412.101.220.91
del 29 agosto 2025 (Stato 1° gennaio 2026)
| 47422 | Operatrice in automazione AFC / Operatore in automazione AFC Automatikerin EFZ / Automatiker EFZ Automaticienne CFC / Automaticien CFC |
|---|
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),
visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione professionale;
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032
sulla formazione professionale (OFPr);
visto l’articolo 4a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 20073
sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale
Gli operatori in automazione con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:
- sono specializzati nell’automazione di processi negli impianti tecnici nell’industria metalmeccanica ed elettrica (industria MEM);
- sviluppano, progettano con l’aiuto del computer (computer-aided design ) programmano, costruiscono ed effettuano la manutenzione di impianti industriali dell’industria MEM oppure anche del settore della costruzione di macchine elettriche, della tecnica degli edifici e dei sistemi di trasporto;
- lavorano in un ambiente interconnesso e hanno uno scambio costante con altri professionisti, con i clienti e i fornitori;
- in quanto professionisti comprendono tutte le funzioni degli impianti automatizzati e ricorrono alle diverse tecnologie dell’elettronica, dell’idraulica, della meccanica e dell’informatica;
- rispettano le disposizioni e le norme, in particolare quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e dell’ambiente;
- lavorano in maniera sistematica e precisa e prestano particolare attenzione alla qualità, si distinguono per la flessibilità e l’apertura ai nuovi sviluppi tecnologici.
Art. 2 Durata e inizio
- La formazione professionale di base dura quattro anni.
- L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi
- Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
- Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative
- La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:
a. sviluppo di impianti automatizzati:
1. redigere o rielaborare documenti di produzione per impianti automatizzati,
2. realizzare schizzi di pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati,
3. pianificare e parametrizzare reti per impianti automatizzati,
4. dimensionare motori di impianti automatizzati,
5. realizzare e mettere in servizio un gemello digitale di impianti automatizzati,
6. modellare semplici componenti meccanici con ilcomputer-aided design ;
b. realizzazione e messa in servizio di impianti automatizzati:
1. costruire e mettere in servizio impianti automatizzati,
2. lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati,
3. programmare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e verificarne il corretto funzionamento con l’hardware,
4. installare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio,
5. integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati,
6. costruire e mettere in servizio sistemi regolati in impianti automatizzati,
7. integrare impianti automatizzati con robot e metterli in servizio;
c. manutenzione di impianti automatizzati:
1. effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento,
2. verificare le funzioni di un impianto automatizzato,
3. eliminare errori nell’hardware o nel software di comando di impianti automatizzati,
4. effettuare la manutenzione degli azionamenti di impianti automatizzati,
5. monitorare i dati di processo di impianti automatizzati e adottare provvedimenti,
6. monitorare il consumo energetico degli impianti automatizzati e ottimizzarne l’efficienza;
d. assunzione della responsabilità operativa:
1. pianificare incarichi orientati al progetto nel contesto dell’automazione,
2. controllare l’avanzamento degli incarichi orientati al progetto nel contesto dell’automazione,
3. valutare i risultati degli incarichi orientati al progetto nel contesto dell’automazione,
4. assumersi la responsabilità tecnica globale per lo sviluppo di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM,
5. assumersi la responsabilità tecnica globale per la realizzazione e la messa in servizio di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM,
6. assumersi la responsabilità tecnica globale per la manutenzione di impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM,
7. formare i clienti sul funzionamento degli impianti automatizzati in un settore dell’industria MEM.
- Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1–3, lettera b numeri 1–6, lettera c numeri 1–3 nonché lettera d numeri 1–3 lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio per tutte le persone in formazione.
- È obbligatorio lo sviluppo di una competenza operativa a scelta tra quelle di cui al capoverso 1 lettera a numeri 4–6, lettera b numeri 6 e 7, nonché lettera c numeri 4–6, così come è obbligatorio lo sviluppo di un’altra competenza operativa a scelta tra quelle di cui al capoverso 1 lettera d numeri 4–7.
- Le competenze operative obbligatorie di cui al capoverso 3 sono stabilite congiuntamente dall’azienda di tirocinio e dalla persona in formazione e sono comunicate alla scuola professionale alla fine del secondo anno di formazione. Inoltre, devono essere indicate al momento dell’iscrizione alla procedura di qualificazione con esame finale.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile
Art. 5
- All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.
- Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.
- Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.
- In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.
- L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica
- La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
- Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. Dura complessivamente almeno 220 giornate lavorative.
Art. 7 Scuola professionale
- L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2160 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
| Insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | Totale |
|---|
| a.4 Materie professionali specifiche | | | | | |
| – Sviluppo di impianti automatizzati | 460 | 260 | – | 120 | 840 |
– Realizzazione e messa in servizio di impianti automatizzati Manutenzione di impianti automatizzati | – | 220 | 140 | 40 | 400 |
| – Assunzione della responsabilità operativa | 60 | 40 | 60 | 40 | 200 |
| Totale materie professionali specifiche | 520 | 520 | 200 | 200 | 1440 |
| b. Cultura generale | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| c. Educazione fisica | 80 | 80 | 40 | 40 | 240 |
| Totale delle lezioni | 720 | 720 | 360 | 360 | 2160 |
- D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
- Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20255sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
- La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
- È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
- I corsi interaziendali comprendono 50 giornate di otto ore.
- Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sei corsi come segue:
| Anno | Corsi | Competenze operative | Num. giorni |
|---|
| 1 | 1 | Lavorare o fabbricare pezzi o componenti meccanici di impianti automatizzati | 6 |
| 1 | 2 | Costruire e mettere in servizio impianti automatizzati Installare azionamenti in impianti automatizzati e metterli in servizio Verificare le funzioni di un impianto automatizzato | 6 |
| 1 | 3 | Costruire e mettere in servizio impianti automatizzati Verificare le funzioni di un impianto automatizzato | 9 |
| 2 | 4 | Costruire e mettere in servizio impianti automatizzati Integrare sensori o componenti intelligenti in impianti automatizzati Effettuare la manutenzione di impianti automatizzati o procedere al loro aggiornamento | 9 |
| 2 | 5 | Programmare software e interfacce grafiche di impianti automatizzati e verificarne il corretto funzionamento con l’hardware Eliminare errori nell’hardware o nel software di comando di impianti automatizzati Verificare le funzioni di un impianto automatizzato | 12 |
| 3 | 6 | Dimensionare motori di impianti automatizzati Effettuare la manutenzione degli azionamenti di impianti automatizzati | 8 |
| 7 | Realizzare e mettere in servizio un gemello digitale di impianti automatizzati | |
| 8 | Modellare semplici componenti meccanici con ilcomputer-aided design | |
| 9 | Costruire e mettere in servizio sistemi regolati in impianti automatizzati Monitorare i dati di processo di impianti automatizzati e adottare provvedimenti Monitorare il consumo energetico degli impianti automatizzati e ottimizzarne l’efficienza | |
| 10 | Integrare impianti automatizzati con robot e metterli in servizio | |
| Totale | | | 50 |
- I corsi 1–5 di cui al capoverso 2 sono obbligatori per tutte le persone in formazione.
- È inoltre obbligatorio uno tra i corsi 6–10 di cui al capoverso 2.
- Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9
- All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione6delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.
- Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
- Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori
Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
- attestato federale di capacità di operatore in automazione AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie materie professionali specifiche nel campo dell’operatore in automazione AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
- diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda
- Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
- Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
- È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
- Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
- In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
- L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento
- Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
- Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione
- Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
- Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.
- Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.
- Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale
La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali
- Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
- I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 16 Ammissione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
- secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’operatore in automazione AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
Art. 17 Oggetto
Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
- Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:
a. esame parziale, della durata di sette ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione,
2. sono esaminate le competenze operative di base,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative «Realizzazione e messa in servizio di impianti automatizzati» (art. 4 cpv. 1 lett. b) e «Manutenzione di impianti automatizzati» (art. 4 cpv. 1 lett. c);
b. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 40–80 ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:
| Voce | Descrizione | Ponderazione |
|---|
| 1 | Esecuzione e risultato del lavoro | 60 % |
| 2 | Documentazione | 10 % |
| 3 | Presentazione | 10 % |
| 4 | Colloquio professionale | 20 % |
- la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente un’ora;
c. «materie professionali specifiche», della durata di quattro ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione prevede lo sviluppo di una proposta di soluzione basata su un problema tratto dalla pratica professionale,
3. il campo di qualificazione comprende le voci sottoelencate con le ponderazioni seguenti:
| Voce | Descrizione | Ponderazione |
|---|
| 1 | Proposta di soluzione | 50 % |
| 2 | Documentazione della procedura | 30 % |
| 3 | Analisi della procedura | 20 % |
d. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 9 aprile 20257sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
2. Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
- La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
- per il campo di qualificazione «esame parziale» è attribuito almeno il 4;
- per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;
- per il campo di qualificazione «materie professionali specifiche» è attribuito almeno il 4; e
- la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
- La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:
- esame parziale: 20 per cento;
- lavoro pratico: 30 per cento;
- materie professionali specifiche: 15 per cento;
- cultura generale: 20 per cento;
- nota dei luoghi di formazione: 15 per cento.
- Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:
- nota relativa all’insegnamento delle materie professionali specifiche: 75 per cento;
- nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.
- Per nota relativa all’insegnamento delle materie professionali specifiche si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.
- Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note conseguite nei controlli delle competenze.
- Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c, viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:
- esame parziale: 30 per cento;
- lavoro pratico: 30 per cento;
- materie professionali specifiche: 20 per cento;
- cultura generale: 20 per cento.
Art. 20 Ripetizioni
- La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
- Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
- Il campo di qualificazione «esame parziale» deve essere ripetuto al più tardi insieme all’esame finale.
- Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle materie professionali specifiche, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle materie professionali specifiche, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
- Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 21
- Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
- L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Operatrice in automazione AFC» / «Operatore in automazione AFC».
- Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
- la nota complessiva;
- le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualitàdelle formazioni professionali di base dell’industria MEM
- La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni professionali di base dell’industria MEM è composta da:
- 10–12 rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3 o 4 rappresentanti dei lavoratori;
- 3 o 4 rappresentanti delle scuole professionali;
- almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
- Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
- sono rappresentate tutte le formazioni professionali di base dell’industria MEM.
- La Commissione si autocostituisce.
- Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
- Sono responsabili dei corsi interaziendali:
- Swissmechanic Svizzera;
- Swissmem.
- In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.
- I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.
- Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza della SEFRI del 3 novembre 20088sulla formazione professionale di base Operatrice in automazione / Operatore in automazione con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.
Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni
- Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−21) si applicano dal 1° gennaio 2030.
- Le disposizioni concernenti l’esame parziale si applicano dal 1° gennaio 2028.
- Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore in automazione AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.
- Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1), la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.
- I candidati che hanno svolto la procedura di qualificazione con esame finale per operatore in automazione AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore.
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.