Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2024 15.2024.91

Incarto n. 15.2024.91

Lugano 22 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2024 di

RI 1, __________ (__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro il pignoramen­to di un credito disposto il 25 luglio 2024 nelle quattro esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (es. n. __________ e __________) PI 2, __________ (es. n. __________) (rappresentata dal suo __________, __________) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________) (rappr. dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. , promossa nel 2023 dall’PI 1 nei confronti di “J RI 1”, il 19 ottobre 2023 la sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha notificato un avviso di pignoramento all’escusso;

che il 9 novembre 2023, J__________ E__________ P__________ RI 1 ha scrit­to all’UE di aver “ritrovato nella cassetta delle lettere dove sto di casa una busta indirizzata al Signor E__________ RI 1 che riporta un avviso di pignoramento; la sintassi di questo nome sembra corrispondere ad una ditta individuale e non a una persona fisica (vedi differenza sintassi nell’estratto di registro di commercio allegato); secondo i vostri statuti chiamati ’leggi’, ’ordinanze’, … Il nome di una persona del­lo stato civile non può essere “tradotto, invertito né abbreviato” (OSC Sez.3 art. 24, Nomi, paragrafo 4). Inoltre, non ho in mio possesso e non mi è stato conferito alcun titolo di ’Signore’ (che dai dizionari sembra essere il titolo più basso nel sistema feudale). Siccome non ho registrato la persona/ditta individuale, E__________ RI 1 mi richia­mo estraneo a questa corrispondenza e quindi, la ritorno al mittente già aperta per sbaglio. Ogni ulteriore lettera a destinatari estranei verrà eliminata senza disonore, inoltre, sarebbe opportuno avvisare tutti i creditori. Per tanto, lo scrivente, si ritiene altresì estraneo a tutto quanto messo nella suddetta buca lettere proveniente dal vostro ufficio ed i loro avventori nei decenni passati, presenti e/o futuri. Il Signor E__________ RI 1 non so chi sia. Se sugli atti originali emanati da ipotetici creditori, è stato riportato il nome del Signor E__________ RI 1, violando di fatto e deliberatamente l’articolo di legge succitato, sarebbe bene liberare quanto prima il mio essere sa tali vincoli poiché assolutamente nulli, eliminando e cancellando dunque tutta la lista di precetti ed attestati di carenza di credito”;

che nelle quattro esecuzioni in ingresso, promosse nel 2023 e nel 2024, il 6 giugno 2024 l’UE ha invitato l’escusso a presentarsi pres­so i propri locali per procedere al pignoramento dei suoi redditi;

che nei giorni successivi, la busta contenente l’invito è tornata al­l’Ufficio con un’etichetta della Posta riportante la menzione “rinvio da parte del destinatario”, nonché le annotazioni manoscritte “OSC Art. 24” e “CP Art. 179”;

che in risposta a una richiesta dell’UE, il 23 luglio 2024 la PI 3 gli ha trasmesso l’estratto relativo a un conto corrente intestato a J__________ E__________ P__________ RI 1 per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 22 luglio 2024, da cui risultano, segnatamente, accrediti per circa complessivi fr. 31'400.–, da parte del­l’__________ e di varie persone fisiche (queste ultime per lavori edili svolti dal titolare del conto);

che il 25 luglio 2024, l’Ufficio ha pignorato gli averi di J__________ RI 1 presso la PI 3, fino a concorrenza di fr. 6'000.– oltre agl’interessi e alle spese;

che con ricorso dell’11 agosto 2024, RI 1 si aggrava contro il pignoramento, chiedendone l’annullamento “entro e non oltre 24 ore”;

che con osservazioni del 9 settembre 2024, l’UE chiede alla Camera la reiezione del ricorso, precisando di non averlo notificato agli escutenti;

che il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 1 LEF);

che nella fattispecie RI 1 non precisa quando è venuto a conoscenza del provvedimento, ma la questione può rimanere indecisa poiché l’impugnativa è comunque destinata all’in­successo;

che un complemento di ricorso presentato dopo la scadenza del termine di ricorso dell’art. 17 cpv. 2 LEF è irricevibile, se il ricorso conteneva una motivazione, che seppur sommaria soddisfaceva l’esigenza posta all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR (sentenza della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 3);

che lo scritto di RI 1 del 23 settembre 2024, presentato manifestamente oltre il termine di ricorso, è pertanto irricevibile;

che il ricorrente afferma di non essere la “persona/finzione giuridica o ditta individuale” J__________ RI 1 indicata dall’UE e si duole del pignoramento del conto corrente intestato alla persona fisica J__________ E__________ P__________ RI 1 senza una preventiva corretta comunicazione e in violazione del segreto bancario, della legge sulla protezione dei dati (LPD), degli art. 10 e 13 della Costituzione federale, 305ter, 313 e 314 CP e 24 OSC (RS 211.112.2), chiedendo l’annullamento del provvedimento “entro e non oltre 24 ore”;

che un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF può tendere unicamente a far annullare o riformare un provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio fallimenti per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento;

che la Camera non è pertanto competente per accertare l’even­tuale esistenza di reati penali o di violazioni della LPD, del segreto bancario o dell’ordinanza sullo stato civile (OSC);

che ad ogni modo l’ufficio d’esecuzione è tenuto a procedere sen­za indugio al pignoramento, non appena ricevuta la domanda di continuazione (art. 89 LEF), anche in assenza dell’escusso, se quest’ultimo è stato regolarmente avvisato (DTF 130 III 661 consid. 1.2; 112 III 14 consid. 5/a), sicché sotto questo profilo il provvedimento impugnato è ineccepibile;

che il ricorrente non può seriamente, in buona fede, pretendere di non aver capito di essere il destinatario dell’invito a presentarsi al­l’ufficio del 6 giugno 2024, poiché nessun altro J__________ RI 1, con oppure senza secondo o terzo nome, risulta essere domiciliato a __________, né egli pretende il contrario, di modo che è reputato essere stato regolarmente informato dell’imminente pignoramento;

che del resto la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte in un provvedimento esecutivo non ne pregiudica la validità se, come nella fattispecie, non comporti alcun rischio di confusione (cfr. sentenza della CEF 15.2020.54 del 21 luglio 2020 consid. 3.2.1 e i rinvii);

che l’escusso è tenuto a indicare tutti i suoi beni (compresi eventuali crediti) a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF), sicché non può trincerarsi dietro al segreto bancario o invocare la protezione della propria sfera privata (DTF 146 III 435 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 15.2024.29 del 23 agosto 2024, consid. 2.5) per rifiutare d’in­formare l’ufficio sui propri crediti, ciò che vale anche per i suoi debitori (ad esempio una banca presso la quale egli ha un conto), tenuti allo stesso obbligo d’informazione di lui (art. 91 cpv. 4 LEF);

che l’art. 91 LEF costituisce una base legale sufficiente, giusta l’art. 36 Cost., per limitare la sfera privata (art. 13 Cost.) e la libertà personale (art. 10 Cost.) del ricorrente (come di tutti gli escussi) circa i suoi beni suscettibili di essere pignorati;

che d’altronde la LPD non si applica ai procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali (art. 2 cpv. 3), tra cui figura anche la LEF (Messaggio del Consiglio federale alla LPD, FF 2017 5939, 6005 3° §; Métille/di Tria, Commentaire romand de la LPD, 2023, n. 62 ad art. 2 LPD);

che contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la firma digitalizzata dell’Ufficiale è conforme alla legge (Circolare CEF n. 11/1998; cfr. pure art. 6 Rform [RS 281.31] che autorizza l’uso di timbri “facsimili”; sentenze del Tribunale federale 5A_356/2023 del 13 febbraio 2024 consid. 3.3.1 e della CEF 15.2014.60 del 2 settembre 2014 consid. 5, e i rinvii);

che in merito all’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF citato dal ricorrente, se-condo cui sono impignorabili le “provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore e alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarli”, va ricordato che redditi impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF), se sono stati risparmiati, ovvero se l’escusso non li ha utilizzati per far fronte alle spese necessarie, per il pagamento delle quali tali redditi erano stati lasciati a sua disposizione, sono illimitatamente pignorabili senza riguardo al fatto che i risparmi possano poi diventare indispensabili al suo mantenimento (sentenza della CEF 15.2023.125 del 15 gennaio 2024, pag. 3 e i rinvii);

che nel caso in esame l’UE poteva dunque legittimamente ritenere che la parte del saldo di fr. 10'207.31 al 22 luglio 2024 non necessaria alla copertura delle spese esistenziali dell’escusso per il me­se in corso era un risparmio illimitatamente pignorabile (cfr. senten­za della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60 c, consid. 4);

che siccome il pignoramento è stato limitato a fr. 6'000.– (pari alle pretese degli escutenti), si può ritenere che il saldo a disposizione dell’escusso, di oltre fr. 4'000.–, fosse sufficiente per sostenere le spese vitali fino alla fine del mese (atteso che per i mesi successivi egli avrebbe potuto far capo ai redditi della sua attività da muratore indipendente);

che per il resto il ricorrente non ha provato che la somma a sua disposizione (di oltre fr. 4'000.–) non bastasse, unitamente ai redditi professionali, a comprare le provviste di vitto e di combustibile necessarie per i due mesi successivi al pignoramento;

che pure la censura fondata sull’art. 92 cpv. 1 n. 5 LEF è quindi priva di pregio;

che il ricorrente ritiene infine che la comminatoria di accompagnamento forzato da parte della polizia contenuta nell’invito del 6 giugno 2024 a presentarsi presso i locali dell’UE costituisce una minaccia secondo l’art. 180 cpv. 1 CP e la comminatoria di una multa (giusta l’art. 292 CP) un reato di usura (art. 157 CP);

che, come già precisato, la cognizione della Camera non si esten­de agli eventuali aspetti penali della vertenza;

che sia come sia, l’art. 91 cpv. 2 LEF dà la competenza all’ufficio d’esecuzione di ordinare l’accompagnamento dell’escusso per mez­zo della polizia ove ometta di presentarsi senza giustificazione sufficiente e obbliga l’organo esecutivo a ricordare il suo obbligo di assistere al pignoramento e le conseguenze penali dell’inosser­vanza (art. 91 cpv. 6 LEF), previste invero nella norma speciale dell’art. 323 n. 1 CP, la quale però prevede la sanzione della multa come l’art. 292 CP;

che stante quanto precede non si giustifica l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari che hanno gestito la procedura, mentre la questione di un’eventuale responsabilità dello Stato (art. 5 LEF), d’acchito teorica in assenza di violazioni di norme legali, sfugge anch’essa alla cognizione della Camera (sen­tenza della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020, consid. 1);

che nella limitata misura in cui è ricevibile, in definitiva il ricorso va respinto, ragion per cui non è necessario notificare agli escutenti né il ricorso, né il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegna­no indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a RI 1, __________,

__________ (__________).

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Citations

Décisions

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Juridiction
Suisse
Region
Ticino
Langues disponibles
Italien
Citation
TI_TRAC_006
Juridiction
Ti Gerichte
Numeros de dossier
TI_TRAC_006, 15.2024.91
Date de decision
22 nov. 2024
Derniere mise a jour
25 mars 2026