Incarto n. 15.2017.9
Lugano 12 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 febbraio 2017 di
__________ PI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
RI 1, (patrocinata dall’ PR 1, __________) PI 2,
(patrocinata dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse rispettivamente dalla società panamense PI 1 e da PI 2 nei confronti di RI 1, il 12 dicembre 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento (supercautelare) dell’importo di fr. 250'000.– che PI 3, figlio del ricorrente, aveva depositato giudizialmente il 20 ottobre 2016 presso la cancelleria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, sulla scorta dell’autorizzazione ottenuta dalla medesima autorità giudiziaria con sentenza del 13 ottobre 2016 (inc. __________), essendo incerto chi tra RI 1e PI 2 sia creditore della somma in questione.
B. Venuto a conoscenza di quanto precede, con ricorso del 13 febbraio 2017 RI 1 si aggrava contro il provvedimento dell’Ufficio, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
C. Il 23 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
D. Con osservazioni del 16 marzo 2017 la PI 1 postula la reiezione del gravame. Per contro PI 2 aderisce alle conclusioni del ricorso mediante “osservazioni spontanee” del 7 aprile 2017. Nelle sue del 20 aprile 2017 l’UE si rimette invece al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Per quanto attiene alla tempestività del gravame, l’insorgente sostiene di essere venuto a conoscenza del provvedimento impugnato tra il 4 e 5 febbraio 2016 “per il tramite di sua moglie e del di lei patrocinatore PA 2, che si è trovato copia del predetto documento tra le oltre 50 pagine di documenti annessi ad un memoriale di 12 pagine presentato dal figlio PI 3 all’udienza di rigetto dell’opposizione ad un PE fattogli spiccare dalla moglie del sottoscritto” (ricorso, pag. 2, ad 3). La resistente PI 1 è invece del parere che RI 1, così come è stato informato dell’accoglimento dell’istanza di deposito giudiziale, sia pure stato messo al corrente il 15 dicembre 2016 dalla Pretura della decisione dell’UE. Sennonché, secondo accertamenti svolti d’ufficio da questa Camera, RI 1 non ha ricevuto il provvedimento in questione né dall’UE né dalla Pretura. In mancanza di indizi contrari, occorre quindi attenersi a quanto addotto dal ricorrente.
Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni da quando l’insorgente è venuto a conoscenza della querelata decisione, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 La legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio. Legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenze della CEF 15.2015.39 del 1° giugno 2015, consid. 2.1, 15.2014.120 del 25 febbraio 2015 pagg. 2-3 e 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, pag. 3, e i riferimenti citati).
2.2 Nel caso in esame, effettivamente RI 1 ha dichiarato con scritto del 1° febbraio 2017 prodotto con il ricorso (doc. 8) che sua moglie è l’unica creditrice dei fr. 250'000.– oggetto del deposito giudiziale. L’argomento principale della sua contestazione è però un altro, ovvero l’illegittimità di un qualunque pignoramento complementare, che sia di beni suoi o di terzi. Ed egli ha un interesse personale degno di protezione a evitare di essere coinvolto in un procedimento complementare ingiustificato, che a dipendenza delle circostanze potrebbe anche determinare spese supplementari scoperte poi poste a suo carico. Quale destinatario di tale misura e parte delle procedure esecutive in corso, RI 1 è pertanto legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF.
Da parte sua, la resistente PI 1 sostiene che la realizzazione non ha ancora avuto luogo perché il debitore si è opposto in tutti i modi alle relative decisioni. Ciò premesso, a suo parere è impensabile lasciare che RI 1, riconosciuto colpevole in due gradi di giudizio di gravi reati patrimoniali, possa disporre liberamente di fr. 250'000.–, allestendo in particolare una dichiarazione scritta che prelude a un’attribuzione di tale somma alla moglie, a discapito degli altri suoi creditori. Secondo la resistente, è inoltre irrilevante il destino dei sequestri penali, ritenuto che i beni attualmente pignorati sono insufficienti persino per soddisfare i creditori del gruppo in questione. Rileva altresì che il pignoramento operato dall’Ufficio non è avvenuto in applicazione dell’art. 115 LEF, per cui le argomentazioni del ricorrente a tal riguardo sono ininfluenti, oltre che non circostanziate. Spiega anche che le autorità giudiziarie penali hanno stabilito che la convenzione matrimoniale di separazione dei beni dell’8 luglio 2004, con la quale RI 1 si è impegnato a cedere alla moglie il credito di fr. 250'000.–, è un escamotage per salvare almeno parte del patrimonio e dunque, di per sé, nulla. In conclusione, la resistente reputa che il ricorso in esame costituisca un manifesto abuso di diritto, giacché l’insorgente si oppone al pignoramento con l’unico scopo di tentare per l’ennesima volta di favorire la moglie a detrimento dei propri creditori.
3.1 Nel caso in rassegna emerge dagli atti che l’UE ha già proceduto a un pignoramento dei beni dell’escusso il 1° settembre 2010, allorquando a fronte dei due crediti posti in esecuzione di complessivi fr. 3'557'338.20, ha pignorato azioni, crediti e immobili stimati in totale in fr. 3'142'611.50 e oggetto di sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in un procedimento aperto contro PI 1 (v. verbale di pignoramento agli atti). Visto l’esito del pignoramento, il 4 ottobre 2010 l’Ufficio ha rilasciato ai creditori un attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF.
3.2 È anzitutto palese che nel caso al vaglio l’UE non ha proceduto a un pignoramento complementare (supercautelare) in virtù dell’art. 115 cpv. 3 LEF, il termine di perenzione previsto dalla norma essendo ampiamente trascorso, per tacere del fatto che i creditori interessati non ne hanno comunque fatto richiesta. Resta dunque da esaminare se l’Ufficio era autorizzato a procedere a un pignoramento complementare (supercautelare) d’ufficio in base all’art. 145 cpv. 1 LEF.
3.3 Giusta l’art. 145 cpv. 1 LEF, quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare (o meglio “successivo”, “Nachpfändung” nel testo in tedesco) e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto a osservare i termini ordinari. Esso deve altresì procedere a siffatto tipo di pignoramento quando la realizzazione dei beni pignorati è diventata impossibile e ciò indipendentemente dalle cause che hanno condotto a tale situazione (DTF 120 III 87 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2012.135 del 30 gennaio 2013, consid. 3).
a) Nel caso concreto, al di fuori di due immobili venduti all’asta il 3 maggio 2012 per fr. 1'200'000.–, che in parte sono serviti a pagare i crediti ipotecari e le spese esecutive, mentre la rimanenza di fr. 427'749.40 è stata tenuta a disposizione del Ministero pubblico, siccome oggetto di sequestro penale, l’Ufficio non ha ancora realizzato i beni pignorati il 1° settembre 2010. La realizzazione di tali beni neppure è diventata impossibile a causa del noto sequestro penale. Anzi, nella sentenza 15.2014.95 del 23 febbraio 2015 (dispositivo n. 1.2, confermato dal Tribunale federale con sentenza 5A_204/2015 del 15 gennaio 2016), questa Camera ha avuto modo di ordinare all’UE di Lugano di dar immediatamente seguito alla domanda di realizzazione dei beni pignorati presentata dalla PI 1 nelle esecuzioni qui d’interesse senz’aspettare l’esito dei ricorsi in materia penale presentati da RI 1 e sua moglie, fermo restando che il ricorso di quest’ultima è comunque stato nel frattempo accolto con sentenza __________ del __________, determinando l’annullamento del sequestro penale conservativo dei suoi beni. Ne consegue che la procedura di realizzazione sta seguendo il suo corso, ancorché non senza qualche difficoltà e ritardo (v. sentenza della CEF 15.2017.3 del 18 aprile 2017).
b) Alla luce di quanto precede, non erano dunque dati i presupposti per procedere a un pignoramento successivo nel senso dell’art. 145 cpv. 1 LEF, neppure a titolo supercautelare. Non può infatti essere mantenuta una misura provvisionale a salvaguardia di un pignoramento che non potrà essere formalmente attuato in mancanza delle condizioni prescritte dalla legge. Il richiamarsi a tali condizioni non appare manifestamente abusivo nel caso concreto. Per la parte del suo credito non coperta dalla stima dei beni già pignorati nel 2010, in effetti, la PI 1 dispone sempre della possibilità di avviare una nuova esecuzione con i vantaggi processuali previsti dall’art. 115 cpv. 2 LEF. In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va dunque annullato, senza la necessità di vagliare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è annullato il pignoramento (supercautelare) del credito di fr. 250'000.– depositato presso la Pretura del Distretto di Lugano, che l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha eseguito il 12 dicembre 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – PR 1, ,
– .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.