0.192.122.42Bilateral International Treaty3 mai 1955
0.192.122.42
RU 1956 1170; FF 1955 II 377
Traduzione
Conchiuso l’11 giugno 1955
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19551
Entrato in vigore con effetto retroattivo al 3 maggio 1955
(Stato 3 maggio 1955)
Consiglio Federale Svizzero
da una parte,
e
l’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari
dall’altra,
visto l’articolo IX della Convenzione del 1° luglio 19532che istituisce un’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari,
visto le risoluzioni n. 3 e 4 contenute nell’Atto finale della Conferenza che ha approvato la suddetta Convenzione,
hanno conchiuso il seguente Accordo che determina lo Statuto giuridico dell’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari in Svizzera.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione.
L’Organizzazione gode delle immunità e dei privilegi comunemente riconosciuti alle organizzazioni internazionali nei limiti necessari all’esercizio delle loro funzioni. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali, allegato al presente Accordo.
I terreni e i locali dell’Organizzazione sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza l’esplicito consenso del Direttore generale o del suo rappresentante debitamente autorizzato.
Gli archivi dell’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce all’Organizzazione e ai rappresentanti dei suoi Membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.
Le pubblicazioni dell’Organizzazione e quelle a essa destinate non sono sottoposte a divieti o limitazioni d’importazione e di esportazione.
L’Organizzazione è esente dalle imposte dirette e indirette, federali, cantonali e comunali sugli immobili di cui è proprietaria o locataria e che sono occupati dai suoi servizi, e inoltre sui suoi beni mobili, inteso che essa non può però esigere l’esenzione dalle tasse costituenti effettivamente un semplice compenso per servizi pubblici.
L’Organizzazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle altre istituzioni internazionali in Svizzera:
Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari.
Ai fini del presente accordo, il termine «rappresentanti» indica tutti i delegati, i delegati aggiunti, i consiglieri, i periti tecnici e i segretari di delegazione.
I rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione, chiamati presso l’Organizzazione in qualità ufficiale, godono in Svizzera, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei seguenti privilegi e immunità:
I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione non a loro favore personale, ma allo scopo di garantire loro completa indipendenza nell’esercizio delle funzioni inerenti all’Organizzazione. Un Membro dell’Organizzazione ha quindi non solo il diritto ma il dovere di levare l’immunità al suo rappresentante nei casi in cui, a suo parere, essa ostacola l’azione della giustizia e può essere levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.
I funzionari e i periti dell’Organizzazione godono delle immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti.
I funzionari dell’Organizzazione che non sono cittadini svizzeri:
L’Organizzazione è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l’Organizzazione provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una equivalente assicurazione sociale.
Levata delle immunità 2. Il Direttore generale ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenga che l’immunità sia d’impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione. Il Consiglio è competente a decidere la levata delle immunità al Direttore generale.
L’Organizzazione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo di comune intesa allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti nel presente Accordo.
L’Organizzazione prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
Dall’attività dell’Organizzazione su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono nel campo delle loro funzioni.
Il Dipartimento politico federale è incaricato dell’esecuzione del presente Accordo da parte della Confederazione Svizzera.
Il presente Accordo entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Consiglio dell’Organizzazione.
I testi francese e inglese del presente Accordo fanno parimente fede.
Fatto e firmato a Ginevra, l’11 giugno 1955, in quattro esemplari, due in lingua francese e due in lingua inglese, i cui testi sono parimente autentici.
| Per il Consiglio Federale Svizzero: Pierre Micheli | Per l’Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari: Félix Bloch |
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