Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.09.2024 15.2024.57

Incarto n. 15.2024.57

Lugano 11 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 maggio 2024 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro il provvedimento del 21 maggio 2024, con cui ha rigettato la richiesta della ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla

PI 1, (rappresentata dalla RA 1, )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 gennaio 2023 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso l’RI 1 per l’incasso di fr. 886.74 oltre ad accessori;

che ricevuto il precetto il 30 gennaio 2023, l’RI 1 vi ha immediatamente interposto opposizione;

che il 16 maggio 2024 l’escussa ha presentato all’UE una doman­da di non dar notizia a terzi dell’esecuzione in questione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF;

che con provvedimento del 21 maggio 2024 l’Ufficio ha rigettato la domanda, indicando quale motivo che “dopo la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF il debitore non può presentare alcuna domanda di non dar notizia dell’esecuzione a terzi secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF”;

che con ricorso del 31 maggio 2024 RI 1 contesta il rigetto della sua domanda, chiedendo di accoglierla e, se possibile, di cancellare l’esecuzione;

che la ricorrente sostiene che l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF non specifica una scadenza entro la quale occorre presentare la domanda di non divulgazione, ma solo un periodo di attesa prima di presentarla;

che a suo parere, dovrebbe essere inoltre “automatico” che un’e­­secuzione cui il debitore ha interposto opposizione venga oscura­ta o addirittura cancellata, qualora “il creditore non abbia chiesto l’e­liminazione dell’opposizione entro 20 giorni”;

che secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”;

che nonostante non sia stato indicato nella decisione impugnata, la motivazione dell’UE si fonda sulla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui né il testo né i lavori preparatori dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF consentono di concludere che il debitore può an­cora presentare una richiesta di non divulgazione di un’esecuzione dopo la scadenza del termine di perenzione di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 147 III 544 consid. 3, confermata nella sentenza del Tribunale federale 5A_652/2023 del 24 ottobre 2023, consid. 5.2);

che pur criticata (cfr. ad esempio la nota di E. Muster in: JdT 2023 II 104 e le osservazioni di C. Bernauer in: AJP 2021 pag. 1536 e segg.) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022 (n. 22.400) volta a precisare il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF nel senso che la persona oggetto di un’esecuzione possa presen-tare una domanda di non comunicazione anche soltanto dopo la scadenza di un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, per ora la giurisprudenza del Tribunale federale continua a vincolare sia l’UE sia questa Camera, seppur dall’assenza di un termine massimo nel testo della norma e nei lavori preparatori sembrerebbe doversi logicamente dedurre che le richieste di non divulgazione rimangano possibili dopo la scadenza del termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF, in accordo con lo scopo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, che vincola la non divulgazione all’inazione dell’escutente;

che nella fattispecie, l’RI 1 ha presentato la doman­da di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ il 16 maggio 2024, ossia dopo la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF, iniziato il 30 gennaio 2023 il giorno della notifica del precetto esecutivo all’escusso (DTF 125 III 45 consid. 3/b) e scaduto quindi il 30 gennaio 2024, giacché non è stato sospeso da un’azione giudiziaria tesa all’eli­minazione dell’opposizione;

che in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento impugnato va pertanto confermato;

che per quanto attiene alla domanda di cancellazione dell’esecu­­zione, siccome – a detta dell’insorgente – “lo stesso precetto è oltretutto scaduto”, va rilevato che la scadenza del termine annuale secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF determina la perenzione dell’esecu­­zione e quindi la sua chiusura, sicché in virtù dell’art. 8a cpv. 4 LEF il diritto di consultazione dei terzi si estinguerà cinque anni dopo tale evento (sentenza della CEF 15.2022.111 del 29 novembre 2022, pag. 3), vale a dire nel caso concreto il 30 gennaio 2029, non dunque automaticamente con la perenzione del procedimento esecutivo;

che di conseguenza, anche sotto questa prospettiva, il ricorso si avvera infondato e va dunque respinto;

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 544 consid. 3.4.6; citata 5A_652/2023 consid. 5.2) rimane salva la facoltà per la ricorrente di far accertare giudiziariamente l’inesi­stenza del credito posto in esecuzione o il suo carattere abusivo con l’apposita azione disciplinata dagli art. 85 o 85a LEF;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Citations

Décisions

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Juridiction
Suisse
Region
Ticino
Langues disponibles
Italien
Citation
TI_TRAC_006
Juridiction
Ti Gerichte
Numeros de dossier
TI_TRAC_006, 15.2024.57
Date de decision
11 sept. 2024
Derniere mise a jour
25 mars 2026