0.193.413.49Bilateral International Treaty23 mars 1934
0.193.413.49
CS 11 278; FF 1925 II 426 ediz. ted. 450 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 6 aprile 1925
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19252
Istrumenti dì ratificazione scambiati il 23 marzo 1934
Entrato in vigore il 23 marzo 1934
(Stato 23 marzo 1934)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Francese,
parimente convinti della necessità di assicurare in tutti i casi la soluzione pacifica delle vertenze che potessero sorgere fra gli Stati,
considerato che il trattato di arbitrato concluso tra la Svizzera e la Francia il 14 Dicembre 19043, è scaduto il 14 Luglio 1917, visti i vincoli d’amicizia e le relazioni di buon vicinato che uniscono felicemente il popolo svizzero e il popolo francese,
hanno risolto di concludere un Trattato per sciogliere nelle vie pacifiche della conciliazione o, mancando essa, in via giudiziaria o arbitrale tutte le vertenze che potessero sorgere tra la Svizzera e la Francia ed hanno nominato a questo scopo quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciutili reciprocamente in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Tutte le vertenze che sorgessero tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, di qualunque natura esse siano, e che non avessero potuto essere risolte in via diplomatica ordinaria, prima di qualsiasi procedura davanti la Corte permanente di Giustizia Internazionale D e prima di aver ricorso all’arbitrato, saranno sottoposte, per raggiungere la conciliazione, ad una commissione internazionale permanente, dettaCommissione permanente di conciliazione , costituita in conformità del presente Trattato.
Tuttavia, le Alte Parti Contraenti avranno sempre la libertà di convenire che una determinata controversia venga direttamente sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale4o per via di arbitrato senza aver prima ricorso alla conciliazione di cui sopra.
Qualora trattisi di una vertenza che, secondo la legislazione interna dell’una delle Parti, è di competenza dei tribunali nazionali di quest’ultima, la vertenza non sarà sottoposta alla procedura prevista dal presente Trattato che allorquando la sentenza data dall’autorità giudiziaria nazionale competente avrà acquistato forza di cosa giudicata.
La Commissione permanente di conciliazione prevista nell’articolo 1 sarà composta di cinque membri che saranno designati come segue: le Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna un commissario scelto fra i loro rispettivi connazionali e designeranno, di comune accordo, i tre altri commissari fra i cittadini di altri Stati; questi tre commissari dovranno essere di nazionalità differente e fra essi le Alte Parti contraenti designeranno il Presidente della Commissione.
I commissari sono nominati per tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Essi resteranno in carica fino a che saranno sostituiti, in ogni caso fino al termine dei lavori in corso al momento della scadenza del loro mandato.
Sarà provvisto, nel più breve termine possibile, e seguendo il modo fissato per le nomine, alle vacanze che avessero luogo in seguito a decesso o a dimissioni.
La Commissione permanente di conciliazione sarà costituita entro tre mesi dallo scambio delle ratificazioni del presente Trattato.
Qualora la nomina dei commissari da designarsi in comune non avvenga entro il termine indicato o, in caso di sostituzione, entro tre mesi dal giorno in cui il seggio è rimasto vacante, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, sarà, in mancanza di altra intesa, pregata di procedere alle designazioni necessarie.
La vertenza sarà sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione con istanza da presentarsi al Presidente di essa dalle due Parti di comune accordo o, in mancanza, dall’una o dall’altra delle Parti.
L’istanza, esposto sommariamente l’oggetto della controversia, conterrà l’invito alla Commissione di procedere a tutte le misure atte a condurre ad una conciliazione.
Se l’istanza emani da una sola delle Parti sarà da quest’ultima notificata immediatamente alla Parte contraria.
La Commissione permanente di conciliazione avrà il compito di chiarire le questioni della controversia, di raccogliere a questo fine tutte le informazioni utili in via di inchiesta o in altro modo e di procurare di conciliare le Parti. Essa potrà, esaminata la vertenza, proporre alle Parti i termini di un accordo che le paresse conveniente e fissare loro un termine per pronunciarsi su di esso.
Alla fine dei suoi lavori, la Commissione stenderà un processo verbale; esso deve constatare che le Parti hanno concluso un accordo ed indicare, dato il caso, le condizioni dell’accordo, oppure che le Parti non hanno potuto conciliarsi.
I lavori della Commissione dovranno essere terminati entro sei mesi a contare dal giorno in cui la vertenza è stata sottoposta alla Commissione, a meno che le Parti non stabiliscano altrimenti.
Salvo stipulazione speciale in contrario, la Commissione permanente fisserà essa stessa la procedura da seguire, la quale dovrà, in ogni caso, essere in forma contraddittoria. In materie d’inchieste, la Commissione, se essa non decide altrimenti all’unanimità, si conformerà alle disposizioni del Titolo III (Commissioni internazionali d’inchiesta) della Convenzione dell’Aja del 18 Ottobre 19075per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La Commissione permanente di conciliazione si riunirà, salvo accordo contrarlo tra le Parti, nel luogo designato dal suo Presidente.
1 lavori della Commissione permanente di conciliazione non sono pubblici, salvo decisione contraria presa dalla Commissione col consenso delle Parti.
Le Parti saranno rappresentate presso la Commissione permanente di conciliazione da agenti cui spetterà il compito di servire da intermediari fra esse e la Commissione; potranno inoltre farsi assistere da consiglieri e periti nominati da esse a questo scopo e chiedere l’audizione di tutte le persone di cui ritenessero utile la testimonianza.
La Commissione, da parte sua, avrà facoltà di chiedere spiegazioni orali agli agenti, consiglieri ed esperti delle due Parti, nonché a tutte le persone ch’essa, col consenso del Governo, reputasse utile citare.
Salvo disposizione contraria del presente Trattato, le decisioni della Commissione permanente di conciliazione saranno prese alla maggioranza dei voti.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a facilitare i lavori della Commissione permanente di conciliazione e, in particolare, a fornirle nella più larga misura possibile tutti i documenti e tutte le informazioni utili, nonché usare i mezzi di cui dispongono allo scopo di permettere ad essa di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione ed alla audizione di testimoni od esperti nonché a ispezioni oculari.
Durante il corso dei lavori della Commissione permanente di conciliazione, ciascuno dei commissari riceverà un’indennità il cui ammontare sarà fissato di comune accordo tra le Alte Parti contraenti, che ne assumeranno le spese in parti eguali.
Mancando la conciliazione davanti la Commissione permanente di conciliazione, la controversia sarà sottoposta alla Corte permanente di Giustizia internazionale6ogni qual volta si tratterà, di uno dei casi previsti all’articolo 36, capoverso 2, dello Statuto di detta Corte7, relativo alla sua competenza. Spetterà nel caso, alla Corte di decidere, in conformità dell’articolo 36, capoverso 4, del suo Statuto8, se essa è competente o no.
Tutte le altre vertenze saranno risolte per via di arbitrato nelle condizioni previste all’articolo 15 del presente Trattato; tuttavia, in caso di controversie per la soluzione delle quali fosse prescritta una procedura d’arbitrato da altre disposizioni convenzionali in vigore tra le Alte Parti contraenti, sarà seguita questa procedura.
Per la procedura di arbitrato prevista all’articolo 14, capoverso 2, farà norma la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19079per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Tuttavia, mancando l’accordo tra le Parti, il Tribunale arbitrale sarà composto di cinque membri designati secondo il metodo previsto negli articoli 3 e 4 del presente Trattato per quanto concerne la Commissione permanente di conciliazione.
Le contestazioni che nascessero tra le Alte Parti contraenti in merito all’applicazione del presente Trattato saranno sottoposte direttamente alla Corte permanente di Giustizia internazionale10nelle condizioni previste all’articolo 40 dello Statuto di detta Corte11.
Il presente Trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.
Il presente Trattato entrerà in vigore subito dopo lo scambio delle ratificazioni e avrà una durata di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore. Se non sarà disdetto sei mesi prima della scadenza di questo termine, esso sarà considerato come rinnovato per un periodo di cinque anni e così di seguito.
Qualora alla scadenza del presente Trattato, si trovasse pendente in virtù di esso una procedura davanti la Commissione permanente di conciliazione, davanti la Corte permanente di giustizia internazionale12o davanti un Tribunale arbitrale, questa procedura sarà continuata fino a suo termine.
In fede di che, i Plenipotenziari nominati sopra hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il sei aprile millenovecentoventicinque.
| Dunant | E. Herriot |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 50 313 ↩
[RU 21 595, 26 854, 28 535] ↩
Ora: la Corte internazioriale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota all’art. 1. ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 n. 2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 n. 6 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota all’art. 1. ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 40 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia dei 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota all’art. 1. ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.193.413.49",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314",
"documentDate": "1925-04-06",
"inForceSince": "1934-03-23"
},
"content": {
"number": "0.193.413.49",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.193.413.49",
"hash": "566ab2bcfed319703eb35ff319fa9967d57bd496258c378a75b1f296078804ed",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.193.413.49",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:57.599Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314/19340323/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-50-266_275_314-19340323-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314",
"documentDate": "1925-04-06",
"inForceSince": "1934-03-23",
"manifestations": [
{
"title": "Obligatorischer Vergleichs- und Schiedsvertrag vom 6. April 1925 zwischen der Schweiz und Frankreich",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314/19340323/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-50-266_275_314-19340323-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314/19340323/de/xml"
},
{
"title": "Traité de conciliation et d'arbitrage obligatoire du 6 avril 1925 entre la Suisse et la France",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314/19340323/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-50-266_275_314-19340323-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314/19340323/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato di conciliazione e di arbitrato obbligatori del 6 aprile 1925 fra la Svizzera e la Francia",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314/19340323/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-50-266_275_314-19340323-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314/19340323/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/266_275_314/19340323/it/xml"
}
}