0.142.111.721Bilateral International Treaty7 juin 1888
0.142.111.721
CS 11 576; FF 1887 III ediz. ted. II 903 ediz. franc.
Traduzione1
Conchiuso il 4 giugno 1887
Approvato dall’Assemblea federale il 29 giugno 18872
Istrumenti di ratificazione scambiati il 7 maggio 1888
Entrato in vigore il 7 giugno 1888
(Stato 7 giugno 1888)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re dei Belgi,
mossi dal desiderio di rassodare i vincoli d’amicizia e di dar incremento ai buoni rapporti che uniscono i due paesi, hanno risolto di regolare di comune accordo e con un trattato speciale le condizioni a cui sarà sottoposto il domicilio de’ Belgi nella Svizzera e degli Svizzeri nel Belgio ed hanno nominato a tal fine a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi accordati negli articoli seguenti:
I Belgi saranno ricevuti e trattati in ogni Cantone della Confederazione, rispetto alle persone e proprietà loro, sul medesimo piede e nella medesima maniera che lo sono o potranno esserlo in avvenire gli attinenti degli altri Cantoni. Essi potranno per conseguenza andare, venire e fermarsi temporariamente nella Svizzera, uniformandosi alle leggi ed ai regolamenti di polizia.
Ogni sorta d’industria e di commercio permessa agli attinenti de’ diversi Cantoni lo sarà pure ai Belgi e senza che possa esigersene veruna condizione nè pecuniaria nè altra più onerosa.3
Gli Svizzeri godranno nel Belgio dei medesimi diritti e vantaggi quali dal precedente articolo 1 sono guarentiti ai Belgi nella Svizzera.
Gli attinenti dell’uno dei due Stati domiciliati nell’altro non saranno soggetti alle leggi militari del paese da loro abitato, ma bensì a quelle della loro patria.
Saranno del pari esenti da ogni servizio, sia nella guardia civica, sia nelle milizie municipali.
Gli attinenti dell’uno dei due Stati che trovansi domiciliati nell’altro e che per sentenza legale o in forza delle leggi e dei regolamenti sulla polizia de’ costumi e sulla mendicità venissero nel caso di dover essere rimandati, saranno ricevuti in ogni tempo, in una colle loro famiglie, nel paese onde sono oriundi e in cui avranno conservato i loro diritti.
Ogni vantaggio dall’una delle Parti contraenti accordato o che avesse in avvenire ad accordarsi in qualsia modo ad un’altra potenza, rispetto al domicilio dei cittadini ed all’esercizio delle professioni industriali, sarà medesimamente e ad un tempo applicabile all’altra parte senza bisogno di fare per ciò una convenzione speciale.
Il presente trattato è conchiuso per dieci anni e andrà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche.
Se dodici mesi avanti la fine del detto periodo nè l’una nè l’altra delle due alte parti contraenti non ha notificato l’intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà vigente sino a che sia trascorso un anno dal giorno in cui l’una delle alte parti contraenti l’avrà dinunziato.
Il presente trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berna al più presto possibile.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Berna il 4 giugno 1887.
| L. Ruchonnet | Maurice Delfosse |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 10 593 ↩
Vedi anche la Conv. del 28 ago. 1978 tra la Confederazione svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.917.21 ). ↩
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