0.193.416.63Bilateral International Treaty27 août 1926
0.193.416.63
CS 11 334; FF 1926 I 525 ediz. ted. 561 ediz. franc.
Traduzione
Conchiuso il 3 febbraio 1926
Approvato dall’Assemblea federale il 25 giugno 19261
Istrumenti di ratificazione scambiati il 27 agosto 1926
Entrato in vigore il 27 agosto 1926
(Stato 27 agosto 1926)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re di Rumenia,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono la Svizzera e la Rumenia e di risolvere in via di conciliazione, di regolamento giudiziario o d’arbitrato le controversie che potessero nascere fra i due Paesi,
hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno nominato loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno stipulato quanto segue:
Tutte le divergenze che sorgessero tra i due Stati, di qualunque natura esse siano, e che non si fossero potute risolvere in via diplomatica ordinaria entro un termine ragionevole, prima di qualsiasi procedura davanti la Corte permanente di Giustizia internazionale2e prima di aver ricorso all’arbitrato, saranno sottoposti, per raggiungere la conciliazione, ad una commissione internazionale permanente, detta Commissione permanente di conciliazione, costituita in conformità del presente trattato.
Tuttavia, ognuna delle Parti contraenti resterà libera di sottrarre all’applicazione del presente trattato le controversie che concernono direttamente od indirettamente le questioni inerenti alla loro integrità territoriale o alle loro frontiere attuali.
Le Parti contraenti conserveranno, d’altra parte, la libertà di convenire che una determinata controversia venga direttamente regolata dalla Corte permanente di Giustizia internazionale3o per via di arbitrato, senza sperimentare la conciliazione.
Allorché trattasi di una vertenza che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, è di competenza dei tribunali nazionali di quest’ultima, la vertenza non sarà sottoposta alla procedura prevista dal presente trattato che allorché la sentenza data dall’autorità giudiziaria nazionale competente avrà acquistato forza di cosa giudicata.
La Commissione permanente di conciliazione prevista nell’articolo 1 sarà composta di cinque membri che saranno designati come segue: le Parti contraenti nomineranno ciascuna un commissario scelto fra i loro rispettivi connazionali e designeranno, di comune accordo, i tre altri commissari fra i cittadini di altri Stati; questi tre commissari dovranno essere di nazionalità differente e, fra essi, le Parti contraenti, designeranno il Presidente della Commissione.
I commissari sono nominati per tre anni; il loro mandato può essere rinnovato. Essi resteranno in carica fino a che saranno sostituiti, in ogni caso fino al termine dei lavori in corso al momento della scadenza del loro mandato.
Si provvederà, nel più breve termine possibile e seguendo la procedura fissata per le nomine, alle vacanze causate da decesso o da dimissioni.
La Commissione permanente di conciliazione sarà costituita entro tre mesi dallo scambio delle ratificazioni del presente trattato.
Qualora la nomina dei commissari da designarsi in comune non avvenga entro il termine indicato o, in caso di sostituzione, entro tre mesi dalla data in cui il seggio è rimasto vacante, a domanda di una delle Parti, le designazioni necessarie saranno fatte dal Presidente della Corte permanente di Giustizia internazionale4o, se questi è cittadino di uno degli Stati contraenti, dal Vicepresidente o, se anche quest’ultimo si trova nello stesso caso, dal membro anziano per età della Corte.
La vertenza sarà sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione con istanza presentata al Presidente dalle due Parti di comune accordo o, in mancanza di ciò, dall’una o dall’altra delle Parti.
L’istanza, esposto sommariamente l’oggetto della controversia, conterrà l’invito alla Commissione di procedere a tutte le misure atte a condurre ad una conciliazione.
Se l’istanza emana da una sola delle Parti, sarà da quest’ultima notificata immediatamente alla Parte avversaria.
La Commissione permanente di conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni controverse, di raccogliere a questo fine tutte le informazioni utili per mezzo d’inchiesta o in altro modo e di adoperarsi per conciliare le Parti. Essa potrà, esaminata la vertenza, proporre alle Parti i termini di un accordo che stimasse conveniente e fissare loro un termine per pronunciarsi su di esso.
Alla fine dei lavori, la Commissione stenderà un processo verbale il quale constati se le Parti hanno concluso un accordo e, dato il caso, a quali condizioni, oppure se le Parti stesse non hanno potuto essere conciliate.
Qualora le Parti non convengano diversamente, i lavori della Commissione dovranno essere compiuti entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza è stata sottoposta alla Commissione.
Salvo stipulazione speciale contraria, la Commissione permanente di conciliazione fisserà essa stessa la procedura da seguire, la quale dovrà, in ogni caso, essere in forma di contraddittorio. In materia d’inchieste, la Commissione, se non decide altrimenti all’unanimità, si conformerà alle disposizioni del titolo III (Commissioni internazionali d’inchiesta) della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19075per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La Commissione permanente di conciliazione si riunirà, salvo accordo contrario tra le Parti, nel luogo designato da suo Presidente.
I lavori della Commissione permanente di conciliazione non sono pubblici, salvo decisione contraria presa dalla Commissione col consenso delle Parti.
Le Parti saranno rappresentate presso la Commissione permanente di conciliazione da agenti cui spetterà il compito di essere mediatori fra esse e la Commissione; potranno, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da periti da esse nominati a questo scopo e chiedere l’audizione di tutte le persone di cui sembrasse loro utile la testimonianza.
La Commissione, da parte sua, avrà facoltà di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consiglieri e periti delle due Parti, come pure a tutte le persone che essa, col consenso del loro Governo, stima utile citare.
Salvo disposizione contraria del presente trattato, le decisioni della Commissione permanente di conciliazione saranno prese a maggioranza di voti.
Le Parti contraenti s’impegnano a facilitare i lavori della Commissione permanente di conciliazione e, in particolare, a fornirle nella più larga misura possibile tutti i documenti e tutte le informazioni utili, nonché ad usare i mezzi di cui essa dispone per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e all’audizione di testimoni o periti, nonché a visite sopra luogo.
Durante il corso dei lavori della Commissione permanente di conciliazione, ciascuno dei commissari designati in comune riceverà una indennità il cui ammontare sarà fissato di comune accordo tra le Parti contraenti, che ne assumono le spese in parti eguali.
Mancando la conciliazione davanti la Commissione permanente di conciliazione, ciascuna delle Parti potrà domandare che la vertenza sia sottoposta alla Corte permanente di Giustizia internazionale6.
Nei casi in cui, a parere della Corte, la vertenza non fosse d’ordine giuridico, le Parti convengono che essa sarà risolta ex aequo et bono.
Le Parti contraenti possono decidere, di comune accordo, di portare la vertenza davanti un Tribunale arbitrale che, salvo accordo contrario, sarà composto di cinque membri, designati secondo il modo indicato agli articoli 3 e 4 del presente trattato per quanto concerne la Commissione permanente di conciliazione e che applicherà la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19077per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Le Parti contraenti stabiliscono, in ogni singolo caso, un compromesso speciale determinante esattamente l’oggetto della vertenza, le competenze particolari che potessero essere conferite alla Corte permanente di Giustizia internazionale8o al Tribunale arbitrale previsto all’articolo precedente.
Il compromesso è stabilito mediante scambio di note tra i Governi delle Parti contraenti. Esso è interpretato in tutti i punti dalla Corte di Giustizia o dal Tribunale arbitrale.
Se il compromesso non è stabilito entro i sei mesi a contare dal giorno in cui è stata fatta a una delle Parti la proposta di regolare la vertenza in via giudiziaria, ciascuna Parte può adire la Corte di Giustizia, mediante semplice richiesta. Nel caso in cui le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale e non riescono nei sei mesi che seguono il ricevimento della domanda d’arbitrato a intendersi circa il testo del compromesso, si applicherà senz’altro la procedura prevista al titolo IV della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19079per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La sentenza pronunciata dalla Corte permanente di Giustizia internazionale10o dal Tribunale arbitrale sarà eseguita dalle Parti in buona fede.
Le difficoltà che potessero nascere per l’interpretazione della sentenza saranno risolte dall’istanza che l’ha pronunciata. Ciascuna delle Parti potrà adirla a questo scopo mediante semplice richiesta. Tuttavia, nel caso in cui il Tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza non potesse riunirsi, o non potesse farlo entro un termine ragionevole, la vertenza potrà essere portata davanti alla Corte permanente di Giustizia internazionale11, mediante semplice richiesta.
Durante il corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria o arbitrale, le Parti contraenti si asterranno, per quanto è possibile, da qualsiasi misura che possa avere una pregiudizievole ripercussione sull’accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione o sull’esecuzione della sentenza della Corte permanente di Giustizia internazionale12o del Tribunale arbitrale.
Le contestazioni che nascessero circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente trattato saranno, salvo convenzione contraria, sottoposte direttamente alla Corte permanente di Giustizia internazionale13, mediante semplice richiesta.
Se allo spirare del presente trattato, una procedura qualsiasi, in virtù e in applicazione di questo trattato, si trovasse pendente davanti la Commissione permanente di conciliazione, davanti la Corte permanente di Giustizia internazionale14o davanti il Tribunale arbitrale, questa procedura sarà condotta a termine.
Il presente trattato sarà ratificato e gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna nel più breve termine possibile.
Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà una durata di cinque anni a contare dal momento della sua entrata in vigore. Qualora esso non venga disdetto sei mesi prima della scadenza di questo periodo, esso rimarrà in vigore fino allo spirare del termine di un anno, a contare dal momento in cui una delle Parti contraenti avrà notificato all’altra la sua intenzione di disdirlo.
In fede di che , i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente trattato.Fatto a Berna, in doppio esemplare, il tre febbraio millenovecentoventisei.
| Motta | N. P. Comnène |
|---|
RU 42 399 ↩
Ora: la Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota al cpv. 1 ↩
La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr. 1946 dall’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1. ↩
RS 0 . 193.212 ↩
Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1. ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1. ↩
Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1. ↩
Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1. ↩
Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1. ↩
Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1. ↩
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