0.192.122.974Bilateral International Treaty1 août 1971
(Stato 5 novembre 1999)
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0.192.122.974
Traduzione*2*
Conchiuso il 24 marzo 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 19723
Istrumento di ratificazione notificato dalla Svizzera il 14 novembre 1972
Entrato in vigore con effetto dal 1° agosto 1971
Il Consiglio federale svizzero
e
la Banca Europea d’Investimento
con sede provvisoria a Lussemburgo hanno conchiuso il seguente accordo allo scopo di precisare lo statuto giuridico in Svizzera della Banca e dei suoi funzionari.
Il Consiglio federale riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica della Banca Europea d’Investimento.
La Banca non può essere assoggettata alla giurisdizione di tribunali svizzeri salvo nei casi e secondo le modalità previsti nel presente titolo.
La Banca può essere convenuta dinnanzi ai tribunali svizzeri purché abbia
i) istituito un ufficio in Svizzera; o ii) eletto domicilio in Svizzera per ricevervi comunicazioni ufficiali o intimazioni giudiziarie; o iii) emesso o garantito dei titoli in Svizzera.
Contro la Banca non potranno tuttavia essere promosse azioni da parte degli Stati membri o di persone che agiscano per conto di detti membri o facciano derivare i loro diritti dagli stessi.
I beni e gli averi della Banca non potranno essere oggetto di alcuna forma di pignoramento o di esecuzione fintanto che non sarà stata pronunciata contro la Banca una sentenza che abbia acquistato forza di cosa giudicata.
La Banca può effettuare in Svizzera tutte le operazioni previste nei suoi statuti, tuttavia con la riserva che la Banca abbia ottenuto l’approvazione della Banca nazionale svizzera
i) prima di emettere un prestito sul mercato svizzero; ii) prima di garantire un prestito emesso sul mercato svizzero; iii) prima di acquistare o vendere in Svizzera dei titoli emessi o garantiti da essa o nei quali essa abbia effettuato degli investimenti.
I beni e gli averi della Banca, ovunque essi siano situati e indipendentemente dai loro detentori, non possono essere oggetto di perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o di qualsiasi altra forma di coercizione, esecutiva o legislativa.
Gli archivi della Banca sono inviolabili.
Nella misura necessaria per l’esecuzione delle operazioni previste negli statuti della Banca e con riserva delle disposizioni del presente accordo, tutti i beni e gli averi della Banca sono esenti da restrizioni, disciplinamenti, controlli e moratorie d’ogni genere.
L’acquisto e il collocamento d’obbligazioni («note» incluse) della Banca Europea d’Investimento, da parte di banche svizzere, sono sottoposti ambedue a una tassa di stipulazione calcolata secondo il tasso stabilito per le obbligazioni emesse da una persona domiciliata in Svizzera (attualmente l’uno per mille del valore). Questa norma s’applica a tutte le obbligazioni emesse a contare dal 1° luglio 19744.
La Banca è esonerata dalla tassa di bollo per i depositi a termine5presso gli istituti bancari svizzeri nonché dell’imposta preventiva trattenuta sui redditi dei suoi capitali investiti in Svizzera; per far valere l’esonerazione, la Banca invierà all’Amministrazione federale delle contribuzioni una domanda di rimborso delle tasse trattenute a suo carico.
Qualora dei privilegi fiscali più estesi dovessero essere accordati alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e il Promovimento Economico e alla Banca Interamericana per il Promovimento Economico, la Banca Europea degli Investimenti beneficierà del medesimo trattamento.
I funzionari della Banca godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti che essi compiono in veste ufficiale, comprese le dichiarazioni verbali o scritte.
Ogni contestazione tra la Banca e il Consiglio federale svizzero concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o di qualsiasi altra convenzione o accordo addizionale, e che non fosse stata regolata mediante trattative, sarà sottoposta alla decisione di un collegio di tre arbitri; il primo sarà nominato dal Consiglio federale svizzero, il secondo dalla Banca e un superarbitro dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia, a meno che, in un determinato caso, le parti non convengano di comporre altrimenti la vertenza.
Il presente accordo è firmato in nome del Consiglio federale svizzero con riserva di ratificazione.
Esso entra in vigore alla data della ratificazione con effetto retroattivo al 1° agosto 1971.
Esso potrà essere disdetto da ambo le parti con un preavviso di un anno.
Fatto a Berna, il 24 marzo 1972, in due esemplari in francese e due esemplari in tedesco, ambedue i testi facenti parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per la Banca Europea d’Investimento: |
|---|---|
| Paul R. Jolles | Yves Le Portz |
RU 1972 2602;FF 1972 II 113 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1972 2600 ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di lettere 8/10 dic. 1975, tra la Missione Svizzera presso le Comunità europee, in Bruxelles, e la Banca europea d’investimento, in Lussemburgo (RU 1976 184). ↩
La tassa di bollo sui depositi a termine non è più riscossa (art. 1 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo –RS 641.10 ). ↩
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