0.193.413.32Bilateral International Treaty29 janv. 1927
0.193.413.32
CS 11 340; FF 1926 1919
Traduzione
Conchiuso il 20 aprile 1926
Approvato dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19261
Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 gennaio 1927
Entrato in vigore il 29 gennaio 1927
(Stato 29 gennaio 1927)
Il Consiglio Federale Svizzero
e
Sua Maestà il Re di Spagna,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia che uniscono i due Paesi e di contribuire al mantenimento della pace generale col dare, nei loro rapporti reciproci, la più larga applicazione possibile ai principi consacrati dal Patto della Società delle Nazioni e specialmente dal suo articolo XIII,
fondandosi sull’articolo XXI dello stesso Patto,
hanno risolto di conchiudere un trattato generale di conciliazione e di regolamento giudiziario e a questo scopo hanno nominato quali loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Parti contraenti s’impegnano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie, di qualunque natura siano, che nascessero tra di loro e non si fossero potute risolvere per via diplomatica entro un termine ragionevole.
In caso d’insuccesso della procedura di conciliazione, si cercherà un regolamento giudiziario in conformità agli articoli 7 e seguenti del presente trattato.
Restano riservate le controversie per la soluzione delle quali una speciale giurisdizione è prevista da altre convenzioni in vigore fra le Parti contraenti.
Quando si tratti di una controversia che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, sia di competenza di un’autorità giudiziaria, la Parte convenuta potrà opporsi a che la controversia sia sottoposta a una procedura di conciliazione e, dato il caso, a un regolamento giudiziario, prima che l’autorità giudiziaria competente abbia pronunciato un giudizio definitivo. Nel caso in cui la Parte convenuta volesse contestare questa decisione, la controversia dovrà essere sottoposta alla procedura di conciliazione al più tardi un anno dopo questa decisione.
Le Parti contraenti istituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri.
Ciascuna di esse nominerà un membro a suo piacimento mentre gli altri tre saranno designati di comune accordo. Questi altri tre membri non dovranno essere sudditi delle Parti contraenti, né avere il domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio. Il Presidente della Commissione sarà nominato, di comune accordo, tra i membri designati in comune.
Fin tanto che la procedura non sia aperta, ciascuna delle Parti contraenti avrà il diritto di revocare il commissario nominato da essa e di designargli un successore, come pure di revocare il proprio consenso alla nomina di ciascuno dei tre membri designati in comune. In tal caso si dovrà procedere senza indugio alla sostituzione dei membri il cui mandato è finito.
Si provvederà alla sostituzione dei commissari secondo il modo fissato per la loro nomina.
Per la durata effettiva della procedura, i membri della Commissione nominati in comune riceveranno un’indennità il cui importo sarà stabilito fra le Parti contraenti e da esse sopportato in parti eguali. Ciascuna delle Parti sosterrà invece per proprio conto l’indennità al membro della Commissione da essa designato.
Ciascuna delle Parti sosterrà in parte eguale le spese generali della Commissione.
La Commissione sarà costituita nei sei mesi che seguiranno lo scambio delle ratificazioni del presente trattato. Essa si riunirà nel luogo designato dal suo Presidente.
Se la nomina dei membri da designarsi in comune non avviene entro sei mesi dallo scambio delle ratificazioni o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza del seggio, si procederà alla nomina in conformità dell’articolo 45 della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19072per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Salvo convenzione contraria, la procedura di conciliazione sarà retta dalla Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 19073per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La Commissione di conciliazione potrà essere adita da una sola delle Parti. Quest’ultima notificherà la sua domanda al Presidente della Commissione e alla Parte avversaria.
La Commissione può tuttavia offrire essa stessa il suo concorso, se il suo Presidente e due membri vi consentono.
Le Parti contraenti s’impegnano a facilitare, nella più larga misura possibile, i lavori della Commissione e, in particolare, a usare tutti i mezzi di cui dispongono, secondo la loro legislazione interna, per investirla delle stesse competenze dei loro tribunali supremi per quanto concerne la citazione, l’audizione di testi o di periti, nonché le visite sui luoghi.
La Commissione di conciliazione ha il compito di esaminare le questioni particolari che le sono sottoposte, di consegnare il risultato dell’inchiesta in un rapporto destinato a chiarire le questioni dì fatto, e di facilitare la soluzione della controversia. Nel suo rapporto essa preciserà i punti controversi sollevati dalle questioni suddette e farà seguire le proposte atte a provocare un’intesa fra le Parti.
Il rapporto dovrà essere presentato entro sei4mesi a contare dal giorno in cui alla Commissione sarà stata sottoposta la controversia, salvo che le Parti contraenti non risolvano, di comune accordo, di prorogare questo termine. H rapporto della Commissione verrà steso in tre copie: a ciascuna delle Parti ne verrà consegnata una; la terza verrà depositata negli archivi della Commissione.
La Commissione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi di fronte alle sue proposte, come pure il termine allo spirare del quale esse potranno, in caso d’insuccesso della procedura di conciliazione, sottoporre la controversia a un regolamento giudiziario. Questi due termini non potranno tuttavia eccedere: il primo, la durata di sei mesi; il secondo, la durata di tre mesi.
Il rapporto della Commissione non avrà, né per quanto concerne l’esposizione dei fatti, né per quanto concerne le considerazioni di diritto, il carattere d’una sentenza definitiva obbligatoria.
Se le Parti non accettano le proposte della Commissione di conciliazione, ciascuna di esse potrà, entro il termine fissato da quest’ultima, domandare che la controversia sia sottoposta alla Corte permanente di Giustizia internazionale5.
Nel caso in cui, a parere della Corte, la controversia non fosse d’ordine giuridico, le Parti convengono ch’essa venga risolta ex aequo et bono.
Le Parti contraenti potranno tuttavia convenire di deferire ogni controversia a un Tribunale arbitrale costituito in conformità degli articoli 55 e seguenti della Convenzione dell’Aia dei 18 ottobre 19076per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, o di qualsiasi altro accordo intervenuto fra di esse.
Le Parti contraenti stabiliranno, in ogni singolo caso, e tenendosi alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento della Corte permanente di Giustizia internazionale7, un compromesso speciale che determini esattamente l’oggetto della controversia, le competenze particolari che potessero essere conferite al Tribunale, come pure tutte le altre condizioni convenute tra di loro.
Il compromesso sarà stabilito mediante scambio di note tra i Governi delle Parti contraenti e sarà interpretato in tutti i punti dalla Corte di Giustizia.
Se il compromesso non è stabilito entro tre mesi dacchè ad una delle Parti è stata presentata una proposta per il regolamento giudiziario, ciascuna Parte potrà adire la Corte di Giustizia mediante semplice richiesta.
Qualora, in una sentenza pronunciata in conformità del presente trattato, fosse accertato che una decisione di un’istanza giudiziaria o di un’altra autorità dipendente da una delle Parti contraenti è, in tutto o in parte, contraria al diritto delle genti e il diritto costituzionale di questa Parte non permettesse o permettesse solo in modo imperfetto di rimuovere, mediante provvedimenti amministrativi, le conseguenze della decisione di cui si tratta, si dovrà accordare alla Parte lesa un’adeguata riparazione d’altra natura.
La sentenza pronunciata dalla Corte permanente di Giustizia internazionale8sarà eseguita dalle Parti in buona fede.
Durante il corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura che possa avere una pregiudizievole ripercussione sull’accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione o sull’esecuzione della sentenza.
Le contestazioni che potessero nascere circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente trattato saranno, salvo convenzione contraria, sottoposte direttamente alla Corte permanente di Giustizia internazionale9mediante semplice richiesta.
Il presente trattato sarà ratificato nel più breve termine possibile e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna.
Il trattato è conchiuso per la durata di dieci anni a contare dallo scambio delle ratificazioni. Ove non sia disdetto sei mesi prima della scadenza di questo termine, lo si considererà come rinnovato per un nuovo periodo di cinque anni e così di seguito.
Una procedura di conciliazione o giudiziaria pendente alla scadenza del presente trattato, seguirà il suo corso secondo le disposizioni del trattato stesso o di qualsiasi altra Convenzione che le Parti contraenti avessero convenuto di sostituirgli.
In fede di che , i Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.Steso in duplo a Madrid, il venti aprile millenovecentoventisei.
| M. de Stoutz | José de Yanguas |
|---|
RU 43 59 ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Ora: della Corte internazionale di giustizia (RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota all’art. 7. ↩
Vedi la nota all’art. 7. ↩
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