0.142.111.723Bilateral International Treaty30 mars 1935
0.142.111.723
RU 1983 1080
Entrato in vigore il 30 marzo 1935
(Stato 30 marzo 1935)
Traduzione1
| Legazione Svizzera | Bruxelles, 30 marzo 1935 S. E. Signor Van Zeeland Primo Ministro Ministero degli Affari esteri e del Commercio esterno Bruxelles |
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Signor Primo Ministro,
In seguito agli scambi di vedute avvenuti a Bruxelles il 25, 26, 27 e 28 febbraio scorso, ho l’onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo svizzero, con riserva di reciprocità, si impegna ad accordare il permesso di domicilio, ai sensi dell’articolo 6 della legge federale dei 26 marzo 19312concernente la dimora e il domicilio degli stanieri, ai cittadini belgi residenti regolarmente e ininterrottamente da cinque anni sul territorio svizzero e che continuano a risiedervi. Questi cittadini avranno il diritto di cambiare liberamente datore di lavoro, professione e domicilio.
Nel calcolo della residenza ininterrotta di cinque anni noti è presa in considerazione la durata dei soggiorni autorizzati per motivi di studio o di praticantato oppure per cure mediche.
Le assenze temporanee inferiori ai sei mesi durante il soggiorno autorizzato non sono considerate interruzioni del periodo di cinque anni.
Il permesso di domicilio scade dopo un soggiorno effettivo di sei mesi fuori del territorio svizzero; previa domanda presentata entro tale termine esso può essere prorogato fino a due anni.
D’altronde i servizi svizzeri competenti esaminano con particolare benevolenza le domande di impiego presentate dai cittadini belgi, sempreché le condizioni del mercato del lavoro, nell’attività e nella regione specifiche, lo permettano.
Colgo l’occasione, signor Primo Ministro, per rinnovare a Vostra Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Frédéric Barbey |
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| Ministero degli Affari esteri e del Commercio esterno | Bruxelles, 30 marzo 1935 S. E. Signor Frédéric Barbey Herrn Frédéric Barbey Ministro di Svizzera Bruxelles |
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Signor Ministro,
In seguito agli scambi di vedute avvenuti a Bruxelles il 25, 26, 27 e 28 febbraio scorso, ho l’onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo belga, con riserva di reciprocità, si impegna a non più subordinare alle condizioni o restrizioni contemplate nelle disposizioni di leggi e regolamenti concernenti il domicilio degli stranieri o lo statuto dei lavoratori stranieri, il soggiorno o l’attività in Belgio di cittadini svizzeri residenti regolarmente e ininterrottamente da cinque anni sul territorio belga e che continuano a risiedervi.
Nel calcolo della residenza ininterrotta di cinque anni non è presa in considerazione la durata dei soggiorni autorizzati per motivi di studio o praticantato oppure per cure mediche.
Le assenze temporanee inferiori ai sei mesi durante il soggiorno autorizzato non sono considerate interruzioni del periodo di cinque anni.
I diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri nel capoverso 1 della presente disposizione decadono dopo un soggiorno effettivo di sei mesi fuori dal territorio belga. Previa domanda presentata entro tale termine, quest’ultimo potrà essere prorogato fino a due anni.
D’altro canto, siccome i cittadini belgi possono entrare liberamente in Svizzera per cercarvi lavoro, i servizi belgi non si rifiuteranno, in circostanze eccezionali, di regolarizzare sul posto la situazione di un lavoratore svizzero venuto in territorio belga e che vi avesse trovato un impiego.
Queste domande di regolarizzazione nonché quelle per occupare un impiego in Belgio, formulate per via normale, saranno esaminate con particolare benevolenza ogniqualvolta le condizioni del mercato del lavoro, nell’attività e nella regione specifiche, lo permettano.
Colgo l’occasione, signor Ministro, per rinnovare a Vostra Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione.
| P. Van Zeeland |
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