delitto politico anteriore all’estradizione, nè per alcun fatto connesso ad un simile delitto.
La domanda di estradizione dovrà sempre essere fatta per via diplomatica.
Le persone contro cui è proceduto per uno dei fatti annoverati all’articolo 1 del presente Trattato, dovranno venire provvisoriamente arrestate sulla produzione fatta in via diplomatica di un ordine d’arresto o di un altro atto avente la medesima forza staccato dall’Autorità competente.
L’arresto provvisorio dovrà pure aver luogo sull’avviso, trasmesso colla posta o coi telegrafo, dell’esistenza d’ordine d’arresto, quando però quest’avviso sarà stato trasmesso regolarmente in via diplomatica al Ministero degli Affari esteri, se l’accusato si è rifugiato in Francia, o al Presidente della Confederazione, se l’accusato si è rifugiato nella Svizzera,
Se la domanda d’arresto pervenne direttamente ad un’Autorità giudiziaria od amministrativa di uno dei due Stati, l’esecuzione dipende dal giudizio di questa autorità; la quale dovrà però senza ritardo procedere agli interrogatori atti a stabilire l’identità della persona od a procacciare le prove del fatto incriminato, e render conto, in caso di difficoltà insorte, al Ministero degli Affari esteri od al Presidente della Confederazione Svizzera dei motivi per cui ha sospeso l’arresto riclamato.
L’arresto provvisorio avrà luogo nelle forme e secondo le regole del Governo richiestone; esso dovrà cessare, quando nel termine di 15 giorni contando dal momento della sua effettuazione non sia pervenuta al Governo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, la domanda d’estradizione del detenuto.
Quando vi sia luogo all’estradizione, tutti gli oggetti sequestrati che possono servire a constatare il crimine o il delitto, come anche gli oggetti provenienti dal furto, devono venir trasmessi allo Stato riclamante, e ciò in ogni caso, sia poi che l’estradizione possa effettuarsi in conseguenza dell’arresto dell’accusato, sia poi che essa non torni più possibile a causa della fuga o della morte dell’accusato o del reo. Questa consegna comprenderà anche tutti gli oggetti dal prevenuto nascosti o deposti nel Paese ove si sia rifugiato, che venissero scoperti ulteriormente. Restano però sempre riservati i diritti che i terzi, non implicati nel processo, avranno potuto acquistare sugli oggetti indicati nel presente articolo.
L’estradizione non sarà accordata che sulla produzione di una sentenza di condanna, o di un ordine d’arresto spiccato contro l’accusato nelle forme prescritte dalle leggi del Paese che domanda l’estradizione, o di qualunque altro atto avente la medesima forza di quest’ordine stesso ed indicante egualmente la natura e la gravità dei fatti contro cui è mossa azione, come anche il tempo in cui furono commessi.
Gli atti saranno, per quanto sia possibile, accompagnati dei connotati dell’individuo riclamato e d’una copia del testo della legge penale applicabile ai fatti contro i quali è mossa accusa.
Nel caso in cui sorgesse dubbio sulla quistione, se il crimine o delitto, che è oggetto dell’accusa, cada sotto le disposizioni del presente Trattato, si chiederanno spiegazioni, dopo il cui esame il Governo al quale fu indirizzata la domanda d’estradizione deciderà se dovrà darvi effetto.
Se l’individuo riclamato è, nel Paese ove si è rifugiato, accusato o condannato per un’infrazione alle leggi ivi commessa, la sua estradizione potrà essere differita fino a che egli sia stato giudicato o abbia espiata la pena. L’estradizione avrà però luogo, quando sia accusato o detenuto nello stesso Paese a causa d’obbligazioni che egli abbia contratto verso particolari; restando tuttavia libera la parte lesa di far valere i propri diritti avanti l’autorità competente.
Nel caso di riclamo del medesimo individuo da parte di due Stati per crimini diversi, il Governo al quale pervennero le due domande d’estradizione, deciderà a quale dei due Stati l’individuo debba venir consegnato. Per questa decisione si dovrà aver riguardo alla gravità del fatto ed alle maggiori facilità per le quali l’individuo possa, se v’ha luogo, essere riconsegnato da un paese all’altro onde dar corso successivamente alle accuse.
L’estradizione non potrà aver luogo che per l’inchiesta o la punizione dei crimini e delitti previsti dall’articolo I. Essa autorizzerà però all’esame e per conseguenza alla repressione dei delitti perseguiti a un tempo come connessi al fatto incriminato, e che o costituiscono una circostanza aggravante o cangiano l’accusa principale.
All’incontro non si potrà aprire un’inchiesta contro l’individuo consegnato o condannarlo in contraddittorio per altre infrazioni fuorché per quelle motivate nella domanda d’estradizione, a meno che l’accusato non vi abbia espressamente e di propria volontà acconsentito, e sia stata data comunicazione di ciò al Governo che l’avrà consegnato, o che l’infrazione sia compresa nel Trattato e se ne abbia prima ottenuto il consentimento del Governo che avrà accordato l’estradizione.
L’estradizione potrà essere rifiutata, se dal tempo dei fatti imputati o dell’inchiesta o della condanna, sarà decorsa la prescrizione della pena e dell’azione secondo le leggi del Paese ove l’accusato si è rifugiato.
Le spese cagionate dall’arresto, dalla detenzione, dalla custodia, dal mantenimento e dal trasporto dell’individuo consegnato, o dal trasporto degli oggetti menzionati all’articolo 43del presente Trattato sino al luogo ove deve effettuarsi la consegna, saranno sopportate da quello Stato sul cui territorio gli individui riclamati saranno stati arrestati. Se vien domandato il trasporto colla strada ferrata, esso avverrà per questa via. Lo Stato riclamante rimborserà soltanto le spese di trasporto pagate alle Compagnie dal Governo richiesto, secondo la tariffa a lui riservata e sulla produzione delle pezze giustificative.
Il transito pel territorio svizzero o francese o per mezzo di bastimenti della marina francese di un individuo estradato non appartenente al Paese di transito e consegnato da un altro Governo, verrà autorizzato sulla semplice domanda fatta in via diplomatica ed appoggiata dalle carte necessarie per constatare che non si tratta di un delitto politico o puramente militare.
Il trasporto si effettuerà per le vie più brevi, sotto custodia di Agenti del Paese pel quale il transito venne dimandato ed a spesa del Governo che chiede l’estradizione.
Se nel corso di un processo penale, l’uno dei due Governi credesse necessario sentire testimoni domiciliati nell’altro Stato, o procedere ad altri atti d’istruzione, si dovrà a tal fine inoltrare all’altro Stato per via diplomatica una rogatoria, alla quale sarà indilatamente dato seguito, conformemente alle leggi di questo Paese.
I due Governi rinunziano ad ogni riclamo che avesse per oggetto di domandare la restituzione delle spese dipendenti dalla esecuzione della rogatoria, a meno che non si trattasse di perizie criminali, commerciali o medico‑legali.
Non potrà neppure aver luogo riclamo di bonificazione per le spese di atti giudiziali spontaneamente fatti dai magistrati dell’uno o dell’altro Stato per procedere contro o per constatare delitti commessi, sul loro territorio, da un forestiero stato poi messo sotto processo nel suo Paese nativo.
Quando in materia penale si trovi necessaria la notificazione di un atto di procedura o di una sentenza ad uno Svizzero o ad un Francese, quell’atto, – trasmesso per via diplomatica, oppure direttamente al magistrato competente del luogo di residenza della persona cui deve essere notificato, – sarà intimatoad personam , e ciò dietro disposizione di questo ultimo magistrato mediante il funzionario competente. Questo medesimo ultimo magistrato poi rimanderà coi suo visto al magistrato mittente l’originale accertante la notificazione, i cui effetti saranno eguali come se essa fosse stata fatta nel paese donde emana l’atto o la sentenza.
Se in una causa penale divien necessaria la comparsa personale di un testimonio, il Governo del Paese al quale esso appartiene lo inviterà ad uniformarsi alla fattagli citazione. Al che il testimonio consentendo, gli saranno bonificate le spese di viaggio e di dimora fuori di casa sua, contando dal suo luogo di residenza, a norma delle tariffe e dei regolamenti in vigore nel Paese dove è chiamato a deporre. I magistrati del suo luogo di residenza potranno, sulla sua domanda, anticipargli in tutto o in parte le spese di viaggio, le quali saranno poi restituite dal Governo che ha domandato la comparsa del testimonio. Nessun testimonio, a qualunque Paese appartenga, il quale, citato nell’uno dei due paesi, comparirà volontariamente davanti i giudici dell’altro, non potrà essere fatto segno ad inchiesta nè detenuto per causa di fatti o di condanne anteriori, siano civili o criminali, nè sotto pretesto di complicità nei fatti formanti oggetto del processo nel quale egli si presenta come testimonio.
Quando in una causa penale instrutta in uno dei due Paesi, si riputerà utile la confrontazione di un delinquente detenuto nell’altro Paese, o la produzione di atti di prova o di documenti giudiziari, ne sarà fatta domanda per via diplomatica, e vi si darà corso, a meno che non vi si oppongano particolari circostanze, e coll’obbligo di rimandare i delinquenti e i documenti.
I Governi contraenti rinunziano ad ogni pretesa di bonificazione delle spese dipendenti dal trasporto e rinvio, nei limiti dei lor territori rispettivi, sia dei delinquenti chiamati a confronto, sia dell’invio e rinvio degli atti di prova e di altri documenti.
Il presente Trattato è conchiuso per cinque anni.
L’epoca della sua attivazione è fissata nel processo verbale di scambio delle ratifiche.
Quando, sei mesi prima che siano spirati4i cinque anni, nessuno de’ due Governi abbia dichiarato di rinunciarvi, il Trattato rimarrà in vigore per altri cinque anni ancora, e così via, di cinque anni in cinque anni.
Il medesimo sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche si farà nel più breve termine possibile.
Con ciò sono e rimangono abrogate le disposizioni del Trattato del 18 luglio 1828 sulle materie criminali, come anche la Dichiarazione del 30 settembre 1833.
In fede di che , i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Parigi, il 9 luglio 1869.
| Kern | La Valette |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Il presente Tratt. è applicabile tra la Svizzera e la Costa d’Avorio, giusta lo scambio di note del 24 mag./6 giu. 1988 (RS 0.353.928.9 ). Rimane valido per quanto riguarda i Territori francesi d’oltremare, giusta lo scambio di note del 26 mag./10 ago. 1989 (RU 1989 1776). ↩
Recte: art. 5. ↩
Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
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