0.192.122.421Bilateral International Treaty11 juin 1955
0.192.122.421
RU 1956 1181; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19551
Entrato in vigore l’11 giugno 1955
(Stato 11 giugno 1955)
Traduzione 2
| Organizzazione europea per le ricerche nucleari | Ginevra, 11 giugno 1955 Al Dipartimento politico federale Divisione delle Organizzazioni internazionali Berna |
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Signor Ministro,
Ho l’onore di accusare ricevimento della lettera in nome del Consiglio Federale Svizzero, che Ella mi ha inviato, in data odierna, del seguente tenore: «Abbiamo l’onore di informarLa che il Consiglio Federale desidera interpretare nel modo seguente gli oggetti indicati qui appresso, contenuti nell’accordo3che determina lo statuto giuridico della Sua Organizzazione in Svizzera:
1. Esenzione dall’imposta sulla cifra d’affari (art. 8 dell’accordo)
Per ragioni di uniformità, il Consiglio Federale Svizzero ritiene opportuno di dare a questo articolo un’applicazione analoga a quella data ai corrispondenti articoli degli accordi firmati dal Consiglio Federale con altre organizzazioni internazionali con sede in Svizzera. L’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari non dovrebbe, di conseguenza, esigere, di massima, l’esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulla vendita, comprese nel prezzo dei beni mobili e immobili. Essa dovrebbe limitare l’esenzione alle compere importanti, effettuate per i suoi usi ufficiali e nel cui prezzo sono comprese le imposte e le tasse di tale natura. In questi casi il Consiglio Federale Svizzero prende le adeguate disposizioni amministrative per la retrocessione o il rimborso di dette imposte e tasse (cf. art. II, sez. 5 e 6 della Convenzione tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio Federale4).
2. Significato dei termini «stipendi e gratificazioni» contenuti nell’articolo 17 dell’accordo del Consiglio Federale con l’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari
Il Consiglio Federale intende dare a questi termini, per analogia, una interpretazione conforme alla decisione del Consiglio Federale del 28 gennaio 1952. Di conseguenza, solo le prestazioni in capitale dovute dalle casse pensioni e le indennità versate a causa di malattia e d’infortunio godono dell’esenzione fiscale. Il reddito dei capitali versati, le rendite e le pensioni sono, invece, soggette all’imposizione.
3. Definizione del termine «funzionario» contenuto nell’accordo
È considerato funzionario, secondo l’articolo 17 dell’accordo, ogni persona, non di cittadinanza svizzera, che:
I membri del personale scientifico, non di cittadinanza svizzera, che non sono funzionari secondo il precedente capoverso, ma lavorano temporaneamente per l’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari e sono entrati in Svizzera solo a questo scopo, sono pure trattati conformemente all’articolo 17 dell’accordo, a condizione però che essi, durante almeno sei mesi in un periodo di 12 mesi consecutivi, dedichino più dei 50 per cento dei loro tempo ai laboratori di Ginevra.
Ci pregiamo, inoltre, precisare che il Consiglio Federale firmerà l’accordo con riserva dell’approvazione da parte delle Camere federali, alle quali il testo sarà sottoposto più tardi».
Statuto giuridico dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari – Scambio di lettere
In nome dell’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari, prendo atto di questa comunicazione e mi dichiaro d’accordo con le interpretazioni che essa contiene per quanto concerne l’esonero dall’imposta sulla cifra d’affari – l’interpretazione dei termini «stipendi e gratificazioni» – la definizione del termine «funzionario».
Voglia gradire, Signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.
| Felix Bloch Il Direttore generale |
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