0.193.414.54Bilateral International Treaty29 janv. 1925
0.193.414.54
CS 11 299; FF 1924 III 664 ediz. ted. 693 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 20 settembre 1924
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19242
Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 gennaio 1925
Entrato in vigore il 29 gennaio 1925
(Stato 29 gennaio 1925)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia e di buon vicinato che uniscono la Svizzera all’Italia,
compresi dello spirito di confidente cordialità che caratterizza i loro rapporti reciproci,
hanno risolto di conchiudere un Trattato per il regolamento amichevole delle controversie che potessero nascere tra i due Paesi e hanno nominato a questo scopo loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:
Le Parti contraenti, viste le relazioni d’amicizia e di fiducia che le uniscono, s’impegnano a sottoporre a una procedura di conciliazione tutte le controversie, di qualunque natura siano, che nascessero tra di loro e non si fossero potute risolvere per via diplomatica entro un termine ragionevole.
In caso d’insuccesso della procedura di conciliazione, si cercherà un regolamento giudiziario in conformità agli articoli 15 e seguenti del presente trattato.
Restano riservate le controversie per la cui soluzione è prescritta una procedura speciale da altre convenzioni in vigore tra le Parti contraenti.
Quando si tratti d’una controversia che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, rientri nelle competenze dei tribunali, la Parte convenuta potrà opporsi a che la controversia sia sottoposta a una procedura di conciliazione e, dato il caso, a un regolamento giudiziario, prima che l’autorità giudiziaria competente abbia pronunciato un giudizio definitivo.
In tal caso, la domanda di conciliazione dovrà essere fatta al più tardi un anno dopo questo giudizio.
Le Parti contraenti istituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri.
Ciascuna di esse nominerà un membro a suo piacimento mentre gli altri tre saranno designati di comune accordo. Questi altri tre membri non dovranno essere sudditi delle Parti contraenti, ne avere il loro domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio.
Il presidente della Commissione sarà nominato, di comune accordo, tra i membri designati in comune.
Fin tanto che la procedura non sia aperta, ciascuna delle Parti contraenti avrà il diritto di revocare il commissario nominato da essa e di designargli un successore, come pure di revocare il proprio consenso alla nomina di ciascuno dei tre membri designati in comune. In tal caso si dovrà procedere senza indugio alla sostituzione dei membri il cui mandato è finito.
Si provvederà alla sostituzione dei commissari secondo il modo fissato per la loro nomina.
La Commissione sarà costituita nei sei mesi che seguiranno lo scambio delle ratificazioni del presente trattato.
Se la nomina dei membri da designare in comune non avviene entro questo termine o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza del seggio, si procederà alle nomine in conformità dell’articolo 45 della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19073per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La Commissione permanente di conciliazione avrà il compito di agevolare la risoluzione della controversia, chiarendo, con un esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto e formulando delle proposte per il regolamento della contestazione.
Essa sarà adita con domanda diretta al suo presidente da una delle Parti contraenti.
Questa domanda sarà in pari tempo notificata alla Parte avversarla dalla Parte che chiede l’apertura della procedura di conciliazione.
La Commissione si riunirà, salvo convenzione contraria, nel luogo designato dal suo presidente.
La procedura davanti alla Commissione sarà contraddittoria.
La Commissione stessa regolerà la procedura, tenendo conto, salvo decisione contraria presa all’unanimità delle disposizioni contenute nel titolo III della Convenzione dell’Aja dei 18 ottobre 19074per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Le deliberazioni della Commissione avverranno a porte chiuse, salvo che la Commissione, d’accordo con le Parti, non risolva altrimenti.
Le Parti contraenti avranno il diritto di nominare, presso la Commissione, degli agenti speciali che faranno, in pari tempo, da mediatori tra esse e la Commissione.
Salvo disposizione contraria del presente trattato, le risoluzioni della Commissione saranno prese a semplice maggioranza di voti.
Le Parti contraenti s’impegnano a facilitare, nella più larga misura possibile, i lavori della Commissione e, in particolare, ad usare tutti i mezzi di cui dispongono, secondo la loro legislazione interna, per permetterle di procedere, sul loro territorio, alla citazione e all’audizione di testi o di periti, nonché a visite sui luoghi.
La Commissione presenterà il suo rapporto entro sei mesi a contare dal giorno in cui sarà stata investita della controversia, salvo che le Parti contraenti non risolvano, di comune accordo, di prorogare questo termine.
A ciascuna delle Parti sarà consegnata una copia del rapporto.
Il rapporto della Commissione non avrà, ne per quanto concerne l’esposizione dei fatti, ne per quanto concerne le considerazioni giuridiche, il carattere d’una sentenza arbitrale.
La Commissione di conciliazione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunziarsi di fronte alle sue proposte.
Questo termine non eccederà però la durata di tre mesi.
Per la durata effettiva della procedura, i membri della Commissione di conciliazione riceveranno un’indennità il cui importo sarà stabilito tra le Parti contraenti.
Ciascuna Parte sosterrà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese della Commissione.
Se una delle Parti non accetta le proposte della Commissione permanente di conciliazione o non si pronunzia entro il termine fissato dal suo rapporto, ciascuna di esse potrà chiedere che la vertenza sia deferita alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale5.
Nel caso in cui, a parere della Corte, la vertenza non fosse d’ordine giuridico, le Parti convengono ch’essa sarà risolta ex aequo et bono.
Le Parti contraenti stabiliranno, in ogni singolo caso, un compromesso speciale che determini esattamente l’oggetto della controversia, le competenze particolari che potessero essere conferite alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale5, come pure tutte le altre condizioni stabilite tra di loro.
Il compromesso sarà stabilito mediante scambio di note tra i Governi delle Parti contraenti.
Esso sarà interpretato in tutti i punti dalla Corte di Giustizia.
Se il compromesso non è stabilito entro tre mesi dacché ad una delle Parti è stata presentata una proposta per il regolamento giudiziario, ciascuna Parte potrà adire la Corte di Giustizia mediante semplice domanda.
Qualora la Corte Permanente di Giustizia Internazionale6accertasse che una decisione di un’istanza giudiziaria o di un’altra autorità qualsiasi dipendente da una delle Parti contraenti, è, in tutto o in parte, contraria al diritto delle genti e il diritto costituzionale di questa Parte non permettesse o permettesse solo in modo imperfetto di rimuovere, mediante provvedimenti amministrativi, le conseguenze della decisione di cui si tratta si dovrà accordare alla Parte lesa un’adeguata riparazione d’altra natura.
La sentenza pronunciata dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale7sarà eseguita dalle Partì in buona fede.
Le difficoltà che potessero nascere per la sua interpretazione saranno risolte dalla Corte di Giustizia che ciascuna delle Parti potrà adire a questo scopo mediante semplice domanda.
Durante il corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria, le Parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura che possa avere una pregiudizievole ripercussione sull’accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione o sull’esecuzione della sentenza della Corte Permanente di Giustizia Internazionale8.
Le contestazioni che nascessero circa l’interpretazione o l’esecuzione dei presente trattato saranno, salvo convenzione contraria, sottoposte direttamente alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale9mediante semplice domanda.
Il presente trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Roma nel più breve termine possibile.
Il trattato entrerà in vigore con lo scambio delle ratificazioni. Esso è conchiuso per la durata di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore. Ove non sia disdetto sei mesi prima della scadenza di questo termine, lo si considererà come rinnovato per un nuovo periodo di cinque anni e così di seguito.
Una procedura di conciliazione o giudiziaria pendente alla scadenza del presente trattato seguirà il suo corso secondo le disposizioni del trattato stesso o di qualsiasi altra convenzione che le Parti contraenti avessero convenuto di sostituirgli.
In fede di che , i Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.Steso in duplo a Roma il venti settembre 1924.
| Per la Svizzera: Wagnière | Per l’Italia: Mussolini |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 41 180 ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la note all’art. 15. ↩
Vedi la note all’art. 15. ↩
Vedi la note all’art. 15. ↩
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