0.231.12Multilateral International Treaty1 août 1931
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0.231.12
Traduzione*2*
Conchiusa a Roma il 2 giugno 1928
Approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19303
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 marzo 1931
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1931
(Stato 6 giugno 2006)
Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile;
Sua Maestà il Re dei Bulgari; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re
di Spagna; il Presidente della Repubblica d’Estonia; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re della
Gran Bretagna, d’Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima
il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore dei Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo; Sua Maestà il Sultano del Marocco; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica Polacca in nome della Polonia e della Città Libera di Danzica;
il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Romania;
Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera; gli Stati di Siria e del Gran Libano; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca;
Sua Altezza il Bey di Tunisi,
egualmente animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace e uniforme che sia possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche,
hanno risolto di rivedere e di completare l’Atto firmato a Berlino il 13 novembre 19084.
Hanno, per ciò, nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, a ciò debitamente autorizzati, hanno convenuto ciò che segue:
I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in istato d’unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.
(1). L’espressione «opere letterarie ed artistiche» comprende ogni produzione del dominio letterario, scientifico od artistico, qualunque sia il modo o la forma d’espressione, come: libri, opuscoli ed altri scritti; conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali, le opere coreografiche e le pantomime, la cui messa in scena sia fissata per iscritto o altrimenti; le composizioni musicali, con o senza parole; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e lavori plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze. (2). Sono protetti come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale: le traduzioni, adattamenti, riduzioni di musica ed altre riproduzioni trasformate di un’opera letteraria od artistica, come pure le raccolte di differenti opere. (3). I Paesi dell’Unione sono tenuti ad assicurare la protezione delle opere qui sopra menzionate. (4). Le opere d’arte applicata all’industria sono protette per quanto lo consente la legislazione interna di ciascun Paese.
(1). Rimane riservata alla legislazione interna di ogni Paese dell’Unione la facoltà di escludere parzialmente o totalmente dalla protezione prevista dall’articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati nei dibattimenti giudiziari. (2). Rimane parimente riservata alla legislazione interna di ogni Paese dell’Unione la facoltà di legiferare sulle condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della medesima natura potranno essere riprodotte dalla stampa. Soltanto l’autore avrà però il diritto dì riunire in una raccolta le dette opere.
La presente Convenzione si applica alle opere fotografiche ed alle opere ottenute con un processo analogo alla fotografia. 1 Paesi dell’Unione sono tenuti ad assicurarne la protezione.
(1). Gli autori che appartengono ad uno dei Paesi dell’Unione godono nei Paesi diversi da quello di origine dell’opera, per le loro opere non pubblicate, o pubblicate per la prima volta in un Paese dell’Unione, i diritti che le leggi rispettive concedono presentemente o concederanno in seguito ai nazionali, come pure i diritti specialmente concessi dalla presente Convenzione. (2). Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità; questo godimento e questo esercizio sono indipendenti dalla esistenza della protezione nel paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, all’infuori delle stipulazioni della presente Convenzione, l’estensione della protezione, e così pure i mezzi di ricorso garantiti all’autore per tutelare i propri diritti, si regolano esclusivamente secondo la legislazione del Paese dove è chiesta la protezione. (3). Si considera come Paese d’origine dell’opera: per le opere non pubblicate, quello cui appartiene l’autore; per le opere pubblicate, quello della prima pubblicazione, e per le opere pubblicate simultaneamente in vari Paesi dell’Unione, quello fra essi la cui legislazione concede la durata di protezione più breve. Per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione, sarà considerato esclusivamente quest’ultimo come paese di origine. (4). Per «opere pubblicate» vanno intese, nel senso della presente Convenzione le opere edite. La rappresentazione di un’opera drammatica o drammatico‑musicale, l’esecuzione di un’opera musicale, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera di architettura non costituiscono pubblicazione.
Gli appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in un altro Paese dell’Unione, hanno, in quest’ultimo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
(1). Gli autori non appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in uno di questi Paesi, godono in questo Paese i medesimi diritti degli autori nazionali, e negli altri Paesi dell’Unione, i diritti concessi dalla presente Convenzione. (2). Tuttavia, quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in modo sufficiente le opere degli autori che sono attinenti di uno dei Paesi dell’Unione, questo Paese potrà restringere la protezione delle opere i cui autori siano, al momento della prima pubblicazione delle opere stesse, attinenti dell’altro paese e non siano effettivamente domiciliati in uno dei Paesi dell’Unione. (3). Nessuna restrizione, stabilita in virtù dei capoverso che precede, dovrà portar pregiudizio ai diritti che un autore abbia acquisito sopra un’opera pubblicata in un Paese dell’Unione prima dell’attuazione di questa restrizione. (4). I Paesi dell’Unione che, in virtù del presente articolo, restringeranno la protezione dei diritti degli autori, lo notificheranno al Governo della Confederazione svizzera mediante dichiarazione scritta nella quale saranno indicati i paesi nei riguardi dei quali la protezione è ristretta, nonché le restrizioni alle quali sono soggetti i diritti degli autori attinenti di questo Paese. Il Governo della Confederazione svizzera darà senza indugio comunicazione di questo fatto a tutti i Paesi dell’Unione.
(1). Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la cessione di tali diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, come pure il diritto di opporsi a qualunque deformazione, mutilazione od altra modificazione della detta opera, che fosse pregiudizievole al suo onore o alla sua riputazione. (2). Resta riservato alla legislazione nazionale dei Paesi dell’Unione di stabilire le condizioni per l’esercizio di questi diritti. 1 mezzi ai quali ricorrere per salvaguardarli saranno regolati dalla legislazione del paese dove è invocata la protezione.
(1). La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione, comprende la vita dell’autore e cinquanta anni dopo la morte di lui. (2). Tuttavia, nel caso in cui questa durata non fosse uniformemente adottata da tutti i Paesi dell’Unione, la durata sarà regolata dalla legge del Paese in cui si chiede la protezione, e non potrà eccedere la durata stabilita nel Paese d’origine dell’opera. 1 Paesi dell’Unione non saranno, per conseguenza, tenuti ad applicare la disposizione del capoverso precedente se non nella misura in cui essa sia conciliabile col loro diritto interno. (3). Per le opere fotografiche e per le opere ottenute con un processo analogo alla fotografia, per le opere postume, per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione è regolata dalla legge del Paese in cui si chiede la protezione, senza che questa durata possa eccedere quella fissata nel Paese d’origine.
(1). La durata del diritto d’autore in comunione coi collaboratori è calcolata secondo la data della morte dell’ultimo superstite tra i collaboratori. (2). Gli attinenti dei Paesi che concedono una durata di protezione inferiore a quella prevista dal capoverso primo non possono esigere negli altri Paesi dell’Unione una protezione di più lunga durata. (3). In nessun caso la durata della protezione potrà scadere prima della morte dell’ultimo superstite tra i collaboratori.
Gli autori di opere non pubblicate che appartengono ad uno dei Paesi dell’Unione, e gli autori d’opere pubblicate per la prima volta in uno di questi Paesi, godono, negli altri Paesi dell’Unione, per tutta la durata del diritto sull’opera originale, il diritto esclusivo di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere.
(1). I romanzi d’appendice, le novelle ed ogni altra opera, sia letteraria, sia scientifica, sia artistica, qualunque ne sia l’oggetto, pubblicati nei giornali o nelle raccolte periodiche d’uno dei Paesi dell’Unione, non possono esser riprodotti negli altri paesi senza il consenso degli autori. (2). Gli articoli d’attualità di discussione economica, politica o religiosa possono essere riprodotti dalla stampa qualora la riproduzione non sia esplicitamente riservata. La fonte deve però essere chiaramente indicata; la sanzione di quest’obbligo è determinata dalla legislazione del paese in cui si invoca la protezione. (3). La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od ai fatti diversi che hanno il carattere di semplici informazioni di giornale.
Per quanto concerne la facoltà di fare lecitamente degli estratti da opere letterarie od artistiche per pubblicazioni destinate all’insegnamento o aventi un carattere scientifico, o per antologie, restano riservati gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari stipulati o da stipularsi fra essi.
(1). Le stipulazioni della presente Convenzione si applicano alla rappresentazione pubblica delle opere drammatiche o drammatico‑musicali, e all’esecuzione pubblica delle opere musicali, siano tali opere pubblicate o no. (2). Gli autori di opere drammatiche o drammatico‑musicali sono protetti, per la durata del loro diritto sull’opera originale, contro la rappresentazione pubblica non autorizzata della traduzione delle opere loro. (3). Per godere la protezione del presente articolo gli autori non sono tenuti, nel pubblicare le loro opere, a vietarne la rappresentazione o l’esecuzione pubblica.
(1). Gli autori di opere letterarie ed artistiche godono il diritto esclusivo d’autorizzare la comunicazione delle loro opere al pubblico mediante la radio diffusione. (2). Compete alle legislazioni nazionali dei Paesi dell’Unione la determinazione delle condizioni per l’esercizio del diritto contemplato nel capoverso precedente, ma tali condizioni non avranno effetto che strettamente limitato al paese che le avrà stabilite, né potranno in nessun caso menomare né il diritto morale dell’autore, né il diritto che compete all’autore di ottenere, in mancanza di un accordo amichevole, un’equa rimunerazione fissata dall’autorità competente.
Fra le riproduzioni illecite alle quali si applica la presente Convenzione, sono specialmente comprese le appropriazioni indirette non autorizzate di un’opera letteraria od artistica, come adattamenti, riduzioni musicali, trasformazioni di un romanzo, di una novella o di una poesia in opera teatrale e viceversa, ecc., quando esse non sono altro che la riproduzione di quell’opera nella stessa o sotto diversa forma, con variazioni, aggiunte o tagli, non essenziali, e senza presentare il carattere di una nuova opera originale.
(1). Gli autori di opere musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l’adattamento di dette opere ad istrumenti che servono a riprodurle meccanicamente; 2° l’esecuzione pubblica delle opere stesse per mezzo di detti istrumenti. (2). La legislazione interna di ogni paese potrà, in quanto lo concerne, determinare riserve e condizioni relative all’applicazione di questo articolo; ma tutte le riserve e le condizioni di questa specie avranno effetto strettamente limitato al paese che le avesse stabilite.5 (3). La disposizione del primo capoverso non ha effetto retroattivo e, per conseguenza, non è applicabile, in un Paese dell’Unione, alle opere che nello stesso paese saranno state lecitamente adattate agli strumenti meccanici prima dell’entrata in vigore della Convenzione firmata a Berlino il 13 Novembre 19086e, se si tratta di un paese che avesse aderito all’Unione dopo di tal data o che vi accedesse nell’avvenire, prima della data della sua accessione. (4). Gli adattamenti fatti in forza dei capoversi 2 e 3 del presente articolo ed importati, senza autorizzazione delle parti interessate, in un paese dove non fossero leciti, potranno esservi sequestrati.
(1). Gli autori di opere letterarie, scientifiche od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, l’adattamento e la presentazione pubblica delle loro opere per mezzo della cinematografia. (2). Sono protette come opere letterarie od artistiche le produzioni cinematografiche, quando l’autore abbia dato all’opera un carattere originale. Se manca questo carattere, la produzione cinematografica gode della protezione delle opere fotografiche. (3). Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera riprodotta od adattata, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale. (4). Le disposizioni che precedono si applicano alla riproduzione od alla produzione ottenuta con qualsiasi altro processo analogo alla cinematografia.
(1). Perché gli autori delle opere protette dalla presente Convenzione siano considerati, fino a prova contraria, come tali, e perciò ammessi, dinanzi ai Tribunali dei vari Paesi dell’Unione, a promuovere azione contro i contraffattori, basta che il loro nome sia indicato nell’opera nel modo consueto. (2). Per le opere anonime o pseudonime l’editore, il cui nome sia indicato sull’opera, è autorizzato a tutelare i diritti spettanti all’autore. Egli sarà reputato, senz’altra prova, come un avente causa dell’autore anonimo o pseudonimo.
(1). Ogni opera contraffatta può essere sequestrata dalle Autorità competenti dei Paesi dell’Unione dove l’opera originale ha diritto alla protezione legale. (2). In questi Paesi il sequestro può pure applicarsi alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l’opera non è protetta od ha cessato di esserlo. (3). Il sequestro è fatto in conformità della legislazione interna di ciascun Paese.
Le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare in checchessia il diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell’Unione di permettere, sorvegliare, vietare, con misure di legislazione o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l’esposizione di qualsiasi opera o produzione rispetto alla quale l’autorità competente avesse ad esercitare tale diritto.
(1). La presente Convenzione si applica a tutte le opere le quali al momento in cui essa entra in vigore non sono ancora divenute di pubblico dominio, nel loro Paese d’origine, per lo spirare della durata della protezione. (2). Tuttavia, se un’opera, per lo spirare della durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta nel dominio pubblico del Paese dove si chiede la protezione, quest’opera non vi sarà nuovamente protetta. (3). L’applicazione di questo principio si farà secondo le stipulazioni contenute nelle Convenzioni speciali esistenti o da concludersi a tale effetto fra i Paesi dell’Unione. Quando manchino tali stipulazioni, i Paesi rispettivi regoleranno, ciascuno per quanto lo concerne, le modalità relative a detta applicazione.7 (4). Le disposizioni che precedono si applicano parimente in caso di nuove accessioni all’Unione e nel caso in cui la durata della protezione fosse estesa in applicazione dell’articolo 7, o per abbandono di riserve.
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l’applicazione di disposizioni più larghe che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell’Unione in favore degli stranieri in generale.
I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di stipulare fra loro accordi particolari, in quanto questi accordi conferissero agli autori diritti più estesi di quelli concessi dall’Unione, o contenessero altre stipulazioni non contrarie alla presente Convenzione. Restano applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che rispondono alle condizioni precitate.
(1). È conservato l’Ufficio Internazionale istituito sotto il nome di «Ufficio dell’Unione Internazionale per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche». (2). Quest’Ufficio è posto sotto l’alta Autorità del Governo della Confederazione svizzera, che ne regola l’organizzazione e ne vigila il funzionamento. (3). La lingua ufficiale dell’Ufficio è la francese.
(1). L’Ufficio Internazionale accentra le informazioni di qualunque sorta relative alla protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Esso le coordina e le pubblica. Procede agli studi di comune utilità interessanti l’Unione e redige, sulla scorta dei documenti messi a sua disposizione dalle varie Amministrazioni, un foglio periodico in lingua francese, sulle questioni concernenti l’oggetto dell’Unione. I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano di autorizzare, di comune accordo, l’Ufficio a pubblicare un’edizione in una o più lingue, per il caso in cui l’esperienza ne avesse dimostrato il bisogno. (2). L’Ufficio Internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei membri dell’Unione per fornir loro, sulle questioni relative alla protezione delle opere letterarie e artistiche, le informazioni speciali di cui potessero abbisognare. (3). Il Direttore dell’Ufficio Internazionale fa un rapporto annuale della sua gestione, il quale è comunicato a tutti i membri dell’Unione.
(1). Le spese dell’Ufficio dell’Unione Internazionale sono sostenute in comune dai Paesi dell’Unione. Fino a nuova decisione, esse non potranno superare la somma di centoventi mila franchi svizzeri l’anno. Questa somma potrà essere aumentata, quando occorra, con semplice deliberazione di una delle Conferenze prevedute all’articolo 24. (2). Per determinare il contributo di ciascun Paese alla somma totale delle spese, i Paesi dell’Unione e quelli che ulteriormente accederanno all’Unione sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuirà in proporzione di un certo numero d’unità, cioè:
| 1aclasse | 25 unità | |
|---|---|---|
| 2aclasse | 20 unità | |
| 3aclasse | 15 unità | |
| 4aclasse | 10 unità | |
| 5aclasse | 5 unità | |
| 6aclasse | 3 unità |
(3). Questi coefficienti sono moltiplicati pel numero dei Paesi di ciascuna classe, e la somma dei prodotti così ottenuti dà il numero di unità per il quale deve essere divisa la spesa totale. Il quoziente dà l’ammontare dell’unità di spesa. (4). Ogni Paese, al momento della sua accessione, dichiarerà in quale delle dette classi chiede di essere inscritto, ma potrà sempre dichiarare più tardi ch’esso intende essere inscritto in un’altra classe. (5). L’Amministrazione svizzera prepara il bilancio preventivo dell’Ufficio e ne vigila le spese, fa le anticipazioni necessarie e stabilisce il conto annuale che sarà comunicato a tutte le Amministrazioni.
(1). La presente Convenzione può essere sottoposta a revisioni allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione. (2). Le questioni di tale natura, come pure quelle che interessano da altri punti di vista lo sviluppo dell’Unione, sono trattate in Conferenze che avranno luogo successivamente nei Paesi dell’Unione fra i Delegati dei Paesi stessi. L’Amministrazione del Paese dove una Conferenza deve adunarsi, ne prepara, col concorso dell’Ufficio Internazionale, i lavori. Il Direttore dell’Ufficio assiste alle sedute della Conferenza e prende parte alle discussioni senza voto deliberativo. (3). Non è valida per l’Unione alcuna modificazione alla presente Convenzione se non vi sia l’assenso unanime dei Paesi che la compongono.
(1). Gli Stati estranei all’Unione e che assicurano la protezione legale dei diritti che formano oggetto della presente Convenzione, possono accedervi a loro domanda. (2). Questa accessione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione svizzera, e da questo a tutti gli altri. (3). Essa importerà, di pieno diritto, adesione a tutte le clausole ed ammissione a tutti i vantaggi stipulati nella presente Convenzione e produrrà i suoi effetti un mese dopo l’invio della notificazione fatta dal Governo della Confederazione svizzera ai Paesi dell’Unione, salvo che il Paese aderente non abbia indicata una data posteriore. Essa potrà tuttavia contenere l’indicazione che il Paese aderente intende sostituire, almeno provvisoriamente, all’articolo 8, in quanto concerne le traduzioni, le disposizioni dell’articolo 5 della Convenzione dell’Unione del 1886, riveduta a Parigi nel 18968, rimanendo ben inteso che queste disposizioni non riguardano che la traduzione nella lingua o nelle lingue del Paese.
(1). Ogni Paese dell’Unione può, in qualsiasi tempo, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la presente Convenzione è applicabile a tutte o ad una parte delle sue colonie, protettorati, territori sotto mandato od ogni altro territorio soggetto alla sua sovranità od alla sua autorità, od ogni territorio sotto signoria, e la Convenzione si applicherà allora a tutti i territori designati nella notificazione. Mancando tale notificazione, la Convenzione non sarà applicabile a detti territori. (2). Ognuno dei Paesi dell’Unione può, in qualsiasi tempo, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti od a parte dei territori che hanno fatto oggetto della notificazione prevista dal capoverso che precede, e la Convenzione cesserà d’essere applicata nei territori menzionati in tale notificazione dodici mesi dopo la ricevuta della notificazione rivolta al Governo della Confederazione svizzera. (3). Tutte le notificazioni fatte al Governo della Confederazione svizzera, in conformità delle disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo, saranno comunicate da questo Governo a tutti i paesi dell’Unione.
(1). La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati dell’Unione, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e gli atti che l’hanno successivamente modificata9. Gli atti precedentemente in vigore conserveranno la loro applicazione nei rapporti coi Paesi che non ratificassero la presente Convenzione. (2). I Paesi a nome dei quali la presente Convenzione è firmata potranno conservare il beneficio delle riserve ch’essi hanno formulato anteriormente a condizione di farne la dichiarazione all’atto della presentazione delle ratificazioni. (3). I Paesi che fanno parte attualmente dell’Unione, nel cui nome la presente Convenzione non sarà stata firmata, potranno accedervi in qualunque tempo. In tal caso potranno fruire delle disposizioni del capoverso precedente.
(1). La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni saranno depositate a Roma non più tardi del 1° luglio 1931. (2). Essa entrerà in vigore, tra i Paesi dell’Unione che l’avranno ratificata, un mese dopo questa data. Tuttavia, se prima di tale data essa fosse ratificata da almeno sei paesi dell’Unione, essa entrerebbe in vigore un mese dopo che la sesta ratificazione sarà stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera e, per i Paesi dell’Unione che la ratificassero in seguito, un mese dopo la notificazione di ognuna di tali ratificazioni. (3). I paesi estranei all’Unione potranno, entro il 1° agosto 1931, accedere all’Unione, mediante adesione, sia alla Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 190810, sia alla presente Convenzione. Dopo il I’ agosto 1931 non potranno più aderire che alla presente Convenzione.
(1). La presente Convenzione rimarrà in vigore per un tempo indeterminato, fino allo scadere di un anno a contare dal giorno in cui ne sarà stata data la disdetta. (2). Questa disdetta sarà diretta al Governo della Confederazione svizzera. Essa non avrà effetto che per lo Stato che l’avrà data, restando la Convenzione in vigore per gli altri Paesi dell’Unione.
(1). Gli Stati che introdurranno nella loro legislazione la durata di protezione di cinquant’anni prevista dall’articolo 7, capoverso 1, della presente Convenzione, ne faranno consapevole il Governo della Confederazione svizzera con una notificazione scritta, che sarà tosto comunicata da questo Governo a tutti gli altri Stati dell’Unione. (2). Lo stesso avverrà per i Paesi che rinunzieranno alle riserve da essi fatte in virtù degli articoli 25 e 27.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione.Fatto a Roma, il 2 giugno 1928, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Governo Reale Italiano, una copia dei quale, certificata conforme, sarà consegnata, in via diplomatica, ad ogni Paese dell’Unione.(Seguono le firme)
Giusta l’articolo 27 capoverso 1 della Convenzione di Berna riveduta a Bruxelles nel 1948 (RS0.231.13 ), la Svizzera rimane vincolata alla presente Convenzione nei rapporti con i Paesi seguenti:
| Stati partecipanti | Ratificazione Adesione (A) Successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Libano | 19 febbraio | 1946 A | 30 settembre | 1947 |
| Malta | 31 maggio | 1968 S | 21 settembre | 1964 |
| Nuova Zelanda | 21 ottobre | 1947 A | 4 dicembre | 1947 |
| Pakistan | 2 giugno | 1948 A | 5 luglio | 1948 |
| Zimbabwe | 29 settembre | 1981 S | 18 aprile | 1980 |
CS 11 912; FF 1930 II 109 ediz. ted. 113 ediz. fran. ↩
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 47 475 ↩
[CS 11 895 909] ↩
Per la Svizzera vedi la LF del 9 ott. 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1 ). ↩
[CS 11 895 909] ↩
Per la Svizzera vedi l’art. 80 della LF del 9 ott. 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1 ). ↩
[RU 10 219, 16 632] ↩
[RU 10 219, 16 632; CS 11 895 909] ↩
[CS 11 895 909] ↩
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