Interpellation Carobbio
1750
N
6 octobre 1989
pouvoir agir également que d'entente avec le Haut Commissa- riat des Nations Unies pour les réfugiés.
Präsident: Die Interpellantin ist von der Antwort des Bundes- rates nicht befriedigt.
88.476
Interpellation Carobbio Berufsgeheimnis der Journalisten. Gesetzliche Bestimmungen Interpellanza Carobbio Segreto della redazione e diritto di non produrre documenti. Norme legali Interpellation Carobbio Secret professionnel des journalistes. Normes légales
Wortlaut der Interpellation vom 15. Juni 1988
Neulich hat die SRG den bernischen Gerichtsbehörden einen Bericht über die Demonstration der Kernkraftwerksgegner vom 25. April 1987 ausgehändigt. Dieser Fall wirft einmal mehr die Frage auf, wieweit das Berufsgeheimnis der Journalisten gesetzlich gewährleistet ist. .
Die Unterzeichneten fragen daher den Bundesrat: Meint er nicht, es sollten Bestimmungen über das Redaktionsgeheim- nis sowie über das Recht, journalistische Unterlagen nicht her- auszugeben, erlassen werden?
Testo dell'interpellanza del 15 giugno 1988
Il recente caso della consegna alla magistratura bernese da parte della SSR di un servizio sulla manifestazione antinu- cleare del 25 aprile 1987 ha riproposto il problema delle garan- zie legali per il segreto professionale dei giornalisti nell'esple- tamento delle loro attività.
I sottoscritti interpellano perciò il Consiglio federale per sapere se non ritiene opportuno legiferare in materia di segreto della redazione e di diritto di non produrre documenti giornalistici.
Texte de l'interpellation du 15 juin 1988
Récemment, la SSR a dû remettre à la justice bernoise une partie des films tournés lors de la manifestation antinucléaire du 25 avril 1987. Ce fait pose à nouveau le problème des ga- ranties légales du secret professionnel des journalistes dans l'exercice de leur fonction.
C'est pourquoi les soussignés demandent au Conseil fédéral s'il ne lui paraît pas opportun de légiférer sur le secret profes- sionnel des journalistes, en réglementant notamment le droit de refuser la production de documents journalistiques.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Aguet, Am- mann, Béguelin, Bircher, Bodenmann, Borel, Braunschweig, Brügger, Danuser, Euler, Fankhauser, Hafner Ursula, Huba- cher, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Longet, Matthey, Mauch Ursula, Rechsteiner, Reimann Fritz, Stap- pung, Ulrich, Zbinden Hans (24)
Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit
Il diritto di rifiutare di testimoniare da parte dei giornalisti e quindi la protezione delle fonti di informazione, sono stati og- getto di dibattito in Consiglio nazionale in occasione del- l'esame dell'iniziativa parlamentare Bäumlin (no 80.222) e del postulato Binder (no 80.544). Personalmente avevo già solle- vato il problema con un'interpellanza del 26 settembre 1979 (Interpellanza Carobbio no 79.401, Journalistes. Secret profe- sionnel).
Il recente caso della consegna da parte della SSR di un servi-
zio sulla manifestazione antinucleare svoltasi il 25 aprile 1987 a Berna ha riproposto il problema.
Infatti di fronte alla protesta dei giornalisti e degli operatori ra- diotelevisivi la Direzione generale della SSR ha invocato la ca- renza legislativa in materia. La stessa questione è anche solle- vata nella concezione globale dei media.
Nel rapporto del Consiglio federale sulle misure in favore della stampa (no 78.232) si sottolineava la necessità di inserire in una legge la protezione del segreto professionale dei giornali- sti e anche il diritto di non produrre in giudizio documenti gior- nalistici. La protezione del segreto redazionale vige in diverse nazioni europee (Germania federale, Paesi scandinavi).
Alcuni affermano che detta materia, in caso di rilevanza penali, è già regolata a livello cantonale.
Riteniamo però che i nuovi mezzi di comunicazione di massa rendono problematica un'applicazione cantonale. Lo stesso Consiglio federale nel già citato rapporto sulle misure in favore della stampa affermava infatti: «il serait peu judicieux de régler ce problème, qui relève en premier lieu du droit des médias, dans la procédure cantonale. Il s'impose donc que la Con- fédération édicte une réglementation unique».
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 31. August 1988 Risposta scritta del Consiglio federale del 31 agosto 1988
Rapport écrit du Conseil fédéral du 31 août 1988
Nel suo rapporto suppletivo del 24 agosto 1983, concernente l'iniziativa parlamentare in tema di Costituzione federale e di promozione della stampa (no 78,232), il Consiglio federale si è pronunciato per una regolamentazione unitaria federale del di- ritto di astenersi dal testimoniare da parte degli operatori dei mass media. Dato che l'articolo costituzionale per la promo- zione della stampa è stato respinto, manca una sufficiente base legale costituzionale per una disciplina nazionale da parte della Confederazione. E' vero che esisterebbe una norma di competenza in materia di radio e di televisione. Tutta- via il principio dell'uguaglianza davanti alla legge verrebbe vio- lato nel caso in cui si dovesse introdurre un segreto redazio- nale unicamente per la radio e la televisione ad esclusione però della stampa.
La Confederazione ha tuttavia la competenza di regolare il di- ritto di astenersi dal deporre degli operatori dei mass media nelle leggi procedurali federali. Al riguardo sono già stati at- tuati dei lavori preliminari. Nei progetti preliminari del DFGP del novembre 1986 riguardanti le norme penali e procedurali del diritto dei mass media vi figurano delle proposte per una regolamentazione del diritto di astenersi dal testimoniare. Il Consiglio federale ha, su proposta del DFGP, preso atto il primo luglio 1987 di questi progetti preliminari ed ha deciso di riunire la materia con la revisione della parte generale del Co- dice penale e di attuare una procedura di consultazione co- mune.
Il diritto d'astenersi dal deporre degli operatori dei mass media secondo i progetti preliminari surriferiti giova soprattutto alla protezione dell'informatore. Esso non vale quindi in caso di materiale ricercato personalmente, dato che in tali circostanze non esiste un particolare rapporto di fiducia tra il giornalista e l'informatore. Il diritto d'astenersi dal deporre non può nep- pure essere invocato qualora si tratti di far luce su delitti gravi. Un gruppo di lavoro della Commissione di periti per la revi- sione della parte generale del Codice penale si occuperà an- cora in modo specifico di questi progetti preliminari. Dovrà pure esaminare se sia giustificata un'estensione del diritto d'a- stenersi dal testimoniare sul materiale ricercato personal- mente.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates befriedigt.
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Datum
06.10.1989 - 08:00
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1750-1750
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