0.193.417.63Bilateral International Treaty7 août 1930
0.193.417.63
RU 46 486 e CS 11 357; FF 1929 I 311 ediz. ted. 321 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 9 dicembre 1928
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19292
Istrumenti di ratificazione scambiati il 7 agosto 1930
Entrato in vigore il 7 agosto 1930
(Stato 7 agosto 1930)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Turca,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli di amicizia che uniscono la Svizzera e la Turchia e di sottoporre a un regolamento pacifico le vertenze che dovessero sorgere tra i due paesi,
hanno risolto di conchiudere un trattato a questo scopo ed hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le parti contraenti si impegnano a sottoporre, a domanda di una di esse, ad una procedura di conciliazione e, dato il caso, a una procedura di regolamento giudiziario o arbitrale tutte le controversie che non avessero potuto essere risolte in via diplomatica entro un termine ragionevole e a proposito delle quali le parti si contestassero reciprocamente un diritto, e specialmente le controversie che hanno per oggetto:
Le disposizioni che precedono non s’applicano alle controversie che, a parere d’una delle parti, dipendessero, secondo i principi del diritto internazionale, esclusivamente dalla sua sovranità o rientrassero, secondo i trattati in vigore fra esse, nella sua esclusiva competenza. Tuttavia, l’altra parte potrà, se essa è di opposto parere, far decidere preliminarmente dalla corte permanente di giustizia internazionale4se la controversia è di competenza di essa, quale risulta dal presente trattato.5
Il fatto per una delle parti di accettare puramente e semplicemente il ricorso a una procedura di conciliazione non pregiudica il suo diritto di declinare, nelle condizioni previste nel capoverso precedente, una domanda di regolamento giudiziario o arbitrale nel senso degli articoli 6 a 8 del presente trattato.
Le parti contraenti avranno sempre la facoltà di convenire che una controversia sarà regolata direttamente in via giudiziaria o arbitrale, senza ricorrere all’esperimento preliminare di conciliazione.
La procedura di conciliazione sarà affidata a una commissione permanente di tre membri.
Le parti contraenti nomineranno ciascuna un membro a loro piacimento e designeranno, di comune accordo, il terzo membro, che sarà di pieno diritto il presidente della commissione permanente di conciliazione. Il presidente non dev’essere né cittadino degli Stati contraenti né avere il suo domicilio nel loro territorio o trovarsi al loro servizio.
La commissione sarà costituita entro sei mesi a contare dall’attuazione del presente trattato.
Ove la nomina del presidente non sia fatta entro questo termine di sei mesi o, in caso di ritiro o di morte, nei tre mesi a contare dalla vacanza del seggio, essa sarà eseguita, ove occorra, a domanda di una sola delle parti, dal presidente della corte permanente di giustizia internazionale6o, se quest’ultimo è cittadino di uno degli Stati contraenti, dal vicepresidente o, se anche questo si trova nello stesso caso, dal membro più anziano della corte che non sia cittadino di uno degli Stati contraenti.
I membri della commissione sono nominati per tre anni, ma il loro mandato è considerato rinnovato per un nuovo periodo di tre anni, e così di seguito, ove nessuna delle parti s’opponga al suo rinnovamento.
Le parti contraenti si riservano la facoltà di aggregare alla commissione di conciliazione, in ciascun caso particolare, due altri membri che sarebbero designati di comune accordo e siederebbero nella commissione, fino alla chiusura del procedimento, con diritti pari a quelli dei membri già in funzione.
La commissione di conciliazione ha il compito di chiarire le questioni controverse e di formulare, in un rapporto, delle proposte per il componimento della vertenza.
La commissione è adita mediante istanza diretta al suo presidente da una delle parti contraenti. La parte attrice informerà in precedenza la controparte della sua intenzione di ricorrere all’esperimento della conciliazione. Se, nel termine di tre mesi a contare da questo avviso, la parte convenuta non abbia presentato eccezioni in conformità dell’articolo 1, capoverso 2, del presente trattato, la commissione potrà essere validamente adita della vertenza.
La commissione di conciliazione presenterà il suo rapporto entro sei mesi a contare dal giorno in cui è stata adita della vertenza, salvo che le parti contraenti decidano, di comune accordo, d’abbreviare o di prorogare questo termine.
Un esemplare del rapporto sarà consegnato a ciascuna delle parti. Il rapporto non ha, né per quanto concerne l’esposizione dei fatti, né per quanto concerne le considerazioni giuridiche, il carattere di una sentenza arbitrale.
La commissione fisserà il termine entro il quale le parti dovranno pronunciarsi di fronte alle sue proposte. Questo termine non supererà tuttavia la durata di tre mesi.
Salvo stipulazione contraria dei presente trattato, la procedura di conciliazione è retta dalle norme contenute nel titolo 111 della convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19077per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Ove una delle parti contraenti non accetti le proposte della commissione di conciliazione o non si pronunci entro il termine fissato nel suo rapporto, ciascuna di esse potrà chiedere che la vertenza sia sottoposta, in via di compromesso, alla corte permanente di giustizia internazionale8.
Le parti contraenti si riservano la facoltà di sottoporre di comune accordo, per via di compromesso, la vertenza a un tribunale sedente sotto gli auspici della corte permanente d’arbitrato.
In mancanza della costituzione di un tribunale arbitrale per accordo delle parti entro il termine di tre mesi a contare dal giorno in cui esse hanno convenuto di ricorrere all’arbitrato, il tribunale arbitrale si comporrà di cinque arbitri scelti nell’elenco della corte permanente di arbitrato all’Aja. Le parti nomineranno, ciascuna, un arbitro a loro piacimento; esse designeranno gli altri tre di comune accordo e, fra questi, il capoarbitro. 1 tre arbitri non dovranno né essere cittadini delle parti contraenti né avere il loro domicilio nel loro territorio né trovarsi al loro servizio. Ove la nomina degli arbitri da designare in comune o la designazione del capoarbitro non avvenga nei tre mesi a contare dal giorno in cui le parti hanno convenuto di ricorrere all’arbitrato, si procederà alle nomine in conformità dell’articolo 45 della convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19079per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Salvo disposizione contraria del presente trattato, la procedura arbitrale è retta dalle norme contenute nel capitolo III della convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190710per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Il compromesso previsto negli articoli 6 e 7 sarà attuato mediante scambio di note fra i due governi.
Ove il compromesso non sia stabilito entro il termine di tre mesi a contare dal giorno in cui una delle parti ha notificato all’altra la sua intenzione di ricorrere a un regolamento giudiziario o a contare dal giorno in cui le due parti hanno convenuto di ricorrere a un arbitrato, la corte permanente di giustizia internazionale11o il tribunale arbitrale giudicherà fondandosi sulle pretese formulate dalle parti.
Durante il corso della procedura di conciliazione ovvero della procedura giudiziaria o arbitrale, le parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura che possa pregiudicare sia l’accettazione delle proposte della commissione di conciliazione, sia l’esecuzione del giudizio della corte permanente di giustizia internazionale12o della sentenza del tribunale arbitrale.
Le contestazioni che sorgessero circa l’esecuzione d’una sentenza giudiziaria o arbitrale ovvero circa l’interpretazione del presente trattato potranno, salve restando le norme dell’articolo 1, capoversi 2 e 3, essere sottoposte alla corte permanente di giustizia internazionale13a richiesta di una sola delle parti.
Le disposizioni del presente trattato non saranno applicabili alle controversie anteriori allo scambio degli atti di ratificazione, anche se esse sono in rapporto coi trattati attualmente esistenti fra le parti contraenti. Resta tuttavia inteso che le controversie che potessero risultare dai detti trattati, a contare dall’attuazione del presente trattato, rimangono sottoposte alle disposizioni in esso previste.
Il presente trattato sarà ratificato. Gli atti di ratificazione saranno scambiati, a Berna, nel più breve termine possibile.
Il trattato è conchiuso per la durata di cinque anni a contare dallo scambio delle ratificazioni. Qualora non sia disdetto sei mesi prima dello spirare di questo termine, esso rimarrà in vigore fino alla scadenza d’un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui una delle parti abbia notificato all’altra la sua intenzione di farne cessare gli effetti.
In fede di che , i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente trattato in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto ad Angora, il nove dicembre millenovecentoventotto.
| Henri Martin | A. Chevki Veli |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 46 485 ↩
Nuovo testo giusta il Prot. del 1ogiu. 1933, approvato dall’AF il 12 ott. 1933 (RU 51 477 476; FF 1933 II 42 ediz. ted. 43 ediz. franc.). Gli strumenti di ratificazione sono stati scambiati il 7 mag. 1935. Il Prot. è entrato in vigore lo stesso giorno. ↩
Ora: la Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Nuovo testo giusta il Prot. del 1ogiu. 1933, approvato dall’AF il 12 ott. 1933 (RU 51 477 476; FF 1933 II 42 ediz. ted. 43 ediz. franc.). Gli strumenti di ratificazione sono stati scambiati il 7 mag. 1935. Il Prot. è entrato in vigore lo stesso giorno. ↩
La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr. 1946 dall’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la seconda nota all’art. 1. ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la seconda nota all’art. 1. ↩
Vedi la seconda nota all’art. 1. ↩
Vedi la seconda nota all’art. 1. ↩
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