0.193.411.98Bilateral International Treaty7 avr. 1925
0.193.411.98
CS 11 253; FF 1924 III 650 ediz. ted. 678 ediz. franc.
Traduzione dei testi originali francese e portoghese 1
Conchiuso il 23 giugno 1924
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19242
Istrumenti di ratificazione scambiati il 7 aprile 1925
Entrato in vigore il 7 aprile 1925
(Stato 7 aprile 1925)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli di buona amicizia che uniscono i due paesi e di risolvere, per quanto sia possibile, in via giudiziaria le controversie che sorgessero tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Brasile, hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno nominato loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Alte Parti contraenti s’impegnano a sottoporre alla Corte permanente di Giustizia internazionale3le controversie che sorgessero tra di loro e non si fossero potute risolvere per via diplomatica o con qualsiasi altro mezzo di conciliazione, a condizione per altro che esse non si riferiscano a questioni che tocchino principi costituzionali dell’uno o dell’altro degli Stati contraenti.
Le questioni che sono già state oggetto d’accordi definitivi fra i due paesi non possono dar luogo a ricorsi alla Corte permanente di Giustizia internazionale4, salvo che la controversia non si riferisca all’interpretazione e all’esecuzione di questi stessi accordi.
In ogni caso particolare, le Alte Parti contraenti firmeranno un compromesso speciale, in cui saranno esattamente determinati l’oggetto della controversia, le competenze particolari che potessero essere devolute alla Corte, nonché tutte le altre condizioni stabilite fra di loro.
Il compromesso è stabilito mediante scambio di note fra i Governi delle Alte Parti contraenti.
È interpretato in tutti i punti dalla Corte permanente di Giustizia internazionale5.
Se entro i sei mesi che seguono la notificazione d’un disegno di compromesso, da una delle Parti, è riuscito alle Alte Parti contraenti d’intendersi sulle disposizioni da prendere, ciascuna d’1 esse può adire la Corte permanente di Giustizia internazionale mediante semplice richiesta, in conformità dell’articolo 40 del suo Statuto6.
Le Alte Parti contraenti s’impegnano ad osservare e ad eseguire lealmente la sentenza emanata dalla Corte permanente di Giustizia internazionale7.
Esse s’asterranno, durante il corso della procedura giudiziaria, da qualsiasi misura che possa avere una ripercussione pregiudizievole sull’esecuzione della sentenza da emanare dalla Corte di Giustizia.
Le difficoltà alle quali può dar luogo l’esecuzione della sentenza saranno risolte dalla Corte permanente di Giustizia internazionale8.
In tal caso, ciascuna delle Parti può sottoporre alla Corte di Giustizia la divergenza mediante semplice richiesta.
Ciascuna Parte sostiene le sue proprie spese di procedura.
Il presente trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Rio de Janeiro entro il più breve termine possibile.
Il trattato è conchiuso per la durata di dieci anni a contare dallo scambio delle ratificazioni. Ove non sia disdetto sei mesi prima della scadenza di questo termine, esso resta in vigore per un nuovo periodo dì dieci anni, e così di seguito.
In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno sottoscritto il presente trattato in due esemplari, ciascuno nelle lingue francese e portoghese, e vi hanno apposto i loro sigilli.Steso in duplo originale a Rio de Janeiro, il ventitré giugno 1924.
| Albert Gertsch | José Felix Alves Pacheco |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 41 266 ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 40 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
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