0.211.112.491.1
CS 11 777
Traduzione*1*
Accordo fra la Svizzera e gli Stati adiacenti al lago di Costanza per la documentazione degli atti di stato civile nei casi di nascite e di decessi occorrenti sul detto lago, o di cadaveri estratti dalle acque del medesimo
Approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 1878
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 marzo 1880
(Stato 16 marzo 1880)
Tra il Consiglio federale svizzero e i Governi di Baden, Baviera, Austria‑Ungheria e Würtemberg è stato conchiuso il qui sotto scritto accordo sul modo da tenersi nella documentazione dei casi di nascita e di decessi intravvegnenti sul lago di Costanza, o di cadaveri estratti dalle acque di questo lago:
1. L’iscrizione degli atti dello stato civile concernenti i casi di nascita e di decesso accaduti sulle acque del lago di Costanza vicino alla riva, sarà fatta dall’officiale dello stato civile dei rispettivo circondario adiacente.
2. I casi di nascita e di decesso che intervengono sulle acque del lago, fuori della immediata adiacenza della riva, saranno iscritti dall’ufficiale dello stato civile di quel circondario nel quale ha la sua stazione regolare il battello o la barca su cui seguì il caso o da cui fu ritirato un cadavere dalle acque.
3. Per il presente Accordo non deve essere in modo veruno pregiudicato ai diritti di sovranità sul lago di Costanza. Parimenti non devono per questo atto patire intacco alcuno le prescrizioni relative alla competenza giuridica negli affari di successione.
4. La comunicazione reciproca degli atti dello stato civile nei casi di nascita e di decessi avvenuti sul lago di Costanza avrà luogo in conformità delle Convenzioni generali conchiuse o che avessero a conchiudersi tra gli Stati adiacenti al detto lago.
| Berna, il 16 marzo 1880 | Per ordine del Consiglio federale, Il Cancelliere della Confederazione: Schiess |
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