0.202Multilateral International Treaty21 avr. 1940
0.202
RU 1964 487; FF 1963 1113
Traduzione
Conchiuso a Roma il 15 marzo 1940
Approvato dall’Assemblea federale il 21 febbraio 19641
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 20 aprile 1940
Entrato in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1940
(Stato 23 settembre 2024)
L’Istituto internazionale per l’Unificazione del diritto privato ha lo scopo di studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o fra i gruppi di Stati e di preparare gradualmente l’adozione da parte dei diversi Stati di una legislazione uniforme del diritto privato.
A questo scopo, l’Istituto:
L’Istituto internazionale per l’Unificazione del diritto privato è una istituzione internazionale che dipende dai Governi partecipanti.
Governi partecipanti sono i Governi che avranno aderito al presente Statuto in conformità dell’articolo 20.
L’Istituto gode, sul territorio di ciascun Governo partecipante, della capacità giuridica necessaria per esercitare la sua attività e per conseguire i suoi scopi.
I privilegi e le immunità, di cui fruiranno l’Istituto, i suoi agenti e i suoi funzionari, saranno definiti negli accordi da conchiudere con i Governi partecipanti.
L’Istituto internazionale per l’Unificazione del diritto privato ha sede in Roma.
Gli organi dell’Istituto sono: 1° l’Assemblea generale; 2° il Presidente; 3° il Consiglio di Direzione; 4° il Comitato Permanente; 5° il Tribunale amministrativo; 6° la Segreteria.
L’Assemblea generale si compone di un rappresentante di ciascun Governo partecipante. 1 Governi, eccettuato quello italiano, vi saranno rappresentati dai loro agenti diplomatici presso il Governo italiano o dai loro delegati.
L’Assemblea si riunisce a Roma in sessione ordinaria almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente, per l’approvazione dei conti annui delle entrate e delle spese e del bilancio.2
Ogni tre anni, su proposta del Consiglio di Direzione, essa approva il programma dei lavori dell’Istituto e, conformemente all’articolo 16 paragrafo 4, rivede, ove occorra, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, le risoluzioni prese in virtù del paragrafo 3 di detto articolo.
Il Consiglio di Direzione si compone del Presidente e di venticinque membri.3
Il Presidente è nominato dal Governo italiano.
I membri sono nominati dall’Assemblea generale. L’Assemblea può nominare un membro in più di quelli indicati nel capoverso 1, scegliendolo fra i giudici in carica della Corte internazionale di Giustizia.
Il mandato del Presidente e dei membri del Consiglio di Direzione dura cinque anni ed è rinnovabile.
Il membro del Consiglio di Direzione nominato in sostituzione di un membro il cui mandato non è scaduto termina il periodo di mandato del suo predecessore.
Con il consenso del presidente, ciascun membro può farsi rappresentare da una persona di sua scelta.
Il Consiglio di Direzione può chiamare a partecipare alle sue sedute, a titolo consultivo, rappresentanti di istituzioni od organizzazioni internazionali, quando i lavori dell’Istituto si riferiscono a materie concernenti queste istituzioni od organizzazioni.
Il Consiglio di Direzione è convocato dal Presidente, ogniqualvolta lo reputi utile, comunque almeno una volta l’anno.
Il Comitato Permanente si compone del Presidente e di cinque membri nominati dal Consiglio di Direzione fra i suoi membri.
I membri del Comitato Permanente resteranno in funzione durante cinque anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Permanente è convocato dal Presidente, ogniqualvolta lo reputi utile, comunque almeno una volta l’anno.
Il Tribunale amministrativo è competente per statuire sulle controversie fra l’Istituto e i suoi funzionari o impiegati, o i loro aventi diritto, relative segnatamente all’interpretazione o all’applicazione del Regolamento del personale4. Le controversie sorte da rapporti contrattuali fra l’Istituto e i terzi saranno sottoposte a questo Tribunale, in quanto tale competenza sia espressamente riconosciuta dalle parti nel contratto che dà luogo al litigio.
Il Tribunale è composto di tre membri titolari e d’un membro supplente, scelti fuori dell’Istituto e appartenenti, di preferenza, a nazionalità diverse. Essi sono eletti dall’Assemblea generale per la durata di cinque anni. In caso di vacanza, il Tribunale si completa per cooptazione.
Il Tribunale giudicherà, in prima e ultima istanza, applicando le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, come anche i principi generali del diritto. Esso potrà parimente statuire ex aequo et bono, qualora questa facoltà gli sia stata attribuita per accordo fra le parti.
Il Presidente del Tribunale, se considera una controversia fra l’Istituto e uno dei suoi funzionari o impiegati come d’importanza molto limitata, può statuire egli stesso o affidare la decisione a uno solo dei giudici del Tribunale.
Il Tribunale stabilirà esso stesso il suo regolamento di procedura.
I membri del Consiglio di Direzione, o del Tribunale amministrativo, il cui mandato scade per la decorrenza del termine, restano in funzione sino all’insediamento dei nuovi eletti.
La Segreteria comprende un Segretario generale nominato dal Consiglio di Direzione su proposta del Presidente, due Segretari generali aggiunti appartenenti a nazionalità diverse, parimente nominati dal Consiglio di Direzione, e funzionari e impiegati che saranno indicati dalle regole concernenti l’amministrazione dell’Istituto e il suo funzionamento interno, contenute nell’articolo 17.
Il Segretario generale e gli aggiunti sono nominati per un periodo di durata non superiore a cinque anni. Essi sono rieleggibili.
Il Segretario generale dell’Istituto è di diritto Segretario dell’Assemblea generale.
L’Istituto possiede una biblioteca posta sotto la direzione del Segretario generale.
Le lingue ufficiali dell’Istituto sono l’italiano, il tedesco, l’inglese, lo spagnolo e il francese.
Il Consiglio di Direzione prende i provvedimenti atti ad attuare i compiti enunciati nell’articolo 1.
Esso stabilisce il programma di lavoro dell’Istituto.5
Esso approva il rapporto annuale sull’attività dell’Istituto.
Esso decreta il disegno di bilancio preventivo e lo trasmette per approvazione all’Assemblea generale.
Qualsiasi Governo partecipante, come anche qualsiasi istituzione internazionale di carattere ufficiale, può presentare, indirizzandosi al Consiglio di Direzione, proposte intese allo studio di problemi relativi all’unificazione, all’armonizzazione o al coordinamento del diritto privato.
Qualsiasi istituzione o associazione internazionale, che ha per oggetto lo studio di problemi giuridici, può presentare al Consiglio di Direzione suggerimenti relativi a studi da intraprendere.
Il Consiglio di Direzione decide del seguito da dare alle proposte e ai suggerimenti così presentati.
Il Consiglio di Direzione può stabilire con altre organizzazioni intergovernative, come anche con i Governi non partecipanti, tutti i rapporti propri a garantire una collaborazione conforme ai loro fini rispettivi.
Il Consiglio di Direzione può deferire l’esame di problemi speciali a commissioni di giureconsulti particolarmente versati nello studio dei detti problemi.
Le commissioni saranno presiedute per quanto possibile dai membri del Consiglio di Direzione.
Dopo lo studio dei problemi da esso ritenuti come oggetto dei propri lavori, il Consiglio di Direzione approva, se è il caso, gli avamprogetti da sottoporre ai Governi.
Esso li trasmette, sia ai Governi partecipanti, sia alle istituzioni o associazioni che gli hanno presentato proposte o suggerimenti, domandando le loro opinioni sull’opportunità e sul contenuto delle disposizioni stabilite.
Fondandosi sulle risposte ricevute, il Consiglio di Direzione approva, se è il caso, i disegni definitivi.
Esso li trasmette ai Governi e alle istituzioni o associazioni che gli hanno presentato proposte o suggerimenti.
Il Consiglio di Direzione provvede, poi, ad assicurare la convocazione di una Conferenza diplomatica per l’esame dei disegni.
Il Presidente rappresenta l’Istituto.
Il potere esecutivo sarà esercitato dal Consiglio di Direzione.
1.6Le spese annue di esercizio e di mantenimento dell’Istituto saranno coperte dalle entrate iscritte nel bilancio di previsione dell’Istituto, che comprenderanno segnatamente il contributo ordinario di base del Governo italiano, promotore dell’Istituto, approvato dal Parlamento italiano e fissato dal Governo in 300 milioni annui di lire italiane a partire dal 1985; il contributo potrà essere riveduto a ogni scadenza triennale dalla legge d’approvazione del bilancio dello Stato italiano, così pure i contributi annui ordinari degli altri Governi partecipanti. 2. Ai fini della ripartizione, tra gli altri Governi partecipanti, delle aliquote delle spese annue non coperte dal contributo del Governo italiano o mediante entrate provenienti da altra fonte, i sopraccitati Governi verranno ripartiti in diverse categorie a ciascuna delle quali corrisponderà un determinato numero di unità. 3. Il numero di categorie, quello di unità corrispondenti a ogni categoria, l’importo di ogni unità così come la classificazione di ciascun Governo in una categoria saranno stabiliti dall’Assemblea generale, mediante risoluzione presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, su proposta di una Commissione nominata dall’Assemblea stessa. Per la classificazione va tenuto conto, tra l’altro, del reddito nazionale del paese rappresentato. 4. Le decisioni prese in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, possono essere rivedute, ogni tre anni mediante una nuova risoluzione dell’Assemblea generale, presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in occasione della decisione prevista nell’articolo 5 capoverso 3. 5. Le risoluzioni prese dall’Assemblea generale in virtù dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo saranno notificate dal Governo italiano a ciascun Governo partecipante. 6. Entro un anno dalla notificazione di cui al paragrafo 57del presente articolo, ogni Governo partecipante ha la facoltà di interporre reclami, alla prossima Assemblea generale, contro le risoluzioni relative alla propria classificazione. L’Assemblea generale si pronuncerà in merito mediante risoluzione, presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, che sarà notificata, tramite il Governo italiano, al Governo interessato. Quest’ultimo, tuttavia, potrà disdire la sua adesione all’Istituto secondo la procedura prevista nel capoverso 3 dell’articolo 19.
7.8I Governi partecipanti, in ritardo di più di due anni nel pagamento dei loro contributo, perdono il diritto di voto in seno all’Assemblea generale sino a quando avranno regolato la loro posizione. Inoltre, non sarà tenuto conto di questi Governi ai fini della maggioranza richiesta dall’articolo 19 del presente Statuto. 8. I locali necessari all’esercizio dei servizi dell’Istituto sono messi a disposizione dal Governo italiano. 9. In attesa che siano incassati i contributi dovuti dai Governi partecipanti e per fronteggiare sia le spese correnti sia quelle impreviste, è costituito un Fondo d’esercizio dell’Istituto. 10. Le norme concernenti il Fondo d’esercizio devono far parte del Regolamento dell’Istituto9. Esse saranno adottate e modificate dall’Assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
Le regole relative all’amministrazione dell’Istituto, al suo esercizio interno e allo statuto del personale saranno stabilite dal Consiglio di Direzione e dovranno essere approvate dall’Assemblea generale e comunicate al Governo italiano.
Le indennità di viaggio e di soggiorno dei membri del Consiglio di Direzione e delle commissioni di studi, come anche gli stipendi del personale della Segreteria e qualsiasi altra spesa amministrativa, saranno a carico del bilancio di previsione dell’Istituto.
L’Assemblea generale nominerà, su proposta del Presidente, uno o due commissari dei conti, incaricati del controllo finanziario dell’Istituto. La durata delle loro funzioni è di cinque anni. Qualora ne fossero nominati due, essi dovranno appartenere a nazionalità diverse.
Il Governo italiano non incorrerà in alcuna responsabilità, finanziaria o altra, per l’amministrazione dell’Istituto, né in alcuna responsabilità civile per l’esercizio dei servizi del medesimo e segnatamente verso il personale dell’Istituto.
L’impegno del Governo italiano concernente il contributo annuo e i locali dell’Istituto, conformemente all’articolo 16, è stipulato per la durata di sei anni. Esso rimarrà in vigore per un nuovo periodo di sei anni se il Governo italiano, almeno due anni prima della fine del periodo in corso, non avrà notificato agli altri Governi partecipanti la sua intenzione di farne cessare gli effetti. In tal caso, l’Assemblea generale sarà convocata dal Presidente, se è necessario, in seduta straordinaria.
Spetterà all’Assemblea generale, qualora essa decidesse la soppressione dell’Istituto, di prendere, senza pregiudicare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento10concernenti il Fondo d’esercizio, tutti i provvedimenti utili concernenti le proprietà acquistate dall’Istituto nel corso dei suo esercizio e, segnatamente, gli archivi e le raccolte di documenti e libri o periodici.
È, tuttavia inteso che, in tal caso, i terreni, gli edifici e gli oggetti mobili messi a disposizione dell’Istituto dal Governo italiano ritorneranno allo stesso.
Le modificazioni del presente Statuto, che fossero approvate dall’Assemblea generale, entreranno in vigore non appena saranno state approvate dalla maggioranza dei due terzi dei Governi partecipanti.
Ciascun Governo comunicherà per iscritto la sua approvazione al Governo italiano, che ne darà conoscenza agli altri Governi partecipanti, come anche al Presidente dell’Istituto.
Qualsiasi Governo, che non avesse approvato una modificazione del presente Statuto, potrà disdire la sua adesione entro sei mesi dall’entrata in vigore della modificazione. La disdetta avrà effetto dalla data della sua notificazione al Governo italiano, che ne darà conoscenza agli altri Governi partecipanti, come anche al Presidente dell’Istituto.
Qualsiasi Governo che intende aderire al presente Statuto notificherà per iscritto la sua adesione al Governo italiano.
L’adesione sarà data per sei anni; essa sarà tacitamente rinnovata di sei in sei anni, salvo disdetta presentata per iscritto un anno prima della scadenza di ciascun periodo.
Le adesioni e le disdette saranno notificate ai Governi partecipanti da parte del Governo italiano.
Il presente Statuto entrerà in vigore non appena sei Governi almeno avranno notificato la loro adesione al Governo italiano.
Il presente Statuto, che porterà la data del 15 marzo 1940, resterà depositato negli archivi del Governo italiano. Copia del testo certificata conforme sarà trasmessa, per cura del Governo italiano, a ciascun Governo partecipante.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 29 agosto | 2008 A | 29 agosto | 2008 |
| Argentina | 5 aprile | 1972 | 5 aprile | 1972 |
| Australia | 20 marzo | 1973 | 20 marzo | 1973 |
| Austria | 10 agosto | 1948 | 10 agosto | 1948 |
| Belgio | 20 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Bolivia | 22 aprile | 1940 | 22 aprile | 1940 |
| Brasile | 12 gennaio | 1993 | 12 gennaio | 1993 |
| Bulgaria | 22 giugno | 1940 | 22 giugno | 1940 |
| Canada | 2 marzo | 1968 | 2 marzo | 1968 |
| Ceca, Repubblica | 12 dicembre | 1992 | 12 dicembre | 1992 |
| Cile | 12 maggio | 1982 | 12 maggio | 1982 |
| Cina | 1° agosto | 1985 | 1° gennaio | 1986 |
| Cipro | 1° gennaio | 1999 | 1° gennaio | 1999 |
| Colombia | 26 aprile | 1940 | 26 aprile | 1940 |
| Corea (Sud) | 25 giugno | 1981 | 25 giugno | 1981 |
| Croazia | 1° gennaio | 1996 | 1° gennaio | 1996 |
| Cuba | 14 ottobre | 1940 | 14 ottobre | 1940 |
| Danimarca | 5 giugno | 1940 | 5 giugno | 1940 |
| Egitto | 25 dicembre | 1951 | 25 dicembre | 1951 |
| Estonia | 10 dicembre | 2001 | 10 dicembre | 2001 |
| Finlandia | 5 maggio | 1940 | 5 maggio | 1940 |
| Francia | 3 agosto | 1948 | 3 agosto | 1948 |
| Germania | 9 febbraio | 1973 | 9 febbraio | 1973 |
| Giappone | 19 dicembre | 1953 | 19 dicembre | 1953 |
| Grecia | 20 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| India | 28 settembre | 1950 | 28 settembre | 1950 |
| Indonesia | 22 dicembre | 2008 A | 22 dicembre | 2008 |
| Iran | 4 aprile | 1951 | 4 aprile | 1951 |
| Iraq | 3 maggio | 1973 | 3 maggio | 1973 |
| Irlanda | 18 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Israele | 8 aprile | 1954 | 8 aprile | 1954 |
| Italia | 15 giugno | 1957 | 15 giugno | 1957 |
| Lettonia | 1° gennaio | 2006 | 1° gennaio | 2006 |
| Lituania | 1° gennaio | 2007 | 1° gennaio | 2007 |
| Lussemburgo | 10 settembre | 1973 | 10 settembre | 1973 |
| Malta | 27 settembre | 1993 | 27 settembre | 1993 |
| Messico | 6 maggio | 1940 | 6 maggio | 1940 |
| Mongolia | 21 aprile | 2023 A | 21 aprile | 2023 |
| Nicaragua | 20 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Nigeria | 29 ottobre | 1964 | 29 ottobre | 1964 |
| Norvegia | 16 luglio | 1951 | 16 luglio | 1951 |
| Paesi Bassi | 14 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Pakistan | 30 maggio | 1964 | 30 maggio | 1964 |
| Paraguay | 4 maggio | 1940 | 4 maggio | 1940 |
| Polonia | 1° gennaio | 1979 | 1° gennaio | 1979 |
| Portogallo | 18 maggio | 1949 | 18 maggio | 1949 |
| Regno Unito | 24 settembre | 1948 | 24 settembre | 1948 |
| Romania | 20 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Russia | 1° gennaio | 1990 | 1° gennaio | 1990 |
| San Marino | 4 febbraio | 1945 | 4 febbraio | 1945 |
| Santa Sede | 19 aprile | 1945 | 19 aprile | 1945 |
| Serbia | 13 aprile | 2001 | 13 aprile | 2001 |
| Singapore | 1° marzo | 2023 A | 1° marzo | 2023 |
| Slovacchia | 13 gennaio | 1993 | 13 gennaio | 1993 |
| Slovenia | 30 gennaio | 1995 | 30 gennaio | 1995 |
| Spagna | 13 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Stati Uniti | 13 marzo | 1964 | 13 marzo | 1964 |
| Sudafrica | 27 aprile | 1971 | 27 aprile | 1971 |
| Svezia | 12 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Svizzera | 20 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Tunisia | 1° gennaio | 1980 | 1° gennaio | 1980 |
| Turchia | 21 ottobre | 1951 | 21 ottobre | 1951 |
| Ungheria | 20 aprile | 1940 | 21 aprile | 1940 |
| Uruguay | 23 aprile | 1940 | 23 aprile | 1940 |
| Venezuela | 15 maggio | 1940 | 15 maggio | 1940 |
RU 1964 465 ↩
Nuovo testo adottato dall’Assemblea generale dell’Istituto il 18 feb. 1969 e entrato in vigore per tutti gli Stati partecipanti il 29 set. 1969 (RU 1977 286n. I). ↩
Nuovo testo adottato dall’Assemblea generale dell’Istituto il 12 dic. 1989 ed entrato in vigore per la Svizzera il 26 mar. 1993 (RU 2007 3471). ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
Nuovo testo adottato dall’Assemblea generale dell’Istituto il 18 feb. 1969 e entrato in vigore per tutti gli Stati partecipanti il 29 set. 1976 (RU 1977 286 n. I). ↩
Nuovo testo adottato dall’Assemblea generale dell’Istituto il 9 nov. 1984 e entrato in vigore per tutti gli Stati partecipanti il 13 gen. 1986 (RU 1986 473n. I). ↩
Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Nuovo testo adottato dall’Assemblea generale dell’Istituto il 18 feb. 1969 e entrato in vigore per tutti gli Stati partecipanti il 29 set. 1916 (RU 1977 286n. I). ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.202",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467",
"documentDate": "1940-03-15",
"inForceSince": "1940-04-21"
},
"content": {
"number": "0.202",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.202",
"hash": "dfb3845486eba7a390a779d6d7c0c4eaecc549aae9101c643ede6eddce973e3f",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.202",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:58.075Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467/20240923/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1964-471_466_467-20240923-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467",
"documentDate": "1940-03-15",
"inForceSince": "1940-04-21",
"manifestations": [
{
"title": "Grundstatut des Internationalen Instituts für die Vereinheitlichung des Privatrechts vom 15. März 1940",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467/20240923/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1964-471_466_467-20240923-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467/20240923/de/xml"
},
{
"title": "Statut organique de l'Institut international pour l'Unification du droit privé, du 15 mars 1940",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467/20240923/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1964-471_466_467-20240923-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467/20240923/fr/xml"
},
{
"title": "Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, del 15 marzo 1940",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467/20240923/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1964-471_466_467-20240923-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467/20240923/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1964/471_466_467/20240923/it/xml"
}
}