Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2000 15.1999.189

Incarto n. 15.1999.00189

Lugano 28 febbraio 2000 FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 novembre 1999 di


contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 5/10 novembre 1999 nell'esecuzione __________ promossa nei confronti della ricorrente da


viste le osservazioni

  • 24 dicembre 1999 dell'UEF di Bellinzona;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  • che __________ ha fatto spiccare dall'UEF di Bellinzona il PE n. __________ nei confronti di __________;

  • che l'escutente, avendo ricevuto una copia del PE con il timbro "nessuna opposizione", ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione che è sfociata nella comminatoria 5/10 novembre 1999;

  • che contro la comminatoria si è aggravata l'escussa, sostenendo di non aver mai ricevuto il PE in questione;

  • che un atto esecutivo destinato ad una società anonima può essere notificato presso il domicilio di una delle persone indicate all'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF (cfr. DTF 125 III 384 ss.);

  • che la funzionaria postale __________, che aveva sottoscritto il PE attestandone la consegna all'amministratrice unica __________, sentita quale teste ha dichiarato di conoscere personalmente la signora __________ e di essere sicura di averle regolarmente notificato il PE;

  • che l'amministratrice unica __________, regolarmente citata, non è comparsa davanti a questa Camera né ha giustificato la sua assenza;

  • che, vista la regolarità della notifica del PE e del prosieguo della procedura, il ricorso contro la comminatoria di fallimento si rivela infondato, per non dire temerario, e deve quindi essere respinto;

  • che l'attitudine defatigatoria della ricorrente appare chiara e al limite dell'applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LPR, che prescrive la condanna della parte che agisce in modo temerario o in mala fede a una multa e al pagamento di una tassa di giustizia;

Richiamati gli art. 17 e 65 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 novembre 1999 di __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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Décisions

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Juridiction
Suisse
Region
Ticino
Langues disponibles
Italien
Citation
TI_TRAC_006
Juridiction
Ti Gerichte
Numeros de dossier
TI_TRAC_006, 15.1999.189
Date de decision
28 févr. 2000
Derniere mise a jour
25 mars 2026