603
Bundesaufträge
ser les commandes. Il faut s'inspirer essentiellement du prin- cipe de la libre concurrence. Toute autre pratique serait en outre contraire aux engagements actuels et futurs pris par la Suisse sur le plan international (Gatt, Accord sur les marchés publics). Seule une application rigoureuse du principe de la li- bre concurrence permet d'obtenir les meilleurs prix et, partant, d'utiliser efficacement les deniers publics.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer les points 1 et 2 de la motion en postulat et de rejeter le point 3 de la motion.
94.3185
Postulat Pini Bevorzugung schweizerischer Steinwerke
Postulato Pini Industria della pietra. Acquisti preferenziali di prodotti Postulat Pini Industrie de la pierre. Acquisitions préférentielles de produits
Wortlaut des Postulates vom 31. Mai 1994 Der Bundesrat wird ersucht zu prüfen, ob: a. Bund, Bundesverwaltung und Regiebetriebe;
b. Kantone; und
c. Gemeinden
durch die Änderung bestehender gesetzlicher Bestimmungen oder durch den Erlass einer neuer Verordnung nicht dazu ver- pflichtet werden könnten, für öffentliche Bauwerke Baumate- rial der schweizerischen steinbearbeitenden Industrie (z. B. Granit, Gneis oder Marmor) zu beziehen.
Testo del postulato del 31 maggio 1994
Il Consiglio federale, facendo riferimento a una precisa ordi- nanza esistente, è invitato a studiare la possibilità di imporre, per via legislativa o con una nuova ordinanza federale, l'acqui- sto di prodotti derivanti dall'industria della pietra in Svizzera (v. ad esempio prodotti estratti in particolare da granito o gneis o marmo di provenienza svizzera) per quanto concerne opere d'interesse pubblico promosse:
a. dalla Confederazione, dall'amministrazione federale e dalle regie federali; b. dai cantoni; c. dai comuni.
Texte du postulat du 31 mai 1994
Le Conseil fédéral est prié d'examiner la possibilité, en se fon- dant sur une ordonnance spécifique, d'imposer par voie légis- lative ou en édictant une nouvelle ordonnance, l'acquisition de pierres d'origine suisse (en particulier de granit, de gneiss ou de marbre) pour les travaux d'intérêt public commandités par: a. la Confédération, l'administration et les régies fédérales; b. les cantons;
c. les communes.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Keine - Nes- suno - Aucun
Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - Développement par écrit
L'attuale momento congiunturale avverte, secondo lo scri- vente postulante, la necessità di sostenere anticiclicamente, almeno l'industria nazionale dei prodotti naturalmente estratti dalle nostre pietre pregiate, quali granito, gneis e marmo.
Il ricorso concorrenziale all'esterno scatena, ovviamente, in- dotti economici e finanziari perversi che toccano automatica- mente il tessuto occupazionale della nazione in questo speci- fico settore.
L'opinione pubblica svizzera non capisce sempre bene come mai per opere pubbliche promosse dalla Confederazione, dai cantoni o dai comuni (in particolare da parte delle regie PTT e FFS) si faccia sovente ricorso alla produzione concorrente estera legata all'industria della pietra naturale.
Alcune regioni della nostra Svizzera, in particolare fra queste il Canton Ticino, sono legate storicamente e culturalmente a questa industria naturale che discende dalle nostre configura- zioni («Orogenesi» alpine) prealpine e subalpine.
E' un dovere dello Stato federale e degli Enti pubblici cantonali e comunali sostenere questa industria svizzera della pietra na- turale, poichè la sua eventuale frantumazione economica cau- serebbe nuovi scompensi occupazionali in tutto il paese, con intuibili effetti perversi sul piano sociale e finanziario.
Gli apparenti guadagni economici attraverso la concorrenza estera, più favorevole nei prezzi di produzione, verrebbero così annullati da un ulteriore carico finanziario relativo alla disoccupazione congiunturale nel nostro paese.
Per queste riassuntive ragioni, il postulante ritiene opportuno che il Consiglio federale studi celermente l'edizione legislativa di nuove direttive per i settori operativi della Confederazione, dei cantoni e dei comuni proprio in materia di salvaguardia non solo dell'industria nazionale per la lavorazione della pietra naturale, ma per l'assetto, medesimo, dei rispettivi posti di la- voro nelle regioni più spiccatamente marcate da questa parti- colare e preziosa «Orogenesi».
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 7. September 1994 Risposta scritta del Consiglio federale
del 7 settembre 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral
du 7 septembre 1994
Conformemente all'ordinanza sugli acquisti (RS 172.056.13) i servizi degli acquisti della Confederazione sono tenuti a pro- curarsi i beni sfruttando in primo luogo la libera concorrenza, secondo il rapporto prezzo-prestazione più vantaggioso nonché in base al termine di fornitura, in modo da rendere pos- sibile un acquisto economico. D'altra parte accordi internazio- nali vincolano detti servizi a non discriminare nella scelta dei beni gli offerenti esteri:
L'articolo 14 della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), conchiusa a Stoccolma il 4 gennaio 1960 ed entrata in vigore per la Svizzera il 3 maggio 1960, prescrive alle imprese pubbliche degli Stati firmatari di non favorire attraverso le loro pratiche la produzione nazionale e di non trattare in modo discriminatorio fornitori ed acquirenti degli altri Stati membri.
L'Accordo Gatt del 12 aprile 1979 sugli appalti pubblici chiede agli Stati firmatari di non trattare i prodotti ed i fornitori di un partner dell'accordo in modo svantaggioso rispetto a prodotti nazionali e fornitori di altre parti contraenti, e di non creare inutili ostacoli al commercio internazionale con partico- larità tecniche ed esigenze stabilite dai servizi degli acquisti.
Nell'ambito delle aggiudicazioni di commesse, il Consiglio fe- derale non ritiene pertanto opportuno scostarsi dal principio della libera concorrenza e mettere in primo piano gli interessi nazionali o addirittura di politica regionale, poiché a tal fine esi- stono altri strumenti più appropriati (ad esempio rafforza- mento delle strutture economiche regionali e dell'attrattiva del luogo, aiuto agli investimenti per le regioni di montagna, con- tributi al finanziamento, perequazione finanziaria intercanto- nale). Alla stessa conclusione è giunta anche la Commissione dei cartelli. Infatti nelle sue raccomandazioni a proposito degli appalti di Confederazione, cantoni e comuni (2/1988) si pro- nuncia coerentemente a favore del principio della libera con- correnza.
Il Consiglio federale accorda sempre maggiore importanza ad una coerente liberalizzazione nel settore degli acquisti pub- blici. Fondandosi sulla conclusione dell'Accordo Gatt del
Commandes de la Confédération
604
N
14 mars 1995
15 dicembre 1993 sugli appalti pubblici, esso si prefigge di te- ner conto del principio dell'apertura e della relativa applica- zione del principio della libera concorrenza in una pertinente legge federale che preveda, segnatamente, la creazione di procedure di aggiudicazione trasparenti con bandi pubblici, nonché una (nuova) procedura di ricorso per gli offerenti esclusi.
Come già evidenziato, le aspettative di politica congiunturale o i provvedimenti a tutela di singoli gruppi economici non pos- sono rappresentare il criterio per l'assegnazione degli appalti della Confederazione. Il principio della libera concorrenza deve rimanere il filo conduttore. Una diversa prassi sarebbe inoltre in contraddizione con gli attuali e futuri impegni interna- zionali della Svizzera (Accordo Gatt sugli acquisti pubblici). Soltanto un'applicazione coerente del principio della libera concorrenza garantisce inoltre un acquisto conveniente e, di conseguenza, una maggiore efficienza dell'impiego del de- naro pubblico.
Sulla base della Costituzione federale, i cantoni ed i comuni di- sciplinano autonomamente i propri settori degli appalti pub- blici.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale Déclaration écrite du Conseil fédéral Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
94.3188
Postulat Pini Submissionsverordnung. Revision
Postulato Pini Appalti della Confederazione. Revisione di ordinanza Postulat Pini Ordonnance sur les soumissions. Révision
Wortlaut des Postulates vom 31. Mai 1994
In Anbetracht der gegenwärtigen Wirtschaftslage unseres Landes erachte ich eine Revision der Submissionsverordnung als angebracht. Dabei sollen folgende Punkte beachtet werden:
a. Der Auslastungsgrad der Firmen, die sich am Wettbewerb beteiligen, soll in höherem Masse berücksichtigt werden.
b. Die ausschreibenden Stellen sollen ermächtigt werden, die Angebote nicht nur von der technisch-finanziellen Seite her, sondern auch unter Berücksichtigung des unter Punkt a er- wähnten Auslastungsgrades der betreffenden Firmen zu beur- teilen.
c. Die ausschreibende Stelle soll die Möglichkeit haben, unter Berücksichtigung von Punkt a sich nicht unbedingt für den An- bieter mit dem günstigsten Angebot zu entscheiden, sondern Priorität dem Auslastungsgrad der betreffenden Firmen einzu- räumen und so allfällige Entlassungen zu vermeiden.
Testo del postulato del 31 maggio 1994
Tenuto conto dell'attuale situazione congiunturale nel paese, lo scrivente postulante ritiene opportuno rivedere la citata ordi- nanza federale affinché:
a si tenga conto maggiormente della forza reale di occupa- zione di manodopera attiva presso una ditta concorrente; b. si dia facoltà agli Enti deliberanti di valutare non solo a livello tecnico-finanziario le offerte, ma anche del grado effettivo oc- cupazionale già citato al punto a .;
c. l'Ente deliberante ha la possibilità, riempite le condizioni del punto a., di non necessariamente deliberare al miglior offe- rente, allo scopo, prioritario, di soddisfare le condizioni occu- pazionali effettive, evitando così possibili licenziamenti.
Texte du postulat du 31 mai 1994
Compte tenu de l'actuelle situation conjoncturelle du pays, le député soussigné estime opportun de reviser l'ordonnance en intitulé de manière à:
a prendre en considération dans une plus large mesure l'im- portance réelle des entreprises concurrentes quant au nom- bre d'emplois;
b. permettre aux organes adjudicateurs d'évaluer les offres non seulement sur les plans technique et financier, mais aussi en fonction de leur importance sur le plan de l'emploi, comme déjà mentionné sous a;
c. donner aux organes adjudicateurs la possibilité, en se fon- dant sur le critère mentionné sous a, de ne pas opter nécessai- rement pour l'offre la plus avantageuse, mais de favoriser prio- ritairement l'emploi, afin d'éviter d'éventuels licenciements.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Keine - Nes- suno - Aucun
Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - Développement par écrit
Il postulante, sapendo che è attualmente in corso una consul- tazione relativa ad un nuovo progetto di ordinanza che, so- stanzialmente, tende a modificare quella citata del 31 marzo 1971, aggiunge queste brevi argomentazioni:
La situazione congiunturale e occupazionale in Svizzera tende a peggiorare, appesantendo sempre di più le strutture portanti i problemi diretti e indiretti, a livello legislativo e finan- ziario, della disoccupazione.
Ritenuto che la Confederazione è e rimane una potenziale forza di appalto per l'economia imprenditoriale nazionale, mi sembra opportuno considerare e valutare non solo la fatti- specie prettamente finanziaria (miglior prezzo offerente) di una ditta concorrente ma il suo reale ed effettivo livello occu- pazionale.
In verità, seguendo il criterio prettamente finanziario del mi- glior offerente, cresce vieppiù il rischio di appaltare lavori a ditte «fatiscenti» e non tutte verificabili nella loro reale potenzia- lità occupazionale.
Ciò avviene non solo nel mio cantone d'origine ma in tutti i can- toni svizzeri dove imprese o ditte sono direttamente interes- sate agli appalti della Confederazione.
Rimettendomi al precedente postulato concernente la politica anticiclica della Confederazione: «diminuzione del costo della vita in Svizzera», ritengo che la modifica dell'ordinanza fede- rale, in corso di consultazione, del 31 marzo 1971, possa con- tenere anche le valutazioni di merito rilevate nel presente po- stulato.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 31. August 1994 Risposta scritta del Consiglio federale del 31 agosto 1994 Rapport écrit du Conseil fédéral du 31 août 1994
Con decisione del 20 gennaio 1993 il Consiglio federale confe- riva l'incarico, nell'ambito delle prime misure di rivitalizza- zione, di rivedere l'ordinanza sugli acquisti e l'ordinanza sugli appalti (RS 172.056.13; 172.056.12). Obiettivi della revisione erano il rafforzamento della concorrenza, l'inclusione dei ser- vizi e la trasparenza della procedura d'aggiudicazione. In tal modo si intendeva aumentare l'efficienza nell'impiego di mezzi pubblici. I disegni di ordinanza sono stati in procedura di consultazione dalla fine di ottobre 1993 fino alla fine di gen- naio 1994.
Con la conclusione coronata da successo delle trattative del Gatt, il 15 dicembre 1993, la situazione per la revisione dell'or- dinanza sugli acquisti e dell'ordinanza sugli appalti si è modifi- cata. L'Accordo del Gatt sugli appalti pubblici (Accordo Gatt) rendeva tra l'altro necessaria, a causa dell'introduzione di una
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulat Pini Bevorzugung schweizerischer Steinwerke Postulat Pini Industrie de la pierre. Acquisitions préférentielles de produits Postulato Pini Industria della pietra. Acquisti preferenziali di prodotti
In
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Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
II
Volume
Volume
Session
Frühjahrssession
Session
Session de printemps
Sessione
Sessione primaverile
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
07
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 94.3185
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
14.03.1995 - 08:00
Date
Data
Seite
603-604
Page
Pagina
Ref. No
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