0.276.194.541Bilateral International Treaty6 oct. 1933
0.276.194.541
CS 12 352; FF 1933 I 233 ediz. ted. 241. ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 3 gennaio 1933
Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 19332
Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 settembre 1933
Entrata in vigore il 6 ottobre 1933
(Stato 1° gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
desiderosi di regolare i rapporti tra i due paesi circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, hanno risolto di conchiudere una Convenzione, e a questo scopo hanno nominato quali loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate dai tribunali d’uno dei due Stati contraenti avranno forza di cosa giudicata nell’altro Stato qualora riuniscano le condizioni seguenti:
La procedura da seguire per il riconoscimento dell’autorità della cosa giudicata è retta dalla legge dello Stato richiesto.
La competenza dei tribunali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata è fondata nel senso dell’articolo 1, n° 1, qualora sia prevista da una convenzione internazionale, oppure nei casi seguenti:
Tuttavia le disposizioni dei n° 1 a 4 non si applicano alle contestazioni per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosca come esclusivamente competenti i propri tribunali o quelli di un altro Stato.
Le decisioni emanate dai tribunali di uno dei due Stati che riuniscano le condizioni enumerate nell’articolo 1, potranno, dopo essere state dichiarate esecutorie, dar luogo all’esecuzione forzata nell’altro Stato, o essere ivi oggetto di formalità quale l’iscrizione o la trascrizione nei registri pubblici.
Nello Stato richiesto saranno dichiarate esecutorie solo le sentenze che hanno piena forza esecutiva nello Stato in cui sono state emanate.
La procedura da seguire è retta dalla legislazione dello Stato richiesto.
I tribunali dello Stato in cui la decisione è invocata, esaminando i fatti determinanti la competenza dei tribunali dell’altro Stato, non saranno vincolati dalle constatazioni riferite da essa decisione.
Essi non riesaminano il merito della decisione.
La parte che invoca la decisione deve produrre:
Se questi documenti sono stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di una delle Alte Parti contraenti o dalle autorità menzionate nell’articolo Il della presente Convenzione, possono venir utilizzati sul territorio dell’altro Stato senza che occorra veruna legalizzazione, purché siano muniti del sigillo o dei bollo del tribunale o dell’autorità suaccennata.
La parte ammessa all’assistenza giudiziaria gratuita in uno dei due Stati ne usufruirà di pieno diritto nella procedura per far riconoscere o dichiarare esecutoria sul territorio dell’altro Stato la decisione emanata in suo favore.
Le sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e che ivi abbiano la stessa efficacia delle decisioni giudiziarie saranno riconosciute e dichiarate esecutorie nell’altro Stato, purché soddisfino alle prescrizioni degli articoli precedenti, per quanto esse siano applicabili.
Lo stesso vale per le transazioni giudiziarie.
A richiesta di una delle parti i tribunali di uno dei due Stati devono ricusare di prendere cognizione di contestazioni ed essi sottoposte, quando queste contestazioni si trovano già pendenti davanti un tribunale dell’altro Stato, purché questo tribunale sia competente secondo le norme della presente Convenzione.
La presente Convenzione non si applica alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi altro provvedimento provvisionale, né alle decisioni pronunciate in un processo penale su conclusione della parte civile, ne alle decisioni prese in materia di fallimento.
I provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei due paesi possono essere richiesti dalle autorità di questo Stato, qualunque sia il tribunale competente a decidere il merito.
Le decisioni di autorità non giudiziarie a cui è affidata in Svizzera l’organizzazione e la vigilanza della tutela sono parificate alle decisioni giudiziarie quanto agli effetti della presente Convenzione, ma unicamente per ciò che concerne i cittadini svizzeri.
La parola «domicilio» ai sensi della presente Convenzione designa:
La presente Convenzione non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l’esecuzione delle sentenze per quanto riguarda materie speciali.
Le condanne nelle spese menzionate nell’articolo 18, capoversi 1 e 2, della Convenzione dell’Aja del 17 luglio 19053relativa alla procedura civile, pronunciate in uno dei due Stati, saranno dichiarate esecutorie nell’altro a richiesta diretta della parte interessata.
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano senza distinzione della cittadinanza delle parti.
La Alte Parti contraenti si riservano di applicare di comune accordo, con scambio di note, la presente Convenzione alle colonie italiane.
Le contestazioni che dovessero sorgere tra le Alte Parti contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, saranno regolate in conformità dei Trattato di conciliazione e regolamento giudiziario, conchiuso il 20 settembre 19244, a meno che le Alte Parti contraenti non si accordino per un altro modo di regolamento.
La presente Convenzione sarà ratificata. Le ratificazioni saranno scambiate a Berna più presto possibile.
La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni. Essa non si applicherà alle decisioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali che hanno acquistato forza di cosa giudicata prima della sua entrata in vigore, né alle transazioni conchiuse prima di questo momento.
La presente Convenzione potrà essere disdetta da ciascuno dei due Stati. Tuttavia, essa produrrà i suoi effetti ancora un anno dopo la disdetta.
In fede di che , i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Roma, in due esemplari originali, il 3 gennaio 1933.
| Wagnière | Mussolini |
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