(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione*2*
tra il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Mondiale
della Sanità per determinare lo statuto giuridico di questa
organizzazione in Svizzera
Conchiuso il 21 agosto 1948
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19553
Entrato in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948
Il Consiglio Federale Svizzero
da una parte,
e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
dall’altra,
animati dal desiderio di conchiudere un accordo nell’intento di determinare in Svizzera lo statuto giuridico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Il Consiglio Federale Svizzero garantisce all’Organizzazione Mondiale della Sanità l’indipendenza e la libertà di azione che le appartengono in qualità di istituzione internazionale.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode di tutte le immunità riconosciute dal diritto delle genti sotto il nome di immunità diplomatiche.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce, in modo particolare, l’extraterritorialità dei terreni e dei locali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di ogni locale occupato dalla stessa in occasione delle sue assemblee o di altre riunioni da essa convocate in Svizzera.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce all’Organizzazione Mondiale della Sanità e ai suoi membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.
I terreni e i locali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può entrare in questi luoghi senza l’esplicito consenso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Gli archivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.
L’esportazione e l’importazione delle pubblicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non sono sottoposte ad alcuna misura restrittiva.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità è esente dalle imposte dirette e indirette, federali, cantonali e comunali sugli immobili di sua proprietà e che sono occupati dai suoi servizi, e inoltre sui beni mobili, inteso che essa non può però esigere l’esenzione dalle tasse costituenti effettivamente una semplice retribuzione per servizi pubblici.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore, per lo meno pari a quello concesso alle missioni diplomatiche in Svizzera:
Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
I rappresentanti dei membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e i membri del Consiglio esecutivo, che sono chiamati in Svizzera per le loro funzioni, godono su detto territorio dei seguenti privilegi e immunità:
Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e i funzionari delle classi da lui proposte e accettate dal Consiglio Federale Svizzero, godono dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e agevolazioni riconosciute agli agenti diplomatici, conformemente al diritto e agli usi internazionali.
Tutti i funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di qualunque cittadinanza essi siano, godono delle seguenti immunità e agevolazioni:
I funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che non sono cittadini svizzeri, godono delle esenzioni e delle agevolazioni contemplate dalla convenzione di esecuzione del presente accordo4.
Le disposizioni contenute nei modus vivendi del 1921 e del 1926 e nelle convenzioni complementari conchiuse tra il Dipartimento Politico Federale e la Società delle Nazioni, in quanto non siano state modificate dal presente accordo, sono applicabili mutatis mutandis all’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità coopererà in ogni tempo con le autorità svizzere allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente accordo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità prende disposizioni adeguate allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
Dall’attività dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono od omettono nel campo delle loro funzioni.
Il Dipartimento Politico Federale è incaricato dell’esecuzione del presente accordo e della sua convenzione di esecuzione5da parte della Confederazione Svizzera.
Il presente accordo entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e dell’autorità competente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Le disposizioni del presente accordo sono completate dalla convenzione di esecuzione7.
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