Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.05.1996 15.1996.56

Incarto n. 15.96.00056

Lugano 24 maggio 1996/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 15 aprile 1996 di

contro l’operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. ________ promossa contro


e


patr. dall'avv. __________

con altri interessati

__________ avv. __________ patr. dall'avv. __________

__________ patr. dall'avv. __________

in materia di aggiudicazione ai pubblici incanti;

viste le osservazioni 26 marzo 1996 di __________ e avv. __________, 29 marzo 1996 di __________ 1° aprile 1996 di __________ e __________ e 25 aprile 1996 dell'UEF di Locarno;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che il 5 marzo 1996 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno ha aggiudicato ai pubblici incanti ad __________ per Fr. 1'300'000.-- il fondo n. __________ di


che l'aggiudicatario, recatosi subito dopo l'aggiudicazione nell'immobile passato in sua proprietà, ha accertato che erano state asportate "opere fisse da riscaldamento" e vi erano "diversi altri danni, in particolare alla caldaia";

che __________ ha subito avvertito l'UEF di Locarno che il fondo acquistato non era più nello stato in cui l'aveva visto in occasione del sopralluogo 27 febbraio 1996 ante incanto;

che l'UEF di Locarno ha subito avvertito la Polizia cantonale che ha potuto accertare che vi era stato un intervento indebito del sig. ____________, ditta creditrice al beneficio di ipoteca legale dell'artigiano e imprenditore sul fondo messo all'asta;

che il 25 marzo 1996 l'UEF di Locarno ha formalizzato il suo intervento con denuncia penale contro __________;

che con reclamo 15 marzo 1996 __________ ha chiesto che l'importo di aggiudicazione, visti i danni, sia ridotto a Fr. 1'246'000.-- "oppure che gli immobili vengano ripristinati", atteso che "il minor valore della casa __________ a me aggiudicata, dovuto al sistematico smontaggio ed asportazione delle opere fisse da riscaldamento e ad altri danni ammonta a Fr. 32'200.-- se si potrà ripristinare la caldaia esistente mentre sarà di circa Fr. 53'200.-- con la sostituzione della caldaia";

che per l'art. 136bis LEF l'acquisto della proprietà da parte del compratore all'incanto può essere impugnato solamente in via di reclamo per l'annullamento dell'aggiudicazione, trattandosi di atto di sovranità pubblica (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §28 n.57; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §31 n.44);

che l'impugnazione dell'aggiudicazione è in linea di principio possibile solo in via eccezionale, in particolare quando l'aggiudicatario fa valere vizi del consenso ex art. 23-30 CO (DTF 24 agosto 1987 in re K. c. Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, 97 III 97 cons.3, 95 III 22 ss. cons.3 e 4);

che il trapasso di proprietà si opera contestualmente all'aggiudicazione (DTF 117 III 43 cons.4b; Arthur Meier-Hayoz, Commentario bernese, n.100 ad art. 656 CC), ritenuto che ex art. 656 cpv.2 CC in caso di esecuzione forzata l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione nel registro fondiario, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l'iscrizione è stata eseguita;

che il reclamo può tendere solo all'annullamento dell'aggiudicazione e non anche all'aggiudicazione ad altro offerente o alla modifica del prezzo (DTF 97 III 89 e 57 III 130; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.236; Amonn, op. cit., §26 n.21; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol., Zurigo 1911, n.2 ad art. 136bis LEF, p.445 e n.2C, p.448);

che il reclamante ha chiesto la riduzione del prezzo di aggiudicazione, subordinatamente il ripristino dei danni;

che il reclamo deve di conseguenza essere respinto, non potendosi richiedere altro che l'annullamento dell'aggiudicazione;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF) perché così stabilito dal diritto federale;

richiamati gli art. 17 e 136bis LEF

PRONUNCIA

  1. Il reclamo 15 marzo 1996 __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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Décisions

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Juridiction
Suisse
Region
Ticino
Langues disponibles
Italien
Citation
TI_TRAC_006
Juridiction
Ti Gerichte
Numeros de dossier
TI_TRAC_006, 15.1996.56
Date de decision
24 mai 1996
Derniere mise a jour
25 mars 2026