0.192.120.282
RU 1956 1194; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.
Traduzione*1*
tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione Internazionale
del Lavoro per determinare lo statuto giuridico
di questa organizzazione in Svizzera
Conchiuso l’11 marzo 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19552
Entrato in vigore il 27 maggio 1946
(Stato 7 giugno 1946)
Il Consiglio federale svizzero
da una parte,
e
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro
dall’altra,
animati dal desiderio di conchiudere un accordo nell’intento di determinare in Svizzera, dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, lo statuto giuridico dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Il Consiglio Federale Svizzero garantisce all’Organizzazione Internazionale del Lavoro l’indipendenza e la libertà di azione che le appartengono in qualità di istituzione internazionale.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode di tutte le immunità conosciute dal diritto delle genti sotto il nome di immunità diplomatiche.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce in modo particolare la extraterritorialità dei terreni e dei locali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e di ogni locale occupato dalla stessa in occasione della Conferenza Internazionale del Lavoro o di qualsiasi altra riunione convocata in Svizzera dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce all’Organizzazione Internazionale del Lavoro e ai suoi Membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.
I terreni e i locali dell’Organizzazione Internazionale dei Lavoro sono inviolabili. Nessun agente della autorità pubblica svizzera può entrare in questi luoghi senza l’esplicito consenso dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Gli archivi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.
L’esportazione e l’importazione delle pubblicazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro non sono sottoposte ad alcuna misura restrittiva.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è esente dalle h imposte dirette e indirette, federali, cantonali e comunali sugli immobili di sua proprietà e che sono occupati dai suoi servizi, e inoltre sul suoi beni mobili, inteso che essa non può esigere l’esenzione dalle tasse costituenti effettivamente un semplice compenso per servizi pubblici.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle missioni diplomatiche in Svizzera:
Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
I rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e i membri del Consiglio di amministrazione, che sono chiamati in Svizzera per le loro funzioni, godono su detto territorio dei seguenti privilegi e immunità:
Il Direttore dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e i funzionari delle classi da lui proposte e accettate dal Consiglio Federale Svizzero, godono dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici, conformemente al diritto e agli usi internazionali.
Tutti i funzionari dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, di qualunque cittadinanza essi siano, godono delle seguenti immunità e agevolazioni:
i funzionari dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, che non sono cittadini svizzeri, godono delle esenzioni e delle agevolazioni contemplate dalla convenzione di esecuzione del presente accordo3.
Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza che svolge la sua attività per ordine dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, avrà, se ne esprime il desiderio, la capacità giuridica in Svizzera e godrà delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Organizzazione.
Le disposizioni contenute nei modus vivendi del 1921 e del 1926 e nelle convenzioni complementari conchiuse tra il Dipartimento Politico Federale, la Società delle Nazioni e l’Ufficio Internazionale del Lavoro, in quanto non siano modificate dal presente accordo, sono applicabili all’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro coopererà in ogni tempo con le autorità svizzere allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti nel presente accordo.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro prende provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
Dall’attività dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono od omettono nel campo delle loro funzioni.
Il Dipartimento Politico Federale è incaricato dell’esecuzione del presente accordo e della sua convenzione di esecuzione4da parte della Confederazione Svizzera.
Fino alla data dello scioglimento della Società delle Nazioni7i modus vivendi del 1921 e del 1926 e inoltre le convenzioni complementari conchiuse tra il Dipartimento Politico Federale, la Società delle Nazioni e l’Ufficio Internazionale del Lavoro sono applicabili all’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Le disposizioni del presente accordo sono completate dalla convenzione di esecuzione8.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 2 lett. b del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153). ↩
RS 0.192.120.282.1 ↩
RS 0.192.120.282.1 ↩
RS 0.192.120.282.1 ↩
La Società delle Nazioni è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.). ↩
La Società delle Nazioni è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.). ↩
RS 0.192.120.282.1 ↩
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