Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.118

Incarto n. 15.2004.118

Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sull’istanza 2 luglio 2004 di

IS1

Chiedente

la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla delegazione

dei creditori nel fallimento PI1

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 9 febbraio 1989 la prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________ __________, IS1 e __________;

che con istanza 2 luglio 2004 l’avv. IS1, ha chiesto il riconoscimento delle seguente note d’onorario per prestazioni effettuate nel fallimento PI1 dal

29 febbraio 1989 al 12 dicembre 2003 quale membro della delegazione dei creditori:

onorario fr. 1'175.--

trasferte fr. 375.--

spese fr. 216.--

Totale fr. 1'776.--

che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);

che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1

che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza 2 luglio 2004 dell’avv. IS1, , è accolta.

La rimunerazione dell’avv. IS1 per l’attività svolta quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PI1 , per il periodo dal 29 febbraio 1989 al 12 dicembre 2003, è determinata come segue:

onorario fr. 1'175.--

trasferte fr. 375.--

spese fr. 216.--

Totale fr. 1'776.--

  1. Non si prelevano spese.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF

  3. Intimazione a:

– avv. IS1,

Comunicazione __________,.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

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Juridiction
Suisse
Region
Ticino
Langues disponibles
Italien
Citation
TI_TRAC_006
Juridiction
Ti Gerichte
Numeros de dossier
TI_TRAC_006, 15.2004.118
Date de decision
1 août 2004
Derniere mise a jour
25 mars 2026