0.132.136.2Bilateral International Treaty13 juin 1939
0.132.136.2
CS 11 43; FF 1938 II 509 ediz. ted. 513 ediz. franc.
Traduzione dal testo originale tedesco1
Conchiusa il 22 settembre 1938
Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19382
Istrumenti di ratificazione scambiati il l° maggio 1939
Entrata in vigore il 13 giugno 1939
(Stato 13 giugno 1939)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Cancelliere del Reich germanico
animati dal desiderio di modificare il confine secondo i bisogni dei due Stati e di procedere a questo scopo a uno scambio di particelle di territorio d’uguale superficie, hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
I plenipotenziari, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in debita forma, hanno convenuto quanto segue in merito alla modificazione dei confine stabilito coi Trattato del 1° marzo 1839 concernente la modificazione della frontiera tra il Cantone di Sciaffusa e il Granducato di Baden.
(1). La Svizzera cede al Reich germanico le particelle della superficie totale di 47 a 58 m2, indicate nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnate con punteggiatura sui piani allegati A, B e D (allegato 2). (2). Il Reich germanico cede alla Svizzera le particelle della superficie totale di 47 a 58 m2, indicate nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnate con tratteggi sui piani allegati A e C (allegato 2). (3). L’elenco, i piani e la carta indicati nei capoversi 1 e 2 fanno parte integrante della presente Convenzione.
I tratti di strada toccati dallo scambio di territori cambiano parimente di proprietario, all’entrata in vigore della Convenzione, in conformità dell’elenco qui allegato (allegato 1).
(1). 1 registri fondiari e catastali relativi alle particelle scambiate (articolo 1) nonché tutti i documenti, scritti e carte che vi si riferiscono saranno consegnati dalle autorità che tenevano finora il registro fondiario e il catasto alle autorità dell’altro Stato in copie certificate conformi o, per quanto possibile, in originali. La consegna sarà fatta direttamente dalle autorità centrali interessate o dai servizi che ne saranno incaricati. (2). Le autorità centrali competenti sono, da parte svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna; da parte germanica, il Ministero della giustizia del Reich e il Ministero dell’interno dei Reich, a Berlino.
Gli Stati contraenti faranno in modo che le particelle scambiate vengano consegnate libere da qualsiasi onere.
Lo scambio dei territori si farà, per quanto concerne il registro fondiario ed il catasto, d’Ufficio3, senza spese giudiziarie e oneri fiscali, e senza tasse. Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni necessarie allo sgravio delle particelle scambiate.
I tribunali dello Stato cedente restano competenti a giudicare le contestazioni relative a pretese su un fondo scambiato e pendenti all’entrata in vigore della presente Convenzione. Gli accordi generali in vigore tra i due Stati contraenti sono applicabili al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze.
Le spese delle mutazioni e della terminazione, rese necessarie dalla presente Convenzione, vengono sopportate, metà ciascuno, dai due Stati contraenti.
La presente Convenzione è stesa in due esemplari originali.
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berlino. La Convenzione entrerà in vigore sei settimane dopo lo scambio delle ratificazioni.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.Fatto a Berna il 22 settembre 1938.
| Häusermann | Conrad Roediger |
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