0.142.113.321Bilateral International Treaty25 mai 1880
0.142.113.321
CS 11 712; FF 1879 III 901 ediz. ted. 949 ediz. franc.
Traduzione1
Conchiuso il 14 novembre 1879
Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 18792
Istrumenti di ratificazione scambiati il 25 maggio 1880
Entrato in vigore il 25 maggio 1880
(Stato 25 maggio 1880)
il governo della Confederazione Svizzera
e
il governo di sua maestà il re di Spagna,
guidati dal desiderio di far più stretti i vincoli d’amicizia che uniscono i due stati, dando incremento alle relazioni che esistono tra gli attinenti de due paesi, sonosi decisi di regolare di comune accordo e con una convenzione speciale le condizioni del domicilio degli Svizzeri nella Spagna e degli Spagnuoli nella Svizzera, e hanno per ciò nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati negli articoli seguenti:
Gli Spagnuoli saranno in ciascun cantone della Confederazione ricevuti e trattati, riguardo alle persone e proprietà loro, sul medesimo piede e nella medesima maniera come lo sono o potranno esserlo in avvenire gli Svizzeri, in quanto la presente convenzione non rechi espressamente altre disposizioni. Essi potranno quindi andare, venire e dimorare temporariamente in Svizzera, purchè siano muniti di regolari passaporti e si uniformino alle leggi del paese e ai regolamenti di polizia.
Ogni industria permessa o che avesse ad essere in seguito permessa ai cittadini o sudditi d’un’altra potenza più favorita, lo sarà del pari agli Spagnuoli, senza che possa esigersi da loro alcuna condizione pecuniaria più onerosa la quale non sia egualmente pagata dagli Svizzeri.
Restano eccettuate le professioni scientifiche per il cui esercizio si richiedono titoli accademici o diplomi dati dallo Stato.
E gli Svizzeri nel regno di Spagna, riguardo alle persone e proprietà loro, saranno ricevuti e trattati sul medesimo piede e della medesima maniera come lo sono o potranno esserlo in avvenire i sudditi spagnuoli, in quanto la presente convenzione non rechi espressamente altre disposizioni. Essi potranno quindi andare, venire e dimorare temporariamente in Spagna, purchè siano muniti di regolari passaporti e si uniformino alle leggi del paese e ai regolamenti di polizia.
Ogni industria permessa o che avesse ad essere in seguito permessa ai cittadini o sudditi d’un’altra potenza più favorita, lo sarà del pari agli Svizzeri, senza che possa esigersi da loro alcuna condizione pecuniaria più onerosa la quale non sia egualmente pagata dagli Spagnuoli.
Restano eccettuate le professioni scientifiche per il cui esercizio si richiedono titoli accademici o diplomi dati dallo Sato.
I sudditi spagnuoli, per prendere domicilio o per aprire uno stabilimento industriale nella Svizzera, dovranno andar muniti di un certificato d’immatricolazione che lor sarà rilasciato dal rappresentante di sua maestà o dai consoli di Spagna nella Svizzera, e il quale non sarà rilasciato se non a chi con documenti fededegni avrà giustificato la sua buona e morale condotta.
Le medesime regole saranno osservate per gli Svizzeri che intendono stabilirsi od aprire stabilimenti industriali nella Spagna.
I cittadini e i sudditi dell’uno de due stati stabiliti nell’altro, che venissero nel caso di esserne espulsi per sentenza legale o per le leggi e i regolamenti sulla polizia de costumi e sulla mendicità, saranno ricevuti in ogni tempo, essi e le famiglie loro, nel paese cui appartengono per origine, semprechè vi abbiano conservato giusta le leggi i loro diritti.
In quanto al servizio militare e alle prestazioni imposte qual compenso pel servizio personale, i cittadini o i sudditi dell’uno de’ due stati stabiliti nell’altro rimangono soggetti alle leggi della loro patria; essi non possono quindi nel paese ove sono stabiliti venir obbligati nè a un servizio militare qualsiasi, ne alle prestazioni imposte in compensazione del servizio personale.
In ciò che riguarda il domicilio e l’esercizio delle industrie, ogni vantaggio che l’una delle parti firmatarie di questa convenzione avesse accordato o venisse dipoi ad accordare comunque ad una terza Potenza, sarà applicabile medesimamente e ad un tempo ai sudditi e ai cittadini dell’altra parte, senza che faccia d’uopo altra dichiarazione.
La presente convenzione entrerà in vigore come sia stata dalle due parti ratificata, e rimarrà obbligatoria per la durata di dieci anni, e continuerà indi in poi ad esserlo insino a che l’una delle alte parti contraenti non abbia officialmente manifestato all’altra un anno prima l’intenzione di sciogliersene.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro arme.Fatto a Berna, il 14 novembre 1879.
| Anderwert | Vte de la Vega |
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