0.193.213Multilateral International Treaty7 mars 1935
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0.193.213
Traduzione dai testi originali francese e inglese*2*
Adottato il 26 settembre 19283
Approvato dall’Assemblea federale l’8 novembre 19344
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 dicembre 1934
Entrato in vigore per la Svizzera il 7 marzo 1935
(Stato 22 agosto 2006)
Le controversie di qualsiasi natura tra due o più Parti aderenti al presente Atto generale, che non si siano potute risolvere per la via diplomatica, saranno, salve le riserve eventuali contemplate nell’articolo 39, sottoposte alla procedura di conciliazione nelle condizioni previste nel presente capitolo.
Le controversie di cui all’articolo precedente saranno sottoposte ad una Commissione di conciliazione permanente o speciale costituita dalle parti in causa.
Se una Parte contraente ne fa domanda ad una delle altre Parti, dovrà essere costituita, entro sei mesi, una Commissione permanente di conciliazione.
Salvo accordo contrario delle parti interessate, la Commissione di conciliazione sarà costituita come segue:
Questi ultimi dovranno essere di nazionalità differenti, non avere la loro abituale residenza sul territorio delle parti interessate né trovarsi al loro servizio. Fra questi membri, le parti designeranno il presidente della Commissione. 2. I commissari saranno nominati per tre anni. Essi saranno rieleggibili. I commissari nominati in comune potranno essere sostituiti nel corso del loro mandato, previo accordo fra le parti. Del resto, ciascuna parte potrà sempre procedere alla sostituzione del commissario da essa nominato. Nonostante la loro sostituzione, i commissari resteranno in funzione per la liquidazione dei loro lavori in corso. 3. Si provvederà, nel più breve tempo possibile, alle vacanze che dovessero prodursi in seguito a morte o a dimissione o ad altro impedimento, seguendo il modo stabilito per le nomine.
Se, quando sorge una controversia, non esiste una commissione permanente di conciliazione nominata dalle parti in lite, sarà costituita una commissione speciale per l’esame della controversia entro un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui l’una delle parti avrà presentata la domanda all’altra parte. Le nomine si faranno conformemente alle disposizioni dell’articolo precedente, a meno che le parti non decidano altrimenti.
I lavori della Commissione di conciliazione non saranno pubblici che in virtù di una decisione presa dalla Commissione con il consenso delle parti.
Salvo accordo contrario delle parti, le decisioni della Commissione di conciliazione saranno prese a maggioranza di voti e la Commissione non potrà pronunciarsi sul merito della controversia che se tutti i suoi membri sono presenti.
Le parti s’impegnano a facilitare i lavori della Commissione e, in modo particolare, a fornirle, nella maggior misura possibile, tutti i documenti e le informazioni utili, come pure a far uso di tutti i mezzi di cui dispongono per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e all’audizione di testimoni o di periti e a ispezioni oculari.
Il processo verbale della Commissione sarà portato senz’indugio a conoscenza delle parti. A queste spetterà di deciderne la pubblicazione.
Tutte le controversie a proposito delle quali le parti si contestassero reciprocamente un diritto saranno, salve le riserve eventuali previste nell’articolo 39, sottoposte per giudizio alla Corte permanente di Giustizia internazionale6, a meno che le parti non si accordino, nei termini previsti qui appresso, per ricorrere ad un tribunale arbitrale. Resta inteso che le controversie di cui sopra comprendono specialmente quelle menzionate dall’articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale7.
Se le parti sono d’accordo di sottoporre le controversie di cui all’articolo precedente ad un tribunale arbitrale, esse redigeranno un compromesso nel quale fisseranno l’oggetto del litigio, la scelta degli arbitri e la procedura da seguire. In mancanza d’indicazioni o d’informazioni sufficienti nel compromesso, si applicheranno, nella misura necessaria, le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19078per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Se il compromesso non menziona le regole di merito da applicarsi dagli arbitri, il Tribunale applicherà quelle enumerate nell’articolo 38 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale9.
Non intervenendo un accordo tra le parti sul compromesso di cui all’articolo precedente o in mancanza di designazione degli arbitri e dopo preavviso di tre mesi, l’una o l’altra delle parti avrà la facoltà di sottoporre direttamente, mediante richiesta, la controversia alla Corte permanente di Giustizia internazionale10.
Tutte le controversie che non siano quelle di cui all’articolo 17, sulle quali, entro un mese dalla chiusura dei lavori della Commissione di conciliazione prevista al capitolo I, le parti non sì siano intese, saranno sottoposte, con le riserve eventuali previste all’articolo 39, ad un Tribunale arbitrale costituito, salvo accordo contrario delle parti, nel modo indicato qui appresso.
Il Tribunale arbitrale sarà composto di cinque membri. Le parti ne nomineranno ciascuna uno che potrà essere scelto tra i rispettivi nazionali. I due altri arbitri e il capo arbitro saranno scelti di comune accordo fra gli attinenti di terze Potenze. Questi ultimi dovranno essere di nazionalità differenti e non avere la loro abituale residenza sul territorio delle Parti interessate né trovarsi al loro servizio.
Si provvederà, il più presto possibile, alle vacanze che si verificassero in seguito a morte o a dimissione, o per qualsiasi altro impedimento, seguendo il modo stabilito per le nomine.
Le parti redigeranno un compromesso che determini l’oggetto della controversia e la procedura da seguire.
In mancanza d’indicazioni o di schiarimenti sufficienti nel compromesso, relativamente ai punti indicati nell’articolo precedente, si applicheranno, nella misura necessaria, le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190712per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Se un compromesso non è concluso entro tre mesi dalla costituzione del tribunale, questo sarà adito mediante richiesta da una o dall’altra delle parti.
Quando il compromesso è silente o in mancanza di un compromesso, il Tribunale applicherà le regole di merito enumerate nell’articolo 38 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale13. Per quanto non esistano regole siffatte da applicare alla controversia, il tribunale giudicheràex aequo et bono.
Se la Commissione viene adita da una delle parti per una controversia che l’altra parte, fondandosi sulle convenzioni in vigore fra le parti, ha sottoposto alla Corte permanente di Giustizia internazionale14, o ad un tribunale arbitrale, la Commissione sospenderà l’esame della controversia fin quando la Corte o il tribunale abbia deciso sul conflitto di competenza. Lo stesso dicasi per il caso in cui la Corte o il tribunale sia stato adito da una delle parti nel corso della procedura di conciliazione.
Se la sentenza giudiziaria o arbitrale dichiarasse che una decisione presa o una misura ordinata dall’autorità giudiziaria o da un’altra autorità qualsiasi di una delle parti in causa è interamente o parzialmente in contraddizione col diritto internazionale, e se il diritto costituzionale di detta parte non permettesse o permettesse solo imperfettamente di eliminare le conseguenze di tale decisione o misura, le parti stipulano di comune accordo che con la sentenza giudiziaria o arbitrale, debba essere data una equa soddisfazione alla parte lesa.
Nel caso in cui dovesse sorgere una controversia tra più di due parti che hanno aderito all’Atto generale, saranno osservate le seguenti norme per l’applicazione delle procedure descritte nelle disposizioni precedenti: a) Per la procedura di conciliazione, sarà sempre costituita una commissione speciale. La sua composizione varierà secondo che le parti abbiano tutte degli interessi distinti o che due o più fra di esse facciano causa comune. Nel primo caso, le parti nomineranno ciascuna un commissario e designeranno in comune dei commissari attinenti di terze Potenze che non sono partecipi nella controversia, e il cui numero sarà superiore di uno a quello dei commissari nominati separatamente dalle parti. Nel secondo caso, le parti facenti causa comune s’intenderanno per nominare in comune il loro proprio commissario e concorreranno con l’altra o con le altre parti per la designazione dei commissari attinenti di terze Potenze. Nell’una e nell’altra ipotesi, le parti, salvo che non convengano altrimenti, applicheranno gli articoli 5 e seguenti del presente Atto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni del presente articolo. b) Per la procedura giudiziaria, si applicherà lo Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale17. c) Per la procedura arbitrale, in mancanza d’accordo delle Parti sulla composizione del tribunale, se si tratta di controversie contemplate nell’articolo 17, ciascuna parte avrà la facoltà di sottoporre direttamente, mediante richiesta, la controversia alla Corte permanente di Giustizia internazionale18; se si tratta di controversie contemplate nell’articolo 21, si applicheranno gli articoli 22 e seguenti che precedono, ma ciascuna delle parti che avrà degli interessi distinti, nominerà un arbitro e il numero degli arbitri nominati separatamente dalle parti sarà sempre inferiore di uno a quello degli altri arbitri.
Le adesioni al presente Atto generale potranno estendersi:
Le parti contraenti non potranno prevalersi delle adesioni di altre parti che nella misura in cui esse stesse avranno sottoscritto ai medesimi obblighi.
Ogni parte la cui adesione non sia stata che parziale o subordinata a riserve potrà, in qualsiasi momento, mediante semplice dichiarazione, sia estendere la portata della sua adesione, sia rinunziare in tutto o in parte alle sue riserve.
Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Atto generale, comprese quelle concernenti la qualificazione dei litigi e la portata delle eventuali riserve, saranno sottoposte alla Corte permanente di Giustizia internazionale21.
Il presente Atto generale, i cui testi francese ed inglese fanno parimente fede, porterà la data del 26 settembre 1928.
Un esemplare del presente Atto generale, rivestito della firma del presidente dell’Assemblea e di quella del Segretario generale della Società delle Nazioni, sarà depositato negli archivi del Segretariato; copia certificata conforme del testo sarà comunicata a tutti i Membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri designati dal Consiglio della Società delle Nazioni.
Il presente Atto generale sarà registrato dal Segretario generale della Società delle Nazioni il giorno della sua entrata in vigore.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Australia* | 21 maggio | 1931 | 19 agosto | 1931 | |
| Belgio* | 18 maggio | 1929 A | 16 agosto | 1929 | |
| Canada* | 1° luglio | 1931 | 29 settembre | 1931 | |
| Danimarca | 14 aprile | 1930 A | 13 luglio | 1930 | |
| Estonia* | 3 settembre | 1931 | 2 dicembre | 1931 | |
| Etiopia | 15 marzo | 1935 | 13 giugno | 1935 | |
| Finlandia | 6 settembre | 1930 | 5 dicembre | 1930 | |
| Grecia | 14 settembre | 1931 | 13 dicembre | 1931 | |
| Irlanda | 26 settembre | 1931 | 25 dicembre | 1931 | |
| Italia* | 7 settembre | 1931 | 6 dicembre | 1931 | |
| Lettonia | 17 settembre | 1935 | 16 dicembre | 1935 | |
| Lussemburgo | 15 settembre | 1930 | 14 dicembre | 1930 | |
| Norvegiaa | 11 giugno | 1930 A | 9 settembre | 1930 | |
| Nuova Zelanda* | 21 maggio | 1931 | 19 agosto | 1931 | |
| Paesi Bassib | 8 agosto | 1930 | 6 novembre | 1930 | |
| Curaçao | 8 agosto | 1930 | 6 novembre | 1930 | |
| Indie olandesi | 8 agosto | 1930 | 6 novembre | 1930 | |
| Suriname | 8 agosto | 1930 | 6 novembre | 1930 | |
| Pakistan | 12 luglio | 1974 S | 14 agosto | 1947 | |
| Perù* | 21 novembre | 1931 | 19 febbraio | 1932 | |
| Sveziaa | 13 maggio | 1929 A | 16 agosto | 1929 | |
| Svizzera | 7 dicembre | 1934 | 7 marzo | 1935 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. | ||||
| Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi ed inglesi si possono consultare sul sito internet dell’ Organizzazione della Nazioni Unite : http://untreaty.un.org/od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna | |||||
| a | La Norvegia aveva già aderito l’11 giu. 1929 alle disposizioni relative alla concilizione e al regolamento giudiziario (cap. I e II) e alle disposizioni generali concernenti queste procedure (cap. IV). Però essa ha esteso la sua adesione all’insieme dell’Atto l’11 giu. 1930. | ||||
| b | Paesi Bassi e la Svezia hanno aderito solamente alle disposizioni relative alla conciliazione e al regolamento giudiziario (cap. I e II) e alle disposizioni generali concernenti queste procedure (cap. IV). |
CS 11 222; FF 1934 II 302 ediz. ted. 320 ediz. franc. ↩
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
L’Atto generale è stato adottato nella nona sessione ordinaria dell’Assemblea della Sociètà delle Nazioni ed è stato firmato dal presidente di questa sessione e dal segretario generale della Società delle Nazione. ↩
RU 51 1 ↩
RS 0.193.212 ↩
Ora: alla Corte internazionale di Giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
[RU 37 862]. A questo art. corrisponde ora l’art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
A questo art. corrisponde ora l’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Ora: alla Corte internazionale di Giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr. 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di Giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia (RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la prima nota all’art. 17. ↩
Vedi la prima nota all’art. 17. ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 41 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia (RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la prima nota all’art. 17. ↩
Vedi la prima nota all’art. 17. ↩
Vedi la prima nota all’art. 17. ↩
Vedi la nota all’art. 23 n. 3. ↩
Vedi la prima nota all’art. 17. ↩
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