Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.09.1995 12.1995.243

Incarto n. 12.95.00243

Lugano 21 settembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 90/95 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 aprile 1995 da


rappr. dall’ avv. __________

contro


rappr. dall’ __________

in materia di contestazione della graduatoria che il Pretore, con sentenza 29 agosto 1995, ha accolto facendo ordine all’UEF di Bellinzona quale amministratore del fallimento della __________ di modificare la collocazione in graduatoria di un credito della __________.

Ed ora sull’appello 15 settembre 1995 dell’Amministrazione del fallimento che chiede “l’annullamento” della sentenza impugnata;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che nelle motivazioni d’ordine dell’appello si afferma che lo stesso “é nei termini legali, avendo ricevuto il decreto il 31 agosto 1995 e cadendo i termini nelle ferie esecutive”;

che al contrario l’appello é tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;

che infatti le cause di contestazione della graduatoria sono condotte secondo la procedura accelerata (art. 250 cpv. 4 LEF) di cui agli art. 389 e seg. CPC le quali norme prevedono che il termine per l’appellazione é di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC);

che di conseguenza il termine per proporre l’appello, dal momento che la sentenza é stata ricevuta il giorno 31 agosto 1995, scadeva l’11 settembre 1995 (giorno feriale immediatamente successivo all’ultimo giorno utile che cadeva in domenica);

che le sospensioni dei termini previste dal codice di procedura (art. 132 e 133 CPC) non si applicano in procedura accelerata (art. 398bis CPC);

che nemmeno si applicano, nella fattispecie concreta, le ferie esecutive degli art. 56 e seg. LEF poiché le stesse sono esplicitamente riferite agli atti esecutivi e una sentenza in procedura giudiziaria, seppur accelerata, così come l’atto di appello nei suoi confronti non sono atti esecutivi (DTF 81 III 133) rispettivamente le ferie esecutive non si applicano ai termini delle procedure giudiziarie regolate dal diritto cantonale (Jäger, Commentaire de la LP, ad art. 56 n. 3, pag. 143);

che, in ogni caso, le ferie esecutive non sono per di più applicabili nell’ambito della procedura di fallimento (DTF 96 III 47);

che ne discende l’insanabile tardività dell’appello con il carico della tassa di giustizia e delle spese alla parte appellante;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 15 settembre 1995 dell’Amministrazione del fallimento

é irricevibile, siccome tardivo.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 20.- (totale

Fr. 220.-) sono a carico della parte appellante.

  1. Intimazione: -

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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Décisions

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Juridiction
Suisse
Region
Ticino
Langues disponibles
Italien
Citation
TI_TRAC_002
Juridiction
Ti Gerichte
Numeros de dossier
TI_TRAC_002, 12.1995.243
Date de decision
21 sept. 1995
Derniere mise a jour
25 mars 2026