0.132.136.5Bilateral International Treaty14 août 1879
0.132.136.5
CS 11 48; FF 1878 II 1037 ediz. ted. 1013 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa il 28 aprile 1878
Approvata dall’Assemblea federale il 28 giugno 18781
Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 agosto 1879
Entrata in vigore il 14 agosto 1879
(Stato 14 agosto 1879)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo granducale badese
nello scopo di comporre in via amichevole le differenze che pendono per affari di confine sulla sponda del lago Bodamico e sul lago stesso presso Costanza, e di opportunamente regolare con questa congiuntura la linea di confine anche in altri punti vicino a Costanza, hanno nominato per ciò a plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi e riconosciuti i loro pieni poteri,
hanno di comune accordo adottato, con riserva di ratifica, gli articoli seguenti:
Il confine tra i due Stati su la piaggia e il bacino lacuale al sud di Costanza sta nel confine attuale tra le proprietà di J. Butz e di K. Eberle sino al vertice dell’angolo sporgente del muro del quai, e di qui via si dirige in linea retta sull’estremo punto meridionale della riva nord della baia di Costanza sino al punto dove questa linea interseca la retta tirata dalla metà della torricella della stazione ferroviaria di Costanza alla metà di un’altra retta tra il detto punto della riva e la punta della riva sud che sta dirimpetto presso la Gualchiera superiore. Da quel primo punto d’intersecazione sino a questa metà della traversale che tocca le due rive della baia di Costanza, il confine è in linea retta, e da quest’ultimo punto in poi, segue la linea mediana della baia.
A. La Svizzera cede a Baden e per ogni tempo avvenire rimette alla giurisdizione badese:
B. La Svizzera dichiara di rinunziare ad ogni indennità per lo scapito causatole da queste cessioni territoriali in fatto di taglie e imposte dello Stato e dei comuni.
Baden dal canto suo si sottopone agli obblighi seguenti:
Rimangono riservate le Convenzioni state conchiuse tra l’Amministrazione delle ferrovie badesi e le Società svizzere serventisi della stazione di Costanza, e nominatamente la convenzione della ferrovia badese dello Stato colla Nord‑Est svizzera, del 3/24 aprile 1871 e la convenzione del 3 luglio 1874 tra la ferrovia badese dello Stato, da una parte, e la Nord‑Est svizzera e la Winterthur–Singen–Kreuzlingen, dall’altra parte.
La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.
In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Così fatto a Berna, addì ventotto aprile mille ottocento settantotto (28 aprile 1878).
| A. O. Aepli H. Siegfried C. Haffter | Hardeck Haas |
|---|
All’atto di sottoscrivere la convenzione per la regolarizzazione del confine presso Costanza, i plenipotenziari de’ due Stati hanno stimato opportuno di consegnare ancora nel presente Protocollo le disposizioni seguenti:
I plenipotenziari sono in ciò d’accordo, che, almeno per le nuove linee di confine fissate dalla convenzione, abbiasi, dopo la ratificazione, colla loro cooperazione e a spesa comune, a procedere a debitamente contrassegnare i limiti stabiliti, stendendo un verbale dell’operazione.
Relativamente agli articoli I e II A n. 1 della convenzione, i plenipotenziari sono d’avviso di dare una direzione più retta al limite, tra l’angolo sporgente del muro del quai e il gomito della strada franca che sta dirimpetto, fissato nei detti articoli, quando pel momento che si prenderà a contrassegnare i punti e le linee del confine siasi potuto ottenere una conveniente modificazione di termini della proprietà di K. Eberle.
Rispetto all’articolo II A n. 4 i plenipotenziari furono d’accordo in ciò, che il confine debba essere tirato in linea retta tra i termini 13 e 22, nel caso che la città di Costanza sia disposta ad eseguire, sino all’altezza del termine 22, la correzione del Saubach prevista nella ivi mentovata Convenzione. Prima di fare la correzione tra i termini 13 e 19, o 13 e 22, i piani della correzione saranno sottoposti all’approvazione dei Governi dei due Stati cointeressati.
Il presente Protocollo avrà il medesimo valore obbligatorio come la convenzione e dovrà essere insieme con questa ratificato o valere come ratificato.
In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Così fatto a Berna, il ventotto aprile mille ottocento settantotto (28 aprile 1878).
| A. O. Aepli H. Siegfried C. Haffter | Hardeck Haas |
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