0.142.111.638.1
RU 1951 662
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Austria concernente misure speciali in relazione con la soppressione dell’obbligo del visto
Conchiuso il 14 settembre 1950
Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 maggio 1951
Entrato in vigore il 4 maggio 1951
(Stato 4 maggio 1951)
Art. 1
I cittadini delle due Parti contraenti che si recano nel territorio dell’altro Stato, conformemente all’accordo firmato il 14 settembre 19502tra il Consiglio federale svizzero e il Governo austriaco, per soggiornarvi temporaneamente, sono dispensati durante tre mesi dall’obbligo di domandare un permesso di soggiorno, semprechè non esercitino attività lucrativa alcuna.
Art. 2
Il visto sulle tessere di frontiera e sui passaporti previsto, dall’articolo 4 della convenzione del 30 maggio 19503tra la Svizzera e l’Austria concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine, non è più richiesto per i cittadini delle due Parti contraenti.
Art. 3
Il presente accordo si applica parimente alla circolazione delle persone tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica di Austria.
Art. 4
Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.
Fatto a Vienna, il 14 settembre 1950.
Per la Confederazione Svizzera: O. Seifert | Per la Repubblica di Austria: Gruber |
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