0.142.113.721Bilateral International Treaty30 nov. 1928
0.142.113.721
CS 11 642; FF 1928 I 616 ediz. ted. 648 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 10 dicembre 1927
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19282
Istrumenti di ratificazione scambiati il 30 novembre 1928
Entrata in vigore il 30 novembre 1928
(Stato 1° ottobre 1996)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Ellenica,
animati dal desiderio di favorire le relazioni tra i due Paesi, hanno risolto di conchiudere una convenzione di domicilio e di protezione giuridica e hanno nominato, a questo scopo, loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno stipulato le disposizioni seguenti:
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno il diritto di entrare, di muoversi liberamente e di risiedere nel territorio dell’altra, nei limiti fissati dalle leggi e regolamenti che disciplinano l’entrata, il movimento e il soggiorno di tutti gli altri stranieri.
Per quanto concerne le tasse e oneri qualsiasi imposti per causa del soggiorno o del domicilio, i cittadini delle due parti godranno del trattamento della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti che sono o saranno ammessi a risiedere o a domiciliarsi sul territorio dell’altra parte saranno trattati sotto tutti i rispetti, per quanto concerne l’esercizio dei loro mestieri e professioni, l’esercizio delle imprese commerciali o industriali, il traffico e il commercio leciti, alla stessa stregua dei cittadini della nazione più favorita, purché si uniformino alle leggi e regolamenti in vigore. Essi non avranno da pagare né da sopportare per questo fatto alcuna imposta, tassa od onere di qualsiasi natura, diversi o più gravosi di quelli che si esigono dai sudditi della nazione più favorita3.
Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti, al commercio girovago e alla ricerca di ordinazioni presso le persone che non esercitano né industria né commercio.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno tutta la libertà di possedere beni mobili e immobili nel territorio dell’altra e di acquistare il possesso di questi beni mediante compera, donazione, successione, disposizione testamentaria o in qualsiasi altro modo, nelle stesse condizioni che quelle previste dalle leggi del paese in cui sono situati i beni, per i cittadini di un terzo Stato qualunque. Essi ne avranno inoltre la disposizione alle stesse condizioni che questi ultimi. In nessuno dei casi summenzionati, essi saranno soggetti ad oneri, imposte o tasse, qualunque ne sia la denominazione, diversi o più gravosi di quelli che sono o saranno stabiliti per i cittadini della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti potranno esportare, uniformandosi alle leggi del paese, il prodotto della vendita delle loro proprietà e dei loro beni in generale, senza essere costretti a pagare, per questa esportazione, delle tasse diverse o più alte di quelle che dovrebbero pagare in tal caso i cittadini della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti godranno, purché si uniformino alle leggi e regolamenti del paese, di protezione e sicurezza complete, per quanto concerne le loro persone e i loro beni. Essi avranno libero accesso, sia come attori, sia come convenuti, presso tutte le istanze giudiziarie o amministrative e, in generale, fruiranno, per tutto quanto si riferisce all’amministrazione della giustizia, dei medesimi diritti e privilegi che i cittadini della nazione più favorita. Essi avranno, in ogni caso, la facoltà di scegliersi da sé, per la tutela dei loro interessi, degli avvocati o mandatari debitamente autorizzati in virtù delle leggi dei paese.
Gli articoli 17 a 22 della convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile, del 17 luglio 19054, saranno applicati in Grecia, a favore della Svizzera e dei cittadini svizzeri e, in Svizzera, a favore della Grecia e dei cittadini greci.
Non si procederà in nessun caso, nelle case, magazzini, manifatture o altri locali qualsiasi occupati da cittadini di ciascuna delle parti contraenti residenti sul territorio dell’altra, a visite domiciliari, a perquisizioni, all’esame o all’ispezione dei libri, carte o conti degli interessati, altrimenti che nelle condizioni e nelle forme prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti non potranno, sul territorio dell’altra, essere espropriati dei loro beni, né privati, sia pure temporaneamente, del godimento di questi ultimi, se non per causa di utilità pubblica o d’interesse generale, e nella misura applicabile, nelle medesime condizioni, ai nazionali. Le indennità a cui dessero diritto questi provvedimenti saranno concesse nelle condizioni previste a profitto dei nazionali.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti saranno esenti, sul territorio dell’altra, così in tempo di pace come in tempo di guerra, da qualunque specie di servizio militare, da qualunque contribuzione, sia in denaro sia in natura, destinata a surrogare il servizio personale.
Essi non saranno obbligati, in tempo di pace come in tempo di guerra, se non alle prestazioni e requisizioni militari imposte ai cittadini della nazione più favorita, nella stessa misura e secondo gli stessi principi che questi ultimi. Le indennità a cui dessero diritto questi provvedimenti saranno accordate alle condizioni previste in un caso simile per i nazionali o per i cittadini della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle parti contraenti saranno esenti da qualsiasi carica o funzione giudiziaria ed amministrativa.
In nessun caso, i cittadini di ciascuna delle parti contraenti saranno soggetti, sul territorio dell’altra parte, ad oneri o a dazi, imposte, tasse o contribuzioni, di qualsiasi natura, diversi o più elevati che quelli che sono o potranno essere imposti a cittadini della nazione più favorita.
Se un cittadino di una delle parti contraenti viene a morire nel territorio dell’altra parte, senza lasciare eredi noti né esecutori testamentari, le autorità dei luogo dove è avvenuto il decesso ne avvertiranno il rappresentante diplomatico o consolare dei paese d’origine, affinché trasmetta agli interessati le informazioni necessarie.
Le autorità a ciò qualificate del luogo della morte o del luogo dove si trovano i beni dei defunto, prenderanno, riguardo a questi beni, tutte le misure conservative che la legislazione del paese prescrive per le successioni dei nazionali. Esse potranno ricorrere alla cooperazione degli agenti diplomatici o consolari dello Stato a cui apparteneva il defunto, per avviare a destinazione le comunicazioni agli eredi prescritte dalla legge, come pure per consegnare agli aventi diritto il ricavo della successione.
La successione dei cittadino di una delle parti contraenti morto sul territorio dell’altra parte sarà retta dalla legge nazionale del defunto in vigore al momento della morte, per quanto concerne la questione di sapere quali siano gli eredi legittimi e le loro quote e in che misura abbiano diritto a una legittima.
Le società commerciali, industriali, agricole, o finanziarie, comprese le società di trasporto e di assicurazione, validamente costituite in conformità delle leggi di una delle parti contraenti e aventi la loro sede sul suo territorio, saranno giuridicamente riconosciute nell’altro paese, purché non perseguano uno scopo illecito o immorale, e potranno, sempreché siano adempite le formalità previste a questo scopo dalle leggi e regolamenti in vigore, estendervi le loro operazioni, acquistarvi ed esercitarvi dei diritti, e continuarvi la loro attività economica. Esse avranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti dei paese, libero e facile accesso presso tutte le istanze giudiziarie e amministrative, sia per intentare un’azione, sia per difendersi.
Le società suddette godranno, sotto tutti i rispetti, del trattamento accordato alle società consimili della nazione più favorita; esse non saranno, particolarmente, obbligate ad alcuna contribuzione o gravezza fiscale, di qualsiasi denominazione o di qualsiasi genere, diversa o più elevata che quelle che si riscuotono o si riscoteranno dalle società della nazione più favorita5.
Ciascuna delle parti contraenti potrà nominare dei consoli generali, dei consoli, dei viceconsoli e degli agenti consolari che risiederanno nelle città e località dell’altra parte dove è ammessa l’istituzione di rappresentanze consolari.
I consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari dovranno, per poter entrare in funzione, aver ottenuto dal governo dei paese di loro residenza l’exequatur o qualsiasi altra autorizzazione valevole. Il governo che ha accordato l’exequatur o un’autorizzazione analoga avrà la facoltà di ritirarli i indicando i motivi di questo provvedimento.
I funzionari consolari dei due paesi godranno dei medesimi diritti, esenzioni e immunità che quelli che sono o potranno essere accordati ai funzionari consolari del medesimo grado e della medesima categoria della nazione più favorita.
La presente convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate ad Atene non appena sia possibile.
La convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà la durata di un anno. Se la convenzione non è denunziata dall’una o dall’altra delle parti contraenti almeno sei mesi prima che spiri il detto periodo di un anno, essa resterà in vigore fino a tanto che non sia denunziata, restando inteso che la denunzia non produrrà i suoi effetti se non dopo spirato un termine di sei mesi.
In fede di che , i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare ad Atene, il 1° dicembre 1927.
| Eugène Broye | A. Michalakopoulos |
|---|
(art. 5)
Nessuna cauzione o deposito, sotto qualsivoglia denominazione, non può essere imposta, a ragione sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai nazionali d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti i tribunali di un altro di questi Stati.
La stessa regola è applicabile al versamento che fosse esatto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le convenzioni colle quali gli Stati contraenti avessero stipulata per i loro cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o del versamento delle spese giudiziarie senza condizione di domicilio continuano ad essere applicate.
Le condanne nelle spese processuali, pronunziate in uno degli Stati contraenti contro l’attore o l’interveniente dispensati dalla cauzione dal deposito o dal versamento in virtù sia dell’articolo 17, capoversi 1 e 2, sia della legge dello Stato dove l’azione è intentata, saranno, dietro domanda fatta in via diplomatica, dichiarate gratuitamente esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti dall’autorità competente.
La stessa regola è applicabile alle decisioni giudiziarie per le quali l’ammontare delle spese del processo è fissato ulteriormente.
Le disposizioni che precedono non si oppongono a che due Stati contraenti si intendano per permettere che la domanda di exequatur sia anche fatta direttamente dalla parte interessata.
Le decisioni relative alle spese e sborsi saranno esecutorie senza sentire le parti, ma salvo ricorso ulteriore della parte condannata, in conformità della legislazione del paese ove l’esecuzione ha luogo.
L’autorità competente per statuire sulla domanda d’exequatur si restringerà ad esaminare:
Per adempiere le condizioni prescritte dal capoverso 2, numeri 1 e 2, basterà una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato richiedente che constati che la decisione è passata in giudicato. La competenza di questa autorità sarà, salvo intesa contraria, certificata dal più alto funzionario preposto all’amministrazione della giustizia nello Stato richiedente. La dichiarazione e il certificato testé accennati devono essere compilati o tradotti conforme alla regola contenuta nel capoverso 2, numero 3.
I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti saranno ammessi in tutti gli altri Stati contraenti al benefizio del patrocinio gratuito, come gli stessi nazionali, conformandosi alla legislazione dello Stato in cui il patrocinio gratuito vien chiesto.
In ogni caso la fede o la dichiarazione d’indigenza deve essere rilasciata o ricevuta dalle autorità della residenza abituale dello straniero o, in mancanza di questa, dalle autorità della sua residenza attuale. Qualora queste ultime autorità non appartenessero a uno Stato contraente, e non ricevessero o non rilasciassero delle fedi o delle dichiarazioni di tale natura, basterà una fede o una dichiarazione, data o ricevuta da un agente diplomatico o consolare del paese al quale appartiene lo straniero.
Se il richiedente non risiede nel paese dove è fatta la domanda, la fede o la dichiarazione di indigenza sarà legalizzata gratuitamente da un agente diplomatico o consolare del paese dove il documento deve essere prodotto.
L’autorità competente a rilasciare la fede o ricevere la dichiarazione di indigenza potrà prendere informazioni sulle condizioni finanziarie del richiedente presso le autorità degli altri Stati contraenti.
L’autorità che deve decidere sulla domanda di gratuito patrocinio conserva, nei limiti delle sue attribuzioni, il diritto di riscontrare le fedi, dichiarazioni e informazioni che le vengono presentate.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 44 853 ↩
Vedi anche la Conv. del 16 giu. 1983 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.937 21 ). ↩
[CS 12 257]. Vedi all. ↩
Vedi la nota all’art. 2 primo par. ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.113.721",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854",
"documentDate": "1927-12-01",
"inForceSince": "1928-11-30"
},
"content": {
"number": "0.142.113.721",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.142.113.721",
"hash": "fa65419e84f21ff7daded158d10eec60cfc708a5605c3dc2bfaba79f1a1fffc7",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.142.113.721",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:49.863Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854/19281130/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-44-808_866_854-19281130-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854",
"documentDate": "1927-12-01",
"inForceSince": "1928-11-30",
"manifestations": [
{
"title": "Niederlassungs- und Rechtsschutzabkommen vom 1. Dezember 1927 zwischen der Schweiz und Griechenland",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854/19281130/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-44-808_866_854-19281130-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854/19281130/de/xml"
},
{
"title": "Convention d'établissement et de protection juridique du 1<sup>er</sup> décembre 1927 entre la Suisse et la Grèce",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854/19281130/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-44-808_866_854-19281130-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854/19281130/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione di domicilio e di protezione giuridica del 1<sup>o</sup> dicembre 1927 tra la Svizzera e la Grecia",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854/19281130/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-44-808_866_854-19281130-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854/19281130/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/44/808_866_854/19281130/it/xml"
}
}