0.193.417.41Bilateral International Treaty7 juin 1930
0.193.417.41
RU 46 320 e CS 11 255; FF 1929 III 354 ediz. ted. 378 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 20 settembre 1929
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19302
Istrumenti di ratificazione scambiati il 7 giugno 1930
Entrato in vigore il 7 giugno 1930
(Stato 7 giugno 1930)
Il Consiglio federale svizzero
e
il presidente della repubblica Cecoslovacca,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia che esistono fra i due paesi e di contribuire al mantenimento della pace generale applicando, nei loro rapporti reciproci, il più largamente possibile i principi consacrati dal patto della Società delle Nazioni e specialmente dal suo articolo XIII,
fondandosi sull’articolo XXI del patto stesso,
hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato generale di conciliazione, di regolamento giudiziario e d’arbitrato e hanno designato a questo scopo quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Tutti i litigi, di qualunque natura essi siano, a proposito dei quali le parti contraenti si contestassero reciprocamente un diritto e che non fossero potuti essere regolati all’amichevole coi procedimenti diplomatici ordinari saranno sottoposti per il giudizio sia alla corte permanente di giustizia internazionale3, sia a un tribunale arbitrale, come è previsto qui appresso.
È inteso che i litigi suddetti comprendono specialmente quelli che sono contemplati dall’articolo 36 dello statuto della corte permanente di giustizia internazionale4.
Se, secondo la legislazione interna di una delle parti, il litigio dipende, quanto al suo oggetto, dalla competenza delle autorità giudiziarie o amministrative di essa parte, non sarà sottoposto alle procedure previste dal presente trattato se non dopo la decisione definitiva emanata, entro un termine ragionevole, dall’autorità competente.
La parte che, in questo caso, voglia ricorrere alle procedure contemplate nel presente trattato, dovrà notificare all’altra parte questa sua intenzione, entro il termine di un anno a contare dalla decisione di cui si tratta.
Prima di qualsiasi procedura innanzi alla corte permanente di giustizia internazionale5o prima di qualsiasi procedura arbitrale, la vertenza dovrà, a richiesta di una delle parti, essere sottoposta, a scopo di conciliazione, a una commissione permanente, detta «Commissione permanente di conciliazione».
La commissione permanente di conciliazione sarà composta di cinque membri e sarà costituita come segue: Le parti contraenti nomineranno, ciascuna, un commissario a loro grado e designeranno, di comune accordo, i tre altri e, tra questi ultimi, il presidente della commissione. Questi tre commissari non dovranno né essere sudditi delle parti contraenti, né avere il loro domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio. Dovranno essere tutti e tre di nazionalità diversa.
I commissari saranno nominati per tre anni; il loro mandato è rinnovabile. Essi rimarranno in carica fino alla loro sostituzione e, in ogni caso, fino al compimento dei loro lavori in corso allo spirare del loro mandato.
Si dovrà provvedere, nel più breve termine possibile, e seguendo il modo di nomina prescritto, alla sostituzione dei membri che venissero a mancare in seguito a morte, a dimissioni o ad altro impedimento.
Qualora uno dei membri della commissione di conciliazione designati in comune dalle parti contraenti fosse momentaneamente impedito di partecipare al lavori della commissione in seguito a malattia o a qualsiasi altra circostanza, le parti s’intenderanno per designare un supplente che siederà temporaneamente al suo posto. Se la designazione di questo supplente non avviene nel termine di tre mesi a contare dalla vacanza temporanea del seggio, si procederà conformemente all’articolo 5 dei presente trattato.
La commissione di conciliazione sarà costituita nel sei mesi che seguiranno l’entrata in vigore del presente trattato.
Qualora la nomina dei membri da designare in comune non avvenisse entro il termine suddetto o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza dei seggio, si procederà alle nomine in conformità dell’articolo 45 della convenzione dell’Aia del 18 ottobre 19076per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La commissione di conciliazione sarà adita mediante richiesta diretta al Presidente dalle due parti agenti di comune accordo o, mancando quest’ultimo, dall’una o dall’altra delle parti.
La richiesta, dopo aver esposto sommariamente l’oggetto della lite, conterrà l’invito alla commissione di prendere i provvedimenti atti a condurre a una conciliazione.
Se la richiesta emana da una sola delle parti, essa sarà notificata da quest’ultima senza indugio all’altra parte.
Entro un termine di quindici giorni dalla data in cui una delle parti contraenti avrà portato una vertenza davanti alla commissione di conciliazione, ciascuna delle parti potrà, per l’esame di questa vertenza, sostituire il membro permanente designato da essa con una persona che possieda una competenza speciale in materia. La parte che volesse far uso di questo diritto ne avvertirà immediatamente l’altra parte; quest’ultima avrà la facoltà di usare del medesimo diritto entro un termine di quindici giorni a contare dalla data in cui le sarà giunto l’avviso.
Ciascuna parte si riserva di nominare immediatamente un supplente per sostituire temporaneamente il membro permanente designato da essa che, in seguito a malattia o a un’altra circostanza qualsiasi, si trovasse momentaneamente impedito di partecipare ai lavori della commissione.
La commissione di conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni che sono oggetto della vertenza, di raccogliere a questo scopo tutte le informazioni utili, mediante inchiesta o in altro modo e di sforzarsi di conciliare le parti. Essa potrà esaminare l’affare, esporre alle parti le condizioni dell’intesa che le sembrasse conveniente e assegnare loro un termine per pronunziarsi.
Alla fine de’ suoi lavori, la commissione stenderà un processo verbale constatante, secondo il caso, o che le parti si sono messe d’accordo e, se occorre, le condizioni dell’accordo stesso, o che le parti non si sono potute conciliare.
I lavori della commissione dovranno, salvo che le parti non convengano diversamente, essere ultimati nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la commissione sarà stata investita della lite.
Salvo stipulazione speciale contraria, la commissione di conciliazione regolerà essa stessa la sua procedura che, in tutti i casi, dovrà essere contraddittoria. In materia d’inchieste, la commissione, ove non risolva altrimenti all’unanimità, si conformerà alle disposizioni del titolo III (commissioni internazionali d’inchiesta) della convenzione dell’Aia del 18 ottobre 19077per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La commissione di conciliazione si riunirà, salvo accordo contrario tra le parti, nel luogo designato dal suo presidente.
I lavori della commissione di conciliazione non sono pubblici8se non in virtù d’una decisione presa dalla commissione con il consenso delle parti.
Le parti contraenti saranno rappresentate presso la commissione di conciliazione da agenti aventi la missione di servire da mediatori tra esse e la commissione; esse potranno, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da periti nominati da loro a questo scopo e chiedere che tutte le persone la cui testimonianza sembrasse loro utile siano sentite dalla commissione.
La commissione avrà, dal canto suo, la facoltà di domandare delle spiegazioni orali agli agenti, consiglieri e periti delle due parti, come pure a tutte le persone ch’essa stimasse utile far comparire con il consenso del loro Governo.
Con riserva dell’articolo 99del presente trattato, le decisioni della commissione di conciliazione saranno prese a maggioranza di voti.
La commissione non potrà prendere nessuna decisione sul merito del litigio se non sono stati debitamente convocati tutti i membri e se il presidente e due altri membri almeno non sono presenti.
Le parti contraenti s’impegnano a facilitare i lavori della commissione di conciliazione e, in particolare, a fornirle, nella più larga misura possibile, tutti i documenti e informazioni utili, come pure a usare dei mezzi di cui dispongono per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e all’audizione di testi o di periti e a visite oculari.
Nel tempo in cui durano i lavori della commissione di conciliazione, ciascuno dei membri riceverà un’indennità il cui ammontare sarà fissato, di comune accordo, tra le parti contraenti.
Ciascuna parte sopporterà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese comuni della commissione.
In mancanza di componimento davanti la commissione di conciliazione, il litigio sarà sottoposto, per via di compromesso, alla corte permanente di giustizia internazionale10nelle condizioni e secondo la procedura prevista dal suo statuto.
In mancanza d’accordo tra le parti sul compromesso e dopo il preavviso di un mese, l’una o l’altra delle parti avrà la facoltà di portare direttamente, per via di richiesta, il litigio davanti alla corte permanente di giustizia internazionale11.
Tuttavia, le parti avranno sempre la libertà di convenire che il litigio venga differito a un tribunale arbitrale nelle condizioni e secondo la procedura previste dalla convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190712per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.
Tutte le liti che non siano quelle previste all’articolo 1, che sorgessero tra le parti contraenti e non potessero essere risolte, in un termine ragionevole, con i procedimenti diplomatici ordinari, saranno sottoposte alla commissione permanente di conciliazione. In questo caso si procederà conformemente agli articoli 6 a 15 del presente trattato.
Se le Parti non possono essere conciliate, la lite sarà, a richiesta d’una sola di esse, sottoposta per la decisione a un tribunale arbitrale che, in mancanza d’altro accordo tra le parti, sarà composto di cinque membri designati, per ogni singolo caso particolare, secondo il metodo previsto negli articoli 4 e 5 del presente trattato, per quanto concerne la commissione di conciliazione.
Le Parti si riservano, tuttavia, la facoltà di sottoporre il litigio, di comune accordo, alla corte permanente di giustizia internazionale13, che statuiràex aequo et bono.
Qualora fosse necessario ricorrere all’arbitrato, le parti contraenti si impegnano a conchiudere, entro un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui una delle parti avrà diretto all’altra la domanda d’arbitrato, un compromesso speciale concernente l’oggetto della lite, come pure le modalità della procedura.
Ove questo compromesso non possa essere conchiuso nel termine previsto, vi si supplirà obbligatoriamente in conformità alla procedura indicata nel titolo IV della convenzione dell’Aia del 18 ottobre 190714per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Nel caso in cui il litigio fosse sottoposto alla corte permanente di giustizia internazionale15, si procederà conformemente alle disposizioni dello statuto di questa corte.
Le parti contraenti s’impegnano ad astenersi, durante il corso di una procedura aperta in virtù delle disposizioni del presente trattato, da qualsiasi misura che possa avere una ripercussione sull’esecuzione della decisione giudiziaria od arbitrale o sull’accettazione delle proposte della commissione permanente di conciliazione e, in generale, a non procedere a nessun atto, di qualsiasi natura esso fosse, tale da aggravare o da estendere il litigio.
In tutti i casi e, specialmente, quando la questione sulla quale le parti sono divise risulti da atti già eseguiti o che stanno per esserlo, la corte di giustizia o il tribunale arbitrale costituito di comune accordo indicheranno, entro il più breve termine possibile, quali misure provvisorie debbano essere prese. Le parti s’impegnano a conformarsi alle misure provvisorie in tal modo indicate.
Se la commissione di conciliazione è adita del litigio, essa potrà raccomandare alle parti le misure provvisorie che reputi utili.
Se la sentenza giudiziaria od arbitrale dichiarasse che una decisione presa o una misura ordinata da un’istanza giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dipendente da una delle parti contraenti si trova intieramente o parzialmente in opposizione con il diritto internazionale e se il diritto costituzionale di questa parte non permettesse o permettesse solo imperfettamente d’eliminare le conseguenze della decisione o misura di cui si tratta, le parti convengono che si dovrà dare, con la sentenza giudiziaria o arbitrale, alla parte lesa una soddisfazione equa.
Le disposizioni dei presente trattato non si applicano ai litigi provocati da fatti anteriori alla sua entrata in vigore e appartenenti al passato.
I litigi per la cui soluzione è prevista una procedura speciale da altre convenzioni in vigore tra le parti contraenti saranno risolte conformemente alle stipulazioni di queste convenzioni.
I litigi relativi all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato saranno sottoposti, mediante semplice richiesta, alla corte permanente di giustizia internazionale16.
Il presente trattato sarà ratificato nel più breve tempo possibile e gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berna.
Il trattato è conchiuso per la durata di dieci anni a contare dalla data dello scambio delle ratificazioni. Se non è disdetto sei mesi avanti lo spirare di questo termine, si considererà come rinnovato per un periodo di dieci anni, e così di seguito.
Se allo spirare del presente trattato si trova pendente una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria, essa seguirà il suo corso, in conformità delle stipulazioni del trattato stesso o di qualsiasi altra convenzione che le parti avessero stabilito di sostituirgli.
In fede di che , i plenipotenziari di cui sopra hanno firmato il presente trattato.Fatto a Ginevra, in doppio esemplare, il venti settembre mille novecento ventinove.
| Motta | Benes |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 46 319 ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota 3 alla pag. 1. ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0 . 193.212 ↩
Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Vedi la nota 3 alla pag. 1. ↩
Vedi la nota 3 alla pag. 1. ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota 3 alla pag. 1. ↩
RS 0 . 193.212 ↩
Vedi la nota 3 alla pag. 1. ↩
Vedi la nota 3 alla pag. 1. ↩
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