0.142.116.631Bilateral International Treaty25 août 1934
(Stato 5 novembre 1999)
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0.142.116.631
Traduzione*2*
Conchiusa il 19 luglio 1933
Approvata dall’Assemblea federale il 14 ottobre 19333
Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 luglio1934
Entrata in vogore il 25 agosto 1934
Il Consiglio federale svizzero
e
il Regno di Romania,
animati dal desiderio di favorire le relazioni tra i due paesi, hanno risolto di conchiudere una convenzione di domicilio e designato a questo scopo i loro Plenipotenziari, cioè:
(Seguono i nomi dei pleniootenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti avranno, sul territorio dell’altra Parte e riservate le leggi e i regolamenti che vi sono o saranno in vigore, il diritto di stabilirsi e di dimorare, d’andare, di venire e di circolare liberamente.
Le disposizioni della presente convenzione non menomano il diritto di ciascuna delle Parti contraenti di restringere, con misure d’ordine generale o in ogni singolo caso particolare, l’immigrazione nel suo Paese.
Per quanto concerne le tasse e gravezze qualsiansi, i cittadini delle due Parti godranno dei trattamento della nazione più favorita, ad eccezione della tassa di soggiorno per la quale le due Parti si riservano l’intiera libertà.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti ammessi a risiedere sul territorio dell’altra Parte saranno trattati, sotto tutti i rispetti, per ciò che concerne l’esercizio dei loro mestieri o delle loro professioni, l’esercizio d’imprese commerciali o industriali, il traffico e il commercio leciti, nello stesso modo che i cittadini della nazione più favorita, purchè si uniformino alle leggi e ai regolamenti in vigore. Essi non avranno per questo da pagare alcuna imposta, tassa o gravezza, di qualsiasi natura, diverse o più elevate che quelle che si esigono dai cittadini della nazione più favorita.4
Tuttavia, le Parti contraenti riservano tutta la loro libertà per ciò che concerne il commercio girovago, i mestieri ambulanti e la ricerca delle ordinazioni presso le persone che non esercitano nè industria nè commerci.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti avranno, nel territorio dell’altra, nella stessa misura che i cittadini della nazione più favorita, il diritto di acquistare e di alienare, di possedere, affittare e occupare qualsiasi specie di beni mobili e immobili, uniformandosi alle leggi del paese. Essi potranno, particolarmente, disporne mediante atto di vendita, permuta, donazione, testamento o in qualsiasi altro modo, come pure entrarne in possesso per successione in virtù della legge o in seguito a disposizioni tra vivi o testamentarie. Essi non saranno soggetti, in nessuno dei casi suindicati, a gravezze, imposte o tasse, sotto qualsiasi denominazione, diverse o più elevate che quelle che sono o saranno istituite per i cittadini della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti potranno esportare, uniformandosi alle leggi dei Paese, il ricavo della vendita delle loro proprietà e in genere dei loro beni, senza essere costretti a pagare, per questa esportazione, delle tasse diverse o più elevate che quelle che dovrebbero pagare in siffatto caso i cittadini della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno, purchè si uniformino alle leggi e ai regolamenti dei Paese, d’una protezione e d’una sicurezza completa, relativamente alle loro persone e ai loro beni. Essi avranno libero accesso, sia come attori, sia come convenuti, presso tutte le autorità giudiziarie o amministrative e, in generale, fruiranno, per tutto quanto si riferisce all’amministrazione della giustizia, dei medesimi diritti e privilegi che i nazionali e i cittadini della nazione più favorita. Essi saranno, in tutti i casi, liberi di scegliere da sè, per la tutela dei loro interessi, degli avvocati o mandatari debitamente autorizzati in virtù delle leggi del Paese.
Non si procederà in nessun caso, nelle case, manifatture o altri locali qualsiansi occupati da cittadini di ciascuna delle Parti contraenti residenti sul territorio dell’altra, a perquisizioni domiciliari, all’esame o all’ispezione dei libri, documenti o conti degl’interessati, salvo che nelle condizioni e secondo le forme che le leggi e i regolamenti in vigore prevedono per i nazionali.
I cittadini romeni in Svizzera e i cittadini svizzeri in Romania non potranno essere assoggettati a un trattamento meno favorevole che i nazionali senza che questo trattamento possa essere meno favorevole di quello riconosciuto ai cittadini di qualsiasi altro paese per ciò che concerne le misure d’espropriazione per causa d’utilità pubblica o di interesse generale.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti, sul territorio dell’altra, così in tempo di pace come in tempo di guerra, da qualsiasi specie di servizio militare, da qualsiasi contribuzione, sia in denaro, sia in natura, destinata a sostituire il servizio personale. Essi saranno dispensati dal partecipare a qualsiasi prestito o dono nazionale forzosi.
Essi non saranno obbligati, così in tempo di pace come in tempo di guerra, se non alle prestazioni e requisizioni militari inerenti alla proprietà dei beni fondiari e mobiliari imposte ai cittadini della nazione più favorita, nella stessa misura e secondo gli stessi principi che questi ultimi e sempre verso pagamento di una equa indennità. In nessun caso essi saranno assoggettati a prestazioni e requisizioni diverse o più onerose di quelle che si domandano ai nazionali.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti da qualsiasi carica o funzione giudiziaria o amministrativa.
In nessun caso i cittadini di ciascuna delle Parti contraenti saranno assoggettati a imposte, contribuzioni o tasse di qualsiasi natura, diverse o più elevate o più onerose di quelle che fossero imposte ai nazionali.5
Tuttavia, se dei casi di doppia imposizione avessero a verificarsi tra le Parti contraenti, queste non potranno pretendere di beneficiare dei vantaggi stipulati in una convenzione concernente la doppia imposizione, conchiusa dall’una di esse con un terzo Stato.
Le società per azioni e le altre società commerciali, industriali, agricole, finanziarie, d’assicurazione, di comunicazione e di trasporto che hanno la loro sede sul territorio dell’una delle Parti contraenti e vi sono costituite in virtù delle leggi di questo paese saranno riconosciute come legali nel territorio dell’altra.Esse vi avranno libero accesso ai Tribunali e vi potranno stare in giudizio, sia come attrici sia come convenute.
L’ammissione delle dette società all’esercizio dei loro commercio o della loro industria, sul territorio dell’altra Parte contraente, sarà regolata dalle leggi e disposizioni che sono o fossero in vigore su questo territorio.
L’attività delle società costituite sotto la legislazione d’una delle Parti contraenti, in quanto si eserciti sul territorio dell’altra, sarà soggetta alle leggi e regolamenti di quest’ultima.
Le dette società non avranno da pagare, nel territorio dell’altra Parte, per il fatto dell’esercizio del loro commercio o della loro industria, alcuna imposta, contribuzione o tassa diversa o più elevata di quelle che si esigono dalle società nazionali.
Queste società potranno, entro i limiti e secondo le modalità della legislazione in vigore, acquistare qualsiasi sorta di beni mobili e stabili.
Restando riservato il principio posto all’art. 8 capoverso 2, le società summenzionate godranno, per tutti i rispetti, dei medesimo trattamento che è o fosse accordato alle società dello stesso genere della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno, sul territorio dell’altra Parte, al pari dei cittadini della nazione più favorita, del diritto di costituire, conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore, delle società commerciali, industriali, agricole o finanziarie, come pure di partecipare a siffatte società già esistenti e di esercitarvi funzioni direttive o amministrative.
Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto di espellere, per misura individuale, i cittadini dell’altra Parte, sia in seguitoa una decisione legalmentepresa, sia in virtù delle leggi o regolamenti sulla polizia dei costumi, sulla polizia sanitaria e sulla mendicità, sia ancora per ragioni di sicurezza interna o esterna dello Stato.
L’altra Parte s’impegna a riaccogliere i propri cittadini e le loro famiglie, cosi espulsi, se la loro nazionalità è certificata dal consolato competente.
Dato il caso, il trasporto delle persone espulse, fino alla frontiera dei paese d’origine, sarà a carico della Parte che decide l’espulsione.
Le divergenze che sorgessero per l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione saranno risolte nel modo previsto dal trattato di conciliazione, di regolamento giudiziario e d’arbitrato obbligatori tra la Svizzera e la Romania, del 3 febbraio 19266.
La presente convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berna, il più presto possibile.
La convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio delle ratificazioni e avrà una durata di due anni. Se la convenzione non è denunziata dall’una o dall’altra delle Parti contraenti almeno sei mesi prima che finisca il detto periodo di due anni, essa resterà in vigore fino allo spirare di un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui l’una o l’altra delle Parti contraenti l’avrà denunziata.
In fede di che , i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto, in doppio, a Bucarest, il 19 luglio 1933.
| René de Weck | G. G. Mironescu |
|---|
All’atto di firmare la presente convenzione di domicilio conchiusa in data d’oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno convenuto quanto segue:La presente convenzione non sostituirà, a contare dall’entrata in vigore, se non l’art. 1 capoverso 1 dell’accordo commerciale provvisorio tra la Svizzera e la Romania del 25 agosto 19307, restando inteso che le altre stipulazioni di detto accordo conserveranno la loro piena e intiera validità.
| René de Weck | G. G. Mironescu |
|---|
CS 11 707; FF 1933 II 134 ediz. ted. 129 ediz. franc. ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 50 697 ↩
Vedi anche la Conv. del 25 ott. 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.966.31 ). ↩
Vedi la nota all’art. 2. ↩
RS 0.193.416.63 ↩
CS 14 565.RS 0.946.296.631 art. 7) ↩
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