0.142.114.362Bilateral International Treaty2 juil. 1935
(Stato 5 novembre 1999)
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0.142.114.362
Traduzione*2*
Conchiusa il 25 aprile 1934
Approvata dall’Assemblea federale l’8 novembre 19343
Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 giugno 1935
Entrata in vigore il 2 luglio 1935
Il Consiglio Federale Svizzero
e
Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia,
ugualmente animati dal desiderio di regolare le condizioni di domicilio dei cittadini persiani in Svizzera e dei cittadini svizzeri in Persia; conformemente al Trattato di amicizia in data d’oggi4, hanno risolto di conchiudere una Convenzione di domicilio ed hanno nominato, a questo scopo, come loro Plenipotenziari,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno accolti e trattati nel territorio dell’altra Parte, per quanto concerne le loro persone e i loro beni, secondo i principi e la pratica del diritto internazionale comune. Essi godranno della costante protezione delle leggi e delle autorità territoriali per le loro persone e i loro beni, diritti e interessi. Essi potranno entrare nel territorio dell’altra Parte contraente e uscirne, viaggiare in esso, dimorarvi o stabilirvi domicilio a condizione e fino a tanto che si conformino alle leggi ed ai regolamenti in vigore in detto territorio.
In tutte queste materie, essi fruiranno di un trattamento che non sarà meno favorevole di quello accordato ai cittadini della nazione più favorita.
Tuttavia, nulla di quanto precede potrà impedire a ciascuna delle due Parti contraenti di prendere, in qualsiasi tempo, delle disposizioni per disciplinare o vietare l’immigrazione nel suo territorio, semprechè esse non costituiscano una disparità di trattamento particolarmente diretta contro tutti i cittadini dell’altra Parte contraente.
Resta inteso che il presente articolo non tocca nè le norme relative ai passaporti, nè le disposizioni di ordine generale che sono state emanate dall’una o dall’altra delle Alte Parti contraenti quanto alle condizioni secondo le quali gli operai stranieri potranno essere ammessi a esercitare un mestiere nei loro rispettivi territori.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna delle Alte Parti contraenti di vietare ai cittadini dell’altra Parte la dimora in casi speciali, sia in seguito a decisione giudiziaria, sia per ragioni di sicurezza interna o esterna dello Stato, o per ragioni di polizia.
L’espulsione sarà eseguita in condizioni rispondenti alle esigenze dell’igiene e della umanità.
Conformandosi alle leggi e ai regolamenti del paese i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno, sul territorio dell’altra, il diritto di esercitare, a parità di trattamento coi nazionali, qualsiasi genere di industria e di commercio, qualsiasi mestiere o professione, per quanto non trattisi di un monopolio di Stato, nè dell’esercizio di un monopolio concesso dallo Stato, escluso tuttavia qualsiasi genere di commercio ambulante.
Questa disposizione non sarà parimente applicabile per quanto, a norma delle leggi e dei regolamenti menzionati, l’esercizio di una professione sia esclusivamente riservata ai nazionali.
Le società commerciali di qualsiasi genere, comprese le società industriali, finanziarie, d’assicurazione, di comunicazione e di trasporto, costituite in conformità delle leggi di una delle Alte Parti contraenti, che hanno la loro sede sociale sul suo territorio e che ivi sia regolarmente riconosciuta la nazionalità, saranno riconosciute sul territorio dell’altra, come enti giuridici aventi capacità e diritto di stare in giudizio.
La loro ammissione a esercitare un’attività commerciale sul territorio dell’altra Parte sarà regolata dalle leggi e dalle prescrizioni che ivi sono in vigore.
Per quanto concerne le condizioni della loro ammissione e l’esercizio della loro attività, nonchè sotto qualsiasi altro rapporto, le dette società, potranno, a condizione di conformarsi alle leggi ed alle prescrizioni del paese di residenza, darsi a qualsiasi attività commerciale e industriale a cui, in conformità dell’articolo 3, possono dedicarsi i cittadini dei paese in cui esse sono costituite. Le società in parola dovranno, sotto tutti i rapporti, essere trattate come le imprese simili della nazione più favorita.
Resta inteso che le disposizioni dei presente articolo nè alcun’altra della presente convenzione non possono autorizzare a chiedere i privilegi speciali accordati in Persia a società straniere le cui condizioni di attività sono regolate da concessioni speciali.
D’altra parte, le società dell’una delle Alte Parti contraenti le cui condizioni di attività sul territorio dell’altra sono regolate da concessioni speciali non avranno il diritto, per i punti previsti dall’atto di concessione, di chiedere dei vantaggi accordati in virtù di trattati e convenzioni in vigore o derivanti dal regime della nazione più favorita.
I cittadini, e le società menzionate nell’articolo 4, dell’una delle Alte Parti contraenti fruiranno, sotto tutti i rapporti, sul territorio dell’altra Parte, tanto per le loro persone, quanto pei loro beni, diritti e interessi, per ciò che concerne le imposte e tasse di qualsiasi specie, nonchè gli altri oneri di carattere fiscale, dello stesso trattamento e della stessa protezione come i cittadini della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore sul territorio dell’altra, avranno il diritto di acquistare, di possedere e di alienare qualsiasi specie di diritti e di beni mobili. A questo riguardo essi saranno trattati come i cittadini della nazione più favorita.
Per quanto concerne i beni e i diritti di natura immobiliare, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti, saranno, in ogni caso, sul territorio dell’altra, trattati come i cittadini della nazione più favorita. Fino alla conclusione di una convenzione speciale resta inteso che i cittadini svizzeri, sul territorio della Persia, non sono autorizzati che ad acquistare, occupare e possedere che gli immobili necessari alla loro abitazione e all’esercizio della loro professione od industria.
Le abitazioni e tutti gli altri immobili che i cittadini di una delle Alte Parti contraenti avranno acquistati, possederanno o avranno affittati, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sul territorio dell’altra Parte, non potranno essere soggetti a visite o perquisizioni domiciliari che alle condizioni e con le formalità che sono prescritte dalle leggi in vigore per i nazionali.
Parimente, i libri di commercio, i conti o documenti di qualsiasi altra specie che si trovassero nelle abitazioni o negli uffici dei cittadini dell’una delle Alte Parti contraenti, sul territorio dell’altra Parte, non potranno essere sottoposti ad esame o a sequestro che nelle condizioni e con le formalità che le leggi in vigore prescrivono per i nazionali.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti fruiranno, sul territorio dell’altra Parte, per tutto ciò che concerne la protezione delle loro persone e dei loro beni da parte dei tribunali e delle autorità, dello stesso trattamento che godono i cittadini della nazione più favorita.
Essi avranno particolarmente accesso, senza impedimento alcuno, ai tribunali e potranno stare in giudizio, alle stesse condizioni, come i cittadini della nazione più favorita. Le questioni concernenti l’assistenza ai poveri e la cautio judicatum solvi fanno oggetto di una dichiarazione speciale di reciprocità annessa alla presente Convenzione.
Nelle materie relative al diritto delle persone, di famiglia e di successione, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte resteranno soggetti alle prescrizioni delle loro leggi nazionali. Non potrà essere derogato all’applicazione di queste leggi dall’altra Parte contraente che a titolo eccezionale e per quanto una tale deroga sia generalmente praticata di fronte a qualsiasi altro Stato straniero.
Le Alte Parti contraenti sono d’accordo che il diritto delle persone, di famiglia e di successione, cioè lo statuto personale, comprende le materie seguenti: il matrimonio, il regime dei beni tra i coniugi, il divorzio, la separazione legale, la dote, la paternità, la filiazione, l’adozione, la capacità giuridica, la maggiore età, la tutela e la curatela, l’interdizione, il diritto di successione testamentaria o ab intestato, le liquidazioni e le divisioni di successioni o di patrimoni, e in generale tutte le questioni relative al diritto di famiglia, comprese tutte le questioni concernenti lo stato delle persone.
In tempo di pace e in tempo di guerra, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell’altra Parte, esenti da qualsiasi obbligo di lavoro per lo Stato, salvo nel caso di una difesa o di una calamità naturale. Essi saranno esenti da qualsiasi servizio militare obbligatorio, sia nell’armata di terra, navale e aerea, sia nella guardia nazionale o nella milizia nonchè da qualsiasi tassa imposta in luogo del servizio personale. 1 cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti sul territorio dell’altra saranno esenti da qualsiasi prestito forzoso. Essi non potranno essere sottoposti a contribuzioni militari o a qualsiasi specie di requisizione tanto militare quanto civile, o ad espropriazioni per causa di utilità pubblica, altro che alle stesse condizioni e nella stessa misura come i cittadini della nazione più favorita e coi diritto delle stesse indennità.
Le disposizioni del presente articolo saranno applicabili anche alle società menzionate nell’articolo 4.
La Convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratificazioni avrà luogo a Berna il più presto possibile.
La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni e resterà in vigore durante cinque anni. Se essa non sarà disdetta sei mesi prima della scadenza di questo termine, essa sarà considerata come prolungata tacitamente e per una durata indeterminata. Essa potrà in seguito essere disdetta in qualsiasi momento, mediante preavviso di sei mesi.
In fede di che, i plenipotenziari menzionati sopra hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro suggelli.Fatto a Berna, in doppio esemplare, il venticinque aprile millenovecento trenta quattro.
| Motta | A. H. Foroughi |
|---|
Allo scopo di completare l’articolo 8 capoverso 2 della Convenzione di domicilio tra la Svizzera e la Persia conchiusa e firmata in data d’oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno convenuto gli articoli seguenti:
Ai cittadini di uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in Persia o in Svizzera che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali dell’altro, non potrà essere imposto cauzione alcuna nè deposito, sotto qualsivoglia denominazione, per motivi sia della loro qualità di stranieri, sia per mancanza dei domicilio o della dimora nel paese.
La stessa norma si applica al versamento che fosse richiesto agli attori o agli intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le condanne alle spese o disborsi processuali, pronunciate in uno degli Stati contraenti contro l’attore o l’interveniente dispensati dalla cauzione, dal deposito o dal versamento in virtù sia dell’articolo 1, sia della legge dello Stato dove è intentata l’azione, saranno rese gratuitamente esecutorie dall’autorità competente nell’altro Stato. La domanda sarà presentata sia per la via diplomatica, sia direttamente dalla parte interessata.
La stessa norma si applica alle decisioni giudiziarie con le quali è fissato ulteriormente l’ammontare delle spese processuali.
L’autorità competente, per statuire sulle domande di exequatur, si limita a esaminare:
Per soddisfare alla condizione prescritta al capoverso 1 numero 1, basterà una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato richiedente constatante che la decisione è passata in giudicato. La competenza di questa autorità sarà certificata dal più alto funzionario preposto all’amminist razione della giustizia nello Stato richiedente. La dichiarazione e il certificato di cui sopra devono essere tradotti in conformità alla norma contenuta nel capoverso 1 numero 2.
L’autorità competente, per statuire sulla domanda d’exequatur, valuterà, semprechè la Parte nello stesso tempo lo richieda, l’importo delle spese di traduzione e di legalizzazione previste nel capoverso 1 numero 2. Queste spese saranno considerate come spese e disborsi processuali.
Resta inteso che gli articoli 1 a 3 della presente dichiarazione sono parimente applicabili alle società menzionate nell’articolo 4 della convenzione di domicilio tra la Svizzera e la Persia.
I cittadini dell’uno degli Stati contraenti saranno ammessi nell’altro al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, come i nazionali stessi, in conformità della legislazione di questo Stato.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il venticinque aprile millenovecentotrentaquattro.
| Motta | A. H. Foroughi |
|---|
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