0.277.11Multilateral International Treaty22 juin 1928
0.277.11
CS 12 365; FF 1927 1 826 ediz. ted. 872 ediz. franc.
Traduzione*1*
Adottato a Ginevra il 24 settembre 19232
Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 19283
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 maggio 1928
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 giugno 1928
(Stato 18 giugno 2009)
I sottoscritti, debitamente autorizzati, dichiarano di accettare, in nome degli Stati che essi rappresentano, le disposizioni seguenti:
Ciascuno degli Stati contraenti riconosce la validità del compromesso e della clausola compromissoria con cui le parti in un contratto, soggette rispettivamente alla giurisdizione di Stati contraenti differenti, si obbligano, in materia commerciale o in qualsiasi altra materia che possa essere regolata con compromesso per la via dell’arbitrato, a sottoporre ad arbitrato in tutto o in parte le controversie che dovessero sorgere dal detto contratto, anche se l’arbitrato debba aver luogo in un paese diverso da quello alla giurisdizione del quale è sottoposta ciascuna delle parti in contratto. Ciascuno Stato contraente si riserva la libertà di limitare l’impegno di cui sopra ai soli contratti che sono considerati come commerciali dal proprio diritto nazionale. Lo Stato contraente che faccia uso di questa facoltà ne avvertirà il Segretario generale della Società delle Nazioni4perchè ne dia comunicazione agli altri Stati contraenti.
La procedura dell’arbitrato, compresa la costituzione del tribunale arbitrale, è regolata dalla volontà delle parti e dalla legge dello Stato sul cui territorio ha luogo l’arbitrato. Gli Stati contraenti si impegnano ad agevolare gli atti di procedura che devono eseguirsi sul loro territorio in conformità delle disposizioni che reggono, secondo la loro legislazione, la procedura d’arbitrato per compromesso.
Ciascun Stato contraente s’impegna ad assicurare l’esecuzione, per mezzo delle proprie autorità e in conformità delle disposizioni della propria legge nazionale, delle sentenze arbitrali pronunciate sul suo territorio in virtù degli articoli che precedono.
I tribunali degli Stati contraenti, ai quali venga sottoposta una vertenza relativa a un contratto, concluso tra le persone di cui all’articolo 1, che preveda un compromesso o una clausola compromissoria validi in virtù di detto articolo e suscettibili di essere applicati, rinvieranno gli interessati, a domanda di uno di essi, al giudizio degli arbitri. Questo rinvio non pregiudica la competenza dei tribunali nel caso in cui, per un motivo qualsiasi, il compromesso, la clausola compromissoria o l’arbitrato siano divenuti caduchi o inoperanti.
Il presente Protocollo, che resta aperto per essere firmato da tutti gli Stati, sarà ratificato. Le ratificazioni saranno depositate il più presto possibile presso il Segretario generale della Società delle Nazioni5che ne darà notificazione a tutti gli Stati firmatari.
Il presente Protocollo entra in vigore dopo che siano state depositate due ratificazioni. In seguito, esso entrerà in vigore, per ciascun Stato contraente, trascorso che sia un mese dalla data in cui il deposito della sua ratificazione sarà stato notificato dal Segretario generale della Società6.
Il presente Protocollo può essere disdetto da ciascun Stato mediante preavviso di un anno. La disdetta si fa per mezzo di notificazione da darsi al Segretario generale della Società delle Nazioni7. Quest’ultimo trasmette immediatamente a tutti gli Stati firmatari copia della notificazione indicando la data in cui l’ha ricevuta. La disdetta avrà effetto trascorso che sia un anno dalla data della notificazione al Segretario generale. Essa non è valida che per lo Stato contraente che l’ha notificata.
Gli Stati contraenti hanno facoltà di dichiarare che l’accettazione del presente Protocollo dal canto loro non si estende a tutti o a parte dei territori qui appresso menzionati, cioè: colonie, possedimenti o territori d’oltre mare, protettorati o territori sui quali essi esercitano un mandato. Questi Stati potranno, in seguito, aderire al Protocollo separatamente per uno qualsiasi dei territori così esclusi. Le adesioni sono comunicate il più presto possibile al Segretario generale della Società delle Nazioni8che le notificherà a tutti gli Stati firmatari, ed esse avranno effetto un mese dopo la loro notificazione da parte del Segretario generale a tutti gli Stati firmatari. Gli Stati contraenti potranno pure disdire il Protocollo separatamente per ciascuno dei territori di cui sopra. A questa disdetta è applicabile l’articolo 7. Copia certificata conforme del presente Protocollo sarà trasmessa dal Segretario generale a tutti gli Stati contraenti. Fatto a Ginevra, il ventiquattro settembre millenovecentoventitrè, in un solo esemplare, di cui faranno parimente fede il testo inglese e il testo francese, e che resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni9. (Seguono le firme)
La Svizzera resta vincolata da tutte le disposizioni del Protocollo del 24 settembre 1923 relativo alle clausole di arbitrato nei riguardi dello Stato seguente, che non ha ratificato la Convenzione del 10 giugno 1958 concernente il riconocimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS0.277.12 art. VII par. 2) o che non vi ha aderito:Iraq
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Il Prot. è stato adottato nella quarta sessione ordinaria dell’Assemblea della Società delle Nazioni e rimasto aperto alla firma degli Stati. ↩
RU 44 419 ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretario generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
Vedi la nota al n. l. ↩
Vedi la nota al n. l. ↩
Vedi la nota al n. l. ↩
Vedi la nota al n. l. ↩
Vedi la nota al n. l. ↩
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