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Interpellation Pini
federale delle banche oppure una altra) oppure un'autorità cantonale.
4.5. Per l'imposizione fiscale delle attività svolte tramite i servizi della Soffex quali sono le leggi federali e cantonali applicabili e quali le autorità federali e cantonali competenti. Di conseguenza si chiede di conoscere:
Quali iniziative e misure sono state adottate per sotto- porre alla legislazione la nuova attività della Soffex.
Quali autorità e quali leggi sono applicabili, in particolare per dare risposta alle questioni sopraelencate.
Texte de l'interpellation du 18 juin 1987
On a annoncé récemment qu'une nouvelle Bourse sera ouverte en Suisse. Il s'agit de la Soffex (Swiss Options and Financial Futures Exchange), qui commencera son activité le 1er janvier 1988. Celle-ci sera dirigée par une société anonyme à laquelle participent l'Association Tripartite Bourses (soit les Bourses de Zurich, Genève et Bâle) ainsi que les grandes banques.
Il faut saluer l'initiative de la Soffex puisqu'elle va combler une lacune dans le marché boursier suisse. Grâce à cette société, il sera possible de maintenir et même de renforcer le caractère concurrentiel du système financier suisse dans le monde également dans un nouveau secteur en pleine ex- pansion.
Le système utilisé par la Soffex permet d'obtenir un marché boursier complètement informatisé, les spécialistes pouvant effectuer les opérations à leur teminal, sans être obligés de se rendre à la traditionnelle corbeille de la Bourse. Cette nouveauté exige cependant qu'on établisse où se trouve le siège effectif du déroulement des opérations, afin qu'on puisse dire quel est le canton compétent et quelles sont les lois cantonales applicables.
Pour assurer la réussite de ce système, il faut aussi garantir un fonctionnement conforme aux lois ainsi qu'une surveillance telle qu'elle est exercée sur les trois Bourses cantonales.
En effet, les problèmes de caractère légal qui se posent en relation avec la mise en exploitation du système de la Soffex ne sont ni peu nombreux ni simples. Nous en citerons seulement quelques-uns:
4.1. Qui décide de l'admission des opérateurs à la Soffex, et comment procède-t-on ? En particulier, si l'on songe à des opérateurs étrangers, il faudra examiner la question de la réciprocité.
4.2. Qui fixe à la Soffex les conditions dans lesquelles sont conclues les affaires et comment procède-t-on?
4.3. De quelle manière vérifie-t-on l'observation, par les ban- ques qui auront en main les nouveaux titres et options négociés à la Soffex, des règles concernant les moyens propres (art. 13 et 21 de l'ordonnance relative à la loi fédé- rale sur les banques)?
4.4. Quel organisme surveillera cette nouvelle Bourse natio- nale? Sera-ce une autorité fédérale (Commission fédérale des banques ou autre) ou cantonale ?
4.5. Quelles sont les lois fédérales et cantonales applicables et quelles sont les autorités fédérales et cantonales compé- tentes en ce qui concerne l'imposition fiscale des activités exercées par l'intermédiaire des Services de la Soffex ? Je demande par conséquent qu'on précise les points sui- vants:
Quelles initiatives et quelles mesures a-t-on adoptées pour soumettre à la législation la nouvelle activité de la Soffex?
Quelles autorités sont compétentes pour répondre aux questions susmentionnées? Sur quelles lois s'appuient- elles?
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 16. September 1987
Risposta scritta del Consiglio federale
del 16 settembre 1987
Rapport écrit du Conseil fédéral du 16 septembre 1987 Siehe unten, Antwort auf Interpellation 87.379
Voir ci-après, réponse à l'interpellation 87.379 Vedi risposta all'interpellanza 87.379
87.379
Interpellation Pini Neue Finanzmarktinstrumente
Interpellanza Pini Nuovi strumenti finanziari Interpellation Pini Nouveaux instruments financiers
Wortlaut der Interpellation vom 19. März 1987
In letzter Zeit ist es in Handel und Industrie vor allem in multinationalen Unternehmen immer üblicher geworden, auf dem Devisenterminmarkt besondere Finanzgeschäfte zu tätigen.
Die mit dem Devisenterminmarkt und den neuen Finanz- marktinstrumenten (financial futures) verbundenen Risiken sind heute allgemein bekannt. Als Beispiel dafür möchte ich hier die Verluste erwähnen, welche in diesem Bereich letztes Jahr die Lufthansa und erst kürzlich die Volkswagenwerke erlitten haben.
Im Banken- und Finanzsektor wurden gegen die mit solchen Geschäften verbundenen Risiken bereits interne Vorsichts- massnahmen getroffen. Weiter sind gesetzliche Schutzvor- schriften erlassen worden.
In der BRD beispielsweise wurden solche Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und zur Verhütung von Verlu- sten im genannten Sektor nach dem Zusammenbruch der Herstatt Bank Köln im Jahre 1974 eingeführt.
Angesichts der Bedeutung, die dem Problem im öffentlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich zukommt, stelle ich dem Bundesrat die Frage, ob er bereits zugunsten einer angemessenen Sicherheit gegenüber den mit dem Gebrauch der neuen Finanzinstrumente verbundenen Risi- ken Empfehlungen oder Untersuchungen veranlasst hat oder zu veranlassen gedenkt, die sich unter anderem auch auf Handel und Industrie beziehen.
Testo dell'interpellanza del 19 marzo 1987
La tendenza nel settore commerciale e industriale di acce- dere ad operazioni particolari sul mercato a termine delle divise si è affermata in questi ultimi tempi, soprattutto nelle Aziende a carattere multinazionale.
I rischi connessi al mercato a termine delle divise, come a quello dei nuovi strumenti finanziari (Financial futures) sono oggi ampiamente riconosciuti. Cito, ad esempio, le perdite accusate lo scorso anno, in questo specifico settore, dalla Lufthansa e ancora più recentemente dalla Volkswagen. A livello bonario e finanziario sono già state adottate misure di prudenza interne e norme legislative di protezione contro i rischi derivanti da queste operazioni.
Nella RFT, ad esempio, queste misure rivolte a migliorare la sicurezza e la prevenzione nel settore finanziario rilevato sono state introdotte dopo il crollo della Herstatt Bank di Colonia nel 1974.
Ritenuto l'interesse che il problema sollevato pose a livello pubblico e privato, chiedo al Consiglio federale se ha già promosso o intende promuovere raccomandazioni e studi per un'adeguata sicurezza contro i rischi connessi all'uso dei nuovi strumenti finanziari rilevati, anche nel settore commerciale e industriale.
Texte de l'interpellation du 19 mars 1987
La tendance, dans le secteur commercial et industriel, à réaliser des opérations spéciales sur le marché à terme des devises s'est raffermie ces derniers temps, surtout dans les entreprises à caractère multinational. Les risques liés au marché à terme des devises et à celui des nouveaux instru- ments financiers (financial futures) sont bien connus aujour- d'hui. Citons par exemple les pertes subies l'année passée dans ce secteur par la Lufthansa et, plus récemment, par la
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Interpellation Pini
Volkswagen. Sur le plan bancaire et financier, on a déjà adopté des mesures internes de prudence et des normes législatives de protection contre les risques provenant de telles opérations.
En RFA, par exemple, des mesures visant à renforcer la sécurité et la prévention dans le secteur financier susmen- tionné ont été prises après l'effondrement de la Herstatt Bank de Cologne, en 1974.
Étant donné l'intérêt que ce problème soulève sur les plans public et privé, je demande au Conseil fédéral de dire s'il a déjà fait des recommandations et ordonné des études, ou s'il entend agir ainsi, en vue de garantir une sécurité suffi- sante contre les risques liés à l'utilisation des nouveaux instruments financiers précités, même dans le secteur com- mercial et industriel.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 16. September 1987 Risposta scritta del Consiglio federale del 16 settembre 1987
Rapport écrit du Conseil fédéral du 16 septembre 1987 Da anni i mercati finanziari internazionali sono caratterizzati da un dinamismo e una creatività straordinari. Considerata la stretta interdipendenza con gli altri paesi a l'aspra concor- renza alla quale essa è esposta, anche la piazza finanziaria svizzera non può sfuggire alle nuove tendenze. Orbene, la forte crescita dei mercati dei titoli e la comparsa di nuovi strumenti finanziari comportano un'incessante verifica delle condizioni quadro nelle quali si evolvono i mercati svizzeri. Poiché proprio con i nuovi mezzi finanziari spesso si è difficilmente in grado di valutare i rischi reali, è indispensa- bile una sufficiente trasparenza di mercato che permetta una chiara visione d'assieme e una valutazione adeguata dei rischi. Ciò che preoccupa maggiormente è la questione della protezione degli investitori, che può essere attuata solo tutelando l'integrità del sistema di mercato e dei suoi partecipanti.
Anche diversi organi e gruppi di lavoro ufficiali stanno riesaminando le questioni concernenti, più o meno diretta- mente, la protezione degli investitori.
Pertanto, per ordine del Dipartimento federale delle finanze, un gruppo di lavoro creato dall'Associazione delle borse valori svizzere sta definendo l'attività e lo scopo dell'istanza svizzera d'ammissione e studiando a fondo diverse que- stioni ancora insolute.
La Commissione federale delle banche ha parimenti costi- tuito, nell'estate 1986, un gruppo di lavoro incaricato di analizzare sistematicamente i rischi di natura giuridica ed economica connessi agli affari bancari irrilevanti ai fini del bilancio e di presentare delle proposte per il loro tratta- mento in materia di sorveglianza. Come rileva la Commis- sione delle banche nel suo rapporto annuale del 1986, le rapide e profonde trasformazioni sui mercati finanziari inter- nazionali l'hanno spinta a proseguire attivamente i suoi studi sull'estensione delle prescrizioni bancarie (segnata- mente in merito ai fondi propri, alla liquidità e alla presenta- zione dei conti), alle operazioni che non figurano a bilancio nonché sull'ampliamento del campo d'applicazione della legge sulle banche a certi intermediari come gli istituti d'emissione. Essa sottoporrà al Consiglio federale delle proposte ai fini d'una revisione dell'ordinanza sulle banche. Il Consiglio federale è tuttavia cosciente che il riesame dei due summenzionati settori non può dare una risposta esauriente quanto alla necessità di un'ampia sorveglianza dei mercati finanziari. In effetti, l'evoluzione menzionata all'inizio giustifica ampiamente un'analisi approfondita di questo problema:
un'efficace protezione degli investitori dovrebbe permet- tere a tutti gli utenti d'un sistema finanziario, divenuto vulne- rabile alle perturbazioni, di sentirsi al sicuro. La protezione di taluni settori - per esempio mediante la legge sulle banche - in determinate circostanze, in futuro, potrebbe rivelarsi insufficiente.
Il fatto che i differenti gruppi di intermediari finanziari
siano sottoposti a una sorveglianza non egualmente rigo- rosa può suscitare delle distorsioni di concorrenza.
Il Consiglio federale intende precisare che il summenzionato riesame relativo ad una globale sorveglianza dei mercati finanziari dovrebbe approdare ad una soluzione a livello federale solo se sarà assolutamente necessario. A tenore dell'articolo 31 capoverso 2 della Costituzione federale, la Confederazione avrebbe la possibilità di introdurre una regolamentazione sulla vigilanza dei mercati finanziari. Tut- tavia anche i cantoni hanno la competenza di emanare regolamentazioni in tal senso. Finora la Confederazione ha emanato leggi in materia di vigilanza economica solo in casi eccezionali. In particolare vanno citate la legge sulle ban- che, la legge su i fondi d'investimento e la legge sulla sorveglianza degli assicuratori che per altro si fondano su particolari basi costituzionali. Il Consiglio federale non intende scostarsi da siffatta ripartizione dei compiti senza motivi cogenti. Inoltre non bisogna emanare inutilmente altre regolamentazioni, bensì si deve intervenire con dispo- sizioni legali o regolamentari soltanto dove sia assoluta- mente necessario.
Infine, è consigliabile valutare le esperienze fatte da altri paesi ed, eventualmente, utilizzarle a beneficio della Sviz- zera.
Durante i prossimi anni, il Consiglio federale dovrà esami- nare accuratamente gli argomenti in favore e contro una regolamentazione a livello federale e prendere una deci- sione in merito agli ulteriori passi da intraprendere. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire ai responsabili del mercato di adottare, nei loro settori, delle regolamentazioni che con- sentano un adeguato autodisciplinamento.
Questioni relative alle borse svizzere. Attività della Soffex Questa via d'autoregolamentazione a cui abbiamo appena accennato, é stata adottata della Soffex (Swiss Options and Financial Futures Exchange SA). Quale società anonima creata secondo le disposizioni del CO e avente sede a Zurigo, la Soffex intente realizzare una borsa svizzera a opzioni e a financial futures su base elettronica. Dai colloqui tra la Soffex, l'Associazione della borsa valori di Zurigo e il Dipartimento dell'economia publica del cantone di Zurigo risulta che la borsa non sarà soggetta alla legge zurighese sui titoli; sarà invece organizzata secondo il diritto privato e non sarà sottoposta alla vigilanza delle borse del Cantone di Zurigo.
Oltre all'attività borsistica, la Soffex esercita le funzioni di ufficio clearing. Così la Soffex compare sempre come con- troparte in ogni contratto di borsa. D'altra parte, un membro del clearing interviene sempre come controparte della Sof- fex. Questi membri, che devono soddisfare particolari requi- siti finanziari per quanto concerne i fondi propri e il deposito di garanzie, sono senza eccezioni delle società regolate dalla legge sulle banche e assoggettate alla sorveglianza prevista da questa legge.
Secondo le indicazioni della Soffex, il regolamento fissato dal consiglio di amministrazione della società è stato alle- stito tenendo conto delle norme internazionali (in partico- lare di quelle di Londra e di Chicago). L'applicazione dei regolamenti sarà sorvegliata dalla Soffex stessa e dagli organi di revisione esterni delle banche. Analogamente alla
Interpellation Bühler-Tschappina
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sorveglianza della convenzione di diligenza delle banche, gli organi di revisione esterni dei membri devono impegnarsi a verificare che i loro mandanti osservino i regolamenti della Soffex. La Soffex può comunque ordinare dei controlli sup- plementari.
Poiché, come già detto, possono essere membri del clearing solo degli istituti che soggiacciono alla legge sulle banche, in quest'ambito la reciprocità si fonda sulla vigente prassi a tenore della legge sulle banche. Per i membri della borsa che non sono membri del clearing e che pertanto possono anche non essere degli istituti bancari, la Soffex intende fondarsi sulla politica di reciprocità seguita dalle borse estere, per cui i membri esteri saranno ammessi a tutte le importanti borse estere di «options» e «futures».
Nei regolamenti della Soffex sono contenute anche le condi- zioni che disciplinano il mercato borsistico. Rileviamo al riguardo che alle borse valori, le condizioni in base alle quali si svolge il commercio sono fissate dalle borse stesse. Secondo le disposizioni della legge sulle banche, spetta alla Commissione federale delle banche verificare le prescrizioni concernenti i fondi propri e l'accumulazione dei rischi. Come già menzionato, un gruppo di lavoro istituito da questa commissione sta analizzando gli effetti dell'imposta federale diretta e all'imposizione cantonale di Zurigo. Nell'ambito delle transazioni, il commercio di opzioni e la conclusione di contratti di «financial futures» non sono sottoposti alla tassa di bollo di negoziazione che sarà ver- sata soltanto nei (rari) casi in cui ha luogo una consegna di titoli.
L'imposta preventiva non è dovuta sugli utili risultanti da «financial futures», né su quelli delle Trades Options, poiché per l'Amministrazione federale delle contribuzioni questi utili sono generalmente considerati come profitti in capitale. Questo stesso modo di precedere - vale a dire, gli utili sono considerati come profitti in capitale e non come guadagni realizzati in manifestazioni simili alle lotterie - è parimenti seguito nell'ambito dell'imposta federale diretta. Gli utili realizzati da persone che non sono obbligate a tenere una contabilità non hanno relevanza fiscale. Si potranno even- tualmente fare eccezioni se il contribuente esercita profes- sionalmente questo genere di affari.
In merito alle imposte dirette cantonali, è importante sapere se i cantoni seguiranno la valutazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e imporranno i profitti e le perdite risultanti da tali transazioni solo a quelle persone obbligate a tenere una contabilità. Tuttavia, è probabile che i pochi cantoni che ancora conoscono l'imposizione dei pro- fitti in capitale privati, relevino a questo titolo anche i profitti derivanti da tali operazioni.
Questioni relative ai nuovi strumenti finanziari
Lo studio del campo di applicazione di una vasta sorve- glianza dei mercati finanziari dovrebbe comprendere, oltre all'interno comparto finanziario e assicurativo, anche il com- mercio e l'industria, sempreché si tratti di attività relative ai mercati finanziari. In ogni caso, il Consiglio federale non vede attualmente alcuna ragione per emanare prescrizioni concernenti, per esempio, gli investimenti di imprese pri- vate. Fa parte segnatamente delle competenze interne di queste imprese evitare di contrarre rischi non calcolabili ed eccessivi. Inoltre, per diversi motivi sarebbe inconcepibile un assoggettamento delle società industriali e commerciali alla legge sulle banche. Contrariamente alle banche, queste imprese non lavorano con i fondi affidati loro dai clienti. La necessità di una particolare vigilanza, come prevista dalla legge sulle banche, in questo settore non esiste; l'autorità che dovesse sorvegliare tutte le società commerciali e indu- striali sarebbe eccessivamente onerata di lavoro. Il Consiglio federale non esclude tuttavia che vi sia la necessità di proteggere il pubblico da persone e imprese che effettuano operazioni finanziarie senza essere assoggettate a una rego- lamentazione legale e che le prescrizioni federali e cantonali non siano sempre sufficienti ad impedire efficacemente gli abusi (cfr. il parere del Consiglio federale del 28.5.1980 sulla mozione Robbiani del 19.3.1980 concernente le borse). Di
codesta questione si dovrà tener conto nelle considerazioni relative ad un'eventuale creazione di una regolamentazione globale del mercato finanziario.
87.487
Le président: L'interpellateur n'est que partiellement satis- fait de la réponse du Conseil fédéral.
87.379
Le président: L'interpellateur est satisfait de la réponse du Conseil fédéral.
87.452
Interpellation Bühler-Tschappina Berufsbildungsreglemente. Uebersetzung in die Amtssprachen
Règlements sur la formation professionnelle. Traduction dans les langues officielles
Wortlaut der Interpellation vom 15. Juni 1987
Immer wieder kommt es vor, dass Berufsbildungsregle- mente in Kraft gesetzt werden, bevor diese in sämtlichen Amtssprachen erscheinen. So ist zum Beispiel das Regle- ment über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung für Schreiner am 1. Januar 1987 in Kraft gesetzt worden, obwohl die italienische Fassung im Laufe der ersten drei Monate dieses Jahres nicht ausgeliefert werden konnte. Aehnliche Verzögerungen sind auch bei anderen Berufen zu verzeichnen.
Für italienischsprachige Lehrmeister ist dieser Zustand un- zumutbar.
In diesem Zusammenhang stelle ich dem Bundesrat fol- gende Fragen:
Hat der Bundesrat bei der Beschlussfassung über die Inkraftsetzung Kenntnis davon, dass die Reglemente noch nicht in allen Amtssprachen vorliegen?
Ist der Bundesrat bereit, dafür zu sorgen, dass die Auslie- ferung der Berufsbildungsreglemente in allen Amtsspra- chen spätestens einen Monat vor dem Inkrafttreten erfolgt bzw. die Inkraftsetzung bis zu diesem Zeitpunkt hinausge- schoben wird?
Texte de l'interpellation du 15 juin 1987
Les règlements sur la formation professionnelle entrent souvent en force avant d'avoir été publiés dans les trois langues officielles. Ainsi, le règlement sur la formation et l'examen de fin d'apprentissage des menuisiers-ébénistes est entré en vigueur le 1er janvier 1987 bien que sa version italienne ne fût pas disponible au premier trimestre de la même année. De semblables retards sont constatés pour d'autres métiers. Cette situation est intenable pour les maî- tres italophones.
C'est pourquoi je pose les questions suivantes au Conseil fédéral:
Mitunterzeichner - Cosignataire: Keine - Aucun
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Pini Neue Finanzmarktinstrumente Interpellation Pini Nouveaux instruments financiers Interpellanza Pini Nuovi strumenti finanziari
In
Dans
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Jahr
1987
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
14
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
87.379
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 09.10.1987 - 08:00
Date
Data
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1489-1491
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