(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione*2*
conchiuso fra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite concernente i servizi
di radiocomunicazioni dell’Ufficio europeo delle Nazioni Unite
Conchiuso il 9 luglio 1956
Entrato in vigore il 9 luglio 1956
La Confederazione svizzera riconosce all’Organizzazione delle Nazioni Unite il diritto di avere e dì esercitare un servizio di radiocomunicazioni destinato a garantire il collegamento dell’Ufficio europeo delle Nazioni Unite a Ginevra con la sede delle Nazioni Unite a Nuova York, nonché con altri servizi delle Nazioni Unite.
La Convenzione provvisoria su i privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), conchiusa il 19 aprile 19463fra il Consiglio federale e il Segretario generale delle Nazioni Unite, è pure applicabile agli impianti di radiocomunicazioni esercitati dalle Nazioni Unite, all’attività dei loro servizi, in particolare alle emissioni effettuate mediante detti impianti, e al personale delle Nazioni Unite ad essi addetto.
La Sezione 27 di detta Convenzione è applicabile alle contestazioni circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo, nonché a tutti gli altri Accordi addizionali e Protocolli che disciplinano gli impegni assunti dalle autorità svizzere e dalla Radio‑Svizzera S.A., da una parte, e quelli assunti dalle Nazioni Unite, dall’altra, in materia di radiocomunicazioni dell’Ufficio europeo delle Nazioni Unite.
Le autorità federali garantiscono il libero accesso, in ogni tempo, per i funzionari delle Nazioni Unite autorizzati dal Direttore dell’Ufficio europeo delle Nazioni Unite, agli impianti di radiocomunicazioni esercitati dalle Nazioni Unite, che si trovano fuori degli edifici e dei terreni appartenenti alle Nazioni Unite.
Il servizio di radiocomunicazioni dell’Ufficio europeo delle Nazioni Unite, istituito conformemente alle disposizioni dell’Accordo fra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni4, è esercitato nelle condizioni stabilite da detta Convenzione internazionale5, dai Regolamenti che la completano e dalle Risoluzioni delle Conferenze di plenipotenziari, in particolare dalla risoluzione n. 26 della Conferenza di Buenos Aires dei 1952, applicabili a detto servizio.
Gli impianti di telecomunicazioni esercitati dall’Ufficio europeo delle Nazioni Unite non possono essere utilizzati per emissioni aventi un carattere incompatibile con le disposizioni delle lettere che il Capo del Dipartimento politico federale e il Segretario generale delle Nazioni Unite si sono scambiate il 22 ottobre 19466e il 31 gennaio 19477.
Alla Confederazione svizzera, a causa dell’esercizio dei servizi di radiocomunicazioni dell’Ufficio europeo delle Nazioni Unite, non deriva alcuna responsabilità internazionale per gli atti e omissioni dell’Organizzazione o degli agenti di questa che agiscono od omettono nell’ambito delle loro funzioni.
L’Ufficio europeo delle Nazioni Unite, agendo in nome del Segretario generale, evita di pregiudicare in qualsiasi modo la sicurezza della Svizzera mediante le sue emissioni e si impegna a collaborare in questo senso con le autorità svizzere.
Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa fra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale delle Nazioni Unite. In mancanza d’intesa sulle modificazioni da apportare, il Consiglio federale svizzero o il Segretario generale delle Nazioni Unite, ha la facoltà di disdire tutto il presente Accordo o una sezione qualsiasi di esso, con effetto, il più tardi, tre mesi dopo la notificazione della disdetta.
Un protocollo d’applicazione8è allegato al presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore non appena sarà stato firmato in nome del Consiglio federale svizzero e dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o in suo nome.
Fatto a Ginevra, il 9 luglio 1956, in due esemplari.
| Per il | Per l’Organizzazione |
|---|---|
| Consiglio Federale Svizzero: | delle Nazioni Unite: |
| Pierre Micheli | A. Pelt |
RU 1956 1287 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.192.120.1 . Ora: Accordo dell’11 giu./1olug. 1946. ↩
RS 0.784.16 allegato 3. ↩
RS 0.784.16 . Vedi ancheRS 0.784.01 /.02 . ↩
Non pubblicate nella RU. ↩
Non pubblicate nella RU. ↩
Non pubblicate nella RU. ↩
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